DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 576 del 06.02.2024 – Delibera – GARA DEL 07/01/2024: SSDARL AOSTA CALCIO 511 – KICK OFF C5 FEMMINILE Reclamo proposto da: Kick off C5 Femminile
GARA DEL 07/01/2024: SSDARL AOSTA CALCIO 511 – KICK OFF C5 FEMMINILE Reclamo proposto da: Kick off C5 Femminile
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società KICK OFF C5 FEMMINILE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U N.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato under 19 femminile. Il ricorso è fondato e viene accolto. Nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della SSDARL AOSTA CALCIO 511 ha presentato all’arbitro una distinta con n.8 calciatrici, le formate, in virtù delle disposizioni di anzi citate, avrebbero dovuto essere minimo n.7, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso delle atlete schierate. Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta delle calciatrici presentata all’arbitro dalla società convenuta SSDARL AOSTA CALCIO 511, hanno evidenziato che alla data di disputa dell’incontro solo n.6 erano le calciatrici formate che hanno preso parte all’incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Campionato “Under 19 Femminile”. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 533 del 25/01/2024 si decide:
- di accogliere il ricorso comminando alla SSDARL AOSTA CALCIO 511, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.