FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PER IL CALCIO FEMMINILE – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 3/DCF del 22.02.2024 – Delibera – Reclamo della Sig.ra Maria Paola MAZZONI
Reclamo della Sig.ra Maria Paola MAZZONI
Con reclamo pervenuto presso la CAEF in data 29 Dicembre 2023 la Sig.ra Maria Paola Mazzoni - rappresentata e difesa dall’Avv. Priscilla Palombi - ha chiesto, in qualità di calciatrice, la condanna della Società A.S.D. Apulia Trani al pagamento della somma di euro 3.700,00, quale residuo previsto dall’accordo economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2022/2023.
La Commissione, all’esito di attenta analisi degli atti e della documentazione prodotta, ha verificato che:
- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023 ed è stato, altresì, inviato alla controparte tramite mail PEC in data 28 dicembre 2023, documento allegato al ricorso;
- l’invio del reclamo alla società A.S.D. Apulia Trani risulta effettuato all’indirizzo di posta certificata della Società;
- al reclamo risulta allegata copia dell’accordo economico sottoscritto tra la sig.ra Maria Paola Mazzoni e la A.S.D. Apulia Trani, che risulta regolarmente depositato;
- la A.S.D. Apulia Trani ha provveduto, in data 5 Gennaio 2024, ad inviare controdeduzioni, come previsto dall’art. 94 quinquies delle NOIF;
- nell’interesse della Sig.ra Maria Paola Mazzoni, l’avv. Priscilla Palombi in data 1° Febbraio 2024 ha provveduto ad inviare una nota integrativa;
- in data 1° Febbraio 2024 si è svolta l’udienza per l’audizione delle parti come richiesto.
La Commissione, all’esito delle verifiche di cui sopra, dà atto che l’accordo economico depositato prevedeva la corresponsione di un importo pari a € 3.500,00 per la stagione sportiva 2022/2023 oltre a € 200,00 come previsto dall’art. 3 dell’accordo.
La Commissione, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1.02.2024, rigettata la istanza istruttoria di ammissione della prova testimoniale, ammessa in rito solo in casi “eccezionali”, rileva che la ricorrente ha dato prova della domanda avanzata e che le eccezioni e difese della società A.S.D. Apulia Trani sono risultate infondate nel merito e comunque non sufficientemente supportate a livero probatorio. Pertanto, la Società risulta debitrice nei confronti della Sig.ra Maria Paola Mazzoni della complessiva somma pari ad euro 3.700,00.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene il reclamo fondato e, giusta la precisazione della domanda, esso deve essere accolto.
PQM
La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile accerta e dichiara il diritto di credito della sig.ra Maria Paola Mazzoni per i titoli di cui in narrativa e per l’effetto condanna la Società A.S.D. Apulia Trani al pagamento in favore della sig.ra Maria Paola Mazzoni di euro 3.700,00.
Dispone che la tassa reclamo versata venga restituita, subordinatamente alla comunicazione dell’IBAN bancario alla Divisione Serie B Femminile.