FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/DBF del 13.03.2024 – Gara NAPOLI FEMMINILE – RAVENNA WOMEN FC SSD ARL
Gara NAPOLI FEMMINILE - RAVENNA WOMEN FC SSD ARL
Il Giudice Sportivo, - esaminati gli atti ufficiali, - rilevato che nel referto arbitrale alla voce “Ambulanza Presenza” è barrato “NO”, - rilevato che con supplemento inviato a mezzo e-mail del 12 marzo 2024 alle ore 13,28, il Direttore di gara confermava l’assenza dell’Autoambulanza, dichiarando di aver solo ricevuto dalla società Napoli la relativa richiesta inoltrata; peraltro, inviata, asseritamente, solo a mezzo e-mail non certificata; - rilevato che l’Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove le” Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024”, con C.U. FIGC n. 239/A del 28 giugno 2023 alla lettera E) punto 7 dispone: “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”; - rilevato che non possano sussistere circostanze esimenti per l’assenza di un’ambulanza per la gara in oggetto (C.S.A. 98/CSA - 2023-2024); - rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e delle Disposizioni del C.U. 239/A del 28.6.2023, lett. E, punto 7 riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024 per cui la società NAPOLI FEMMINILE deve intendersi come rinunciataria; -considerato che nella fattispecie di cui è causa si è con certezza concretizzato un errore dell’Arbitro, sia pur non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, avendo consentito che la gara avesse inizio e venisse disputata; - riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti, la sanzione viene determinata ai sensi degli artt. 10 e 13 C.G.S.;
P.Q.M.
Dispone: di infliggere alla SOCIETA’ NAPOLI FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL e la penalizzazione di un punto in classifica.