LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia COTRER/A.S.D.LUCCHESE FEMMINILE
RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia COTRER/A.S.D.LUCCHESE FEMMINILE
La C.A.E. riunitasi in data 05 marzo 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;
Letto il ricorso della calciatrice Giulia COTRER regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22 dicembre 2023 alla società ASD Lucchese Femminile, ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era tesserata con la società ASD LUCCHESE FEMMINILE ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 4.500,00, con decorrenza dal 18.08.2022 al 30 giugno 2023; b) che aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società risultava aver versato il minore importo di € 2.700,00 e , pertanto, la Società risultava debitrice in favore della calciatrice della somma di € 1.800,00;
Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;
Ascoltato il difensore della calciatrice nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;
OSSERVA
Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
La calciatrice ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società ASD LUCCHESE FEMMINILE per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 4.500,00 e dichiarato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la sola somma di € 2.700,00.
La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell’accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dalla ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.
Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società ASD LUCCHESE debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 1.800,00, oltre interessi maturati ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD LUCCHESE FEMMINILE al pagamento in favore della calciatrice COTRER GIULIA della somma di Euro 1.800,00 oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.