F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0202/CSA pubblicata del 17 Aprile 2024 – Portici F.B.C. S.S.D a R.L.

Decisione/0202/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0275/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0275/CSA/2023-2024, proposto dalla società Portici F.B.C. S.S.D a R.L. in data 22.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2024, l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto in fatto ed considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Portici F.B.C. SSD a R.L. in data 22.03.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Pierluigi Riccio, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone I, Portici F.B.C. SSD a R.L / Licata Calcio.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara e di un AA” Secondo la società reclamante la sanzione inflitta sarebbe eccessivamente afflittiva, perché il Giudice Sportivo avrebbe dovuto configurare il comportamento del calciatore come una protesta e quindi sanzionarlo “nella misura di una giornata di squalifica, o in subordine di due giornate” . Per tale ragione ha chiesto la riforma della decisione impugnata e conseguentemente la riduzione della squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 aprile 2024, il ricorso è stato   ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel suo referto, l’arbitro ha così motivato l’espulsione del calciatore Pierluigi Riccio: “In seguito ad un mio provvedimento tecnico, si avvicinava alla mia persona e, portandosi le mani sulle tempie, mi urlava tali parole: tu sei pazzo, sei pazzo, sei pazzo! Ma che cazzo stai fischiando? Alla notifica del provvedimento disciplinare mi indirizzava tali parole: stai rovinando una partita!

Fenomeno!”

Nel comportamento del Riccio è da ravvisare una condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di Gara, condotta che l’art 36 comma 1 lett. a) del CGS sanziona, nella misura minima, con la squalifica per quattro giornate.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e dev’essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                        Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it