F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0110/CFA pubblicata il 24 Aprile 2024 (motivazioni) – PF-sig.ra Alessia Rivolta
Decisione/0110/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0108/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0108/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 22.03.2024;
contro
la signora Alessia Rivolta;
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0174/TFNSD-2023-2024;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 16.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale e l’Avv. Alessandra Castorio per la Sig.ra Alessia Rivolta; è presente altresì la Sig.ra Alessia Rivolta.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto che ha dato origine al presente contenzioso la Procura federale ha deferito avanti al Tribunale federale nazionale la sig.ra Alessia Rivolta, all’epoca dei fatti tesserata come collaboratore tecnico del settore giovanile per la società A.S.D. Novara Women (militante nel campionato provinciale femminile di Eccellenza), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38, comma 1, e 4 delle N.O.I.F. e degli artt. art. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per aver svolto durante la stagione sportiva 2022-2023, benché tesserata con la società A.S.D. Novara Women, attività in favore della società A.S.D. Union Novara, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva.
Prima del deferimento ed all’esito della comunicazione di chiusura delle indagini, il sig. Corrado Cusaro in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società A.S.D. Union Novara, anch’egli incolpato, ha convenuto con la Procura federale della F.I.G.C. l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
Secondo l’ipotesi accusatoria, la sig.ra Rivolta, a partire dal febbraio e fino al giugno 2023, ha organizzato numerose partite di calcio sul campo della Union Novara con l’intento di selezionare, specie tra alcune giocatrici anch’esse provenienti dalla Novara Women, le atlete che nell’anno successivo sarebbero state tesserate per la costituenda squadra femminile della Novara Union.
Inoltre, nel mese di giugno del 2024 il tecnico Rivolta ha partecipato attivamente ad una conferenza stampa nel corso della quale la Union Novara ha appunto annunciato la costituzione di una squadra partecipante al futuro campionato femminile.
Nel corso del procedimento di primo grado la Procura ha pertanto richiesto l’irrogazione a carico della sig.ra Rivolta della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.
Con la decisione qui impugnata il Tribunale federale ha però prosciolto l’incolpata, non ritenendo provata la condotta oggetto del deferimento.
A giudizio del Tribunale, in primo luogo, il fatto che la sig.ra Rivolta ed alcune calciatrici abbiano talora giocato sul campo della Union Novara, e si siano fatte ritrarre in formazione occasionalmente prima di giocare, non è di per sé idoneo a provare lo svolgimento di attività in favore della Union Novara, ben potendo dette partite, in assenza di ulteriori elementi, esser state svolte dalle calciatrici in forma puramente amatoriale e privata.
In secondo luogo il Tribunale ha considerato non rilevante la partecipazione della incolpata alla presentazione di un progetto per lo sviluppo del calcio femminile da parte della Union Novara tenuto conto che in quel periodo la Novara Women si era già da tempo ritirata dal campionato, che si era poi concluso, e che si trattava di un progetto futuro, la cui attuazione sarebbe iniziata concretamente nel settembre del 2023.
La decisione è stata impugnata con il reclamo all’esame dal Procuratore federale nazionale il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, tornando a sostenere che la sig.ra Rivolta, in costanza di tesseramento per la Novara Women, ha prestato un’attiva collaborazione con la Novara Union al fine sostanziale di organizzare la squadra femminile di calcio che tale seconda società intendeva costituire nel campionato seguente, e che di fatto ha poi costituito affidando l’incarico di allenarla proprio alla sig.ra Rivolta.
Si è costituita in giudizio la sig.ra Rivolta, la quale ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame per genericità.
Nel merito, il tecnico ribadisce il carattere amatoriale delle partite cui si riferisce la Procura, trattandosi di incontri organizzati autonomamente dalle giocatrici partecipanti, senza che dagli atti emerga alcuna ingerenza o supervisione da parte della dirigenza della Novara Union.
Quanto alla partecipazione alla conferenza stampa, la sig.ra Rivolta sostiene trattarsi di attività consentita, ai sensi dell’art. 38, comma 5, NOIF, in quanto il campionato cui aveva partecipato la Novara Women si era ormai concluso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione mediante la quale la Difesa della sig.ra Rivolta deduce l’inammissibilità del reclamo a causa della sua genericità va disattesa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte federale nella sua più autorevole espressione, infatti, “L’art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. L’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure e le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci con ampie argomentazioni dirette a dimostrare l’erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata. “(cfr. Corte federale d’appello, Sez. Unite,. n. 99/2022-2023).
In altri termini, l’art. 101 comma 3, CGS, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione (cfr. ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 59/CFA/2023-2024).
Applicando questi criteri interpretativi al caso in esame, deve rilevarsi che la Procura, pur non deducendo motivi di impugnazione analiticamente rubricati, ha in realtà ampiamente argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure ed ha puntualmente evidenziato gli errori di valutazione del materiale probatorio nei quali a suo avviso è incorso il primo Giudice.
Il reclamo è quindi ammissibile e nel merito risulta fondato.
Come premesso in fatto, è pacifico – alla luce del materiale probatorio versato nel fascicolo di primo grado – che la sig.ra Rivolta nel giugno del 2023 ha partecipato ad una conferenza nel corso della quale, alla presenza della stampa e anche di autorità cittadine, la ASD Novara Union ha annunciato il progetto di costituzione di una squadra di calcio femminile da iscrivere al campionato di Eccellenza per la successiva stagione.
In particolare, nelle foto pubblicate dalla stampa locale e depositate dalla Procura, si individua chiaramente l’allenatrice la quale – collocata in posizione preminente al centro di un gruppo di dirigenti della Union Novara - mostra una maglia della A.C. Milan Calcio, squadra professionistica che era sponsor dell’iniziativa e alla quale il Novara Union risulta affiliata.
La stessa sig. ra Rivolta deponendo nel corso delle indagini, ha spiegato trattarsi di “una presentazione ufficiale davanti all’assessore allo sport del comune di Novara con l’intento di riportare il calcio femminile nella città di Novara” e che l’esibizione della maglia del Milan Calcio si giustificava appunto per il rapporto di affiliazione intercorrente tra la società professionistica e la Union Novara.
Risulta conseguentemente provato che nel giugno del 2023 la sig.ra Rivolta aveva già allacciato pregnanti contatti professionali con la Union Novara, partecipando in posizione di rilievo all’elaborazione di un progetto organizzativo che nella stagione successiva previo tesseramento con tale nuova squadra – la avrebbe vista protagonista a livello tecnico.
È quindi nel giusto la Procura allorché rileva che l’affidamento alla sig.ra Rivolta da parte della Union Novara del compito di presentare ufficialmente tale iniziativa si giustifica solo ipotizzando a monte un pieno coinvolgimento della allenatrice nella concreta progettazione organizzativa della stessa, in particolare mediante la selezione delle giocatrici da tesserare.
Tanto chiarito, si ricorda che l’art. 40 del Regolamento del Settore tecnico è inequivoco là dove afferma al comma 1 che “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”.
Dello stesso analogo tenore è peraltro l’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. là dove stabilisce che “nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici […] non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”.
Risulta pertanto comprovata la violazione da parte della sig.ra Rivolta della normativa di riferimento, la quale pone a carico degli allenatori e dei tecnici una espressa “preclusione” allo svolgimento di attività nella medesima stagione a favore di società diversa da quella per la quale sono stati originariamente tesserati.
Tale preclusione, evidentemente volta ad evitare conflitti di interesse e violazioni del vincolo di esclusività che si connette al tesseramento annuale di allenatori e tecnici da parte di una squadra, costituisce del resto una precisa scelta del Legislatore federale il quale infatti per altre categorie di operatori che non rivestono un ruolo identitario nella gestione dell’attività agonistica (ad es. medici sociali e operatori sanitari) consente invece variazioni di tesseramento nella medesima stagione (cfr. art. 38, comma 4, NOIF).
Diversamente da come ritenuto dal Tribunale, peraltro, non rileva – a giudizio di questa Corte - la circostanza che l’iniziativa programmata dalla Union Novara dovesse concretizzarsi nel futuro, poiché la partecipazione personale del tecnico alle fasi prodromiche e progettuali comprova in modo non equivoco il coinvolgimento personale della sig.ra Rivolta, la quale dunque, benché ancora tesserata per la Novara Women, ha contemporaneamente “svolto attività” per una nuova società, e per giunta in un ruolo tecnico di assoluto rilievo.
La circostanza che il campionato di riferimento si fosse concluso non rileva, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa della sig.ra Rivolta.
L’art. 38, comma 5, NOIF (secondo cui ‘I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato’) infatti consente ai tecnici soltanto di stipulare accordi preliminari in vista di un diverso tesseramento per la stagione successiva ma non li abilita affatto – nonostante l’avvenuta conclusione della stagione agonistica – a prestare da subito attività per la nuova società.
In altri termini, l’avvenuta conclusione del campionato abilita il tecnico a stipulare accordi giuridici di tipo preliminare con una squadra diversa da quella per la quale è tesserato ma non certo a svolgere hic et nunc attività reale e materiale per tale squadra, in violazione appunto del vincolo di esclusività.
Le considerazioni sin qui svolte risultano pienamente sufficienti, a giudizio della Corte, per condurre all’accoglimento del reclamo, potendo quindi restare assorbito ogni approfondimento in ordine agli ulteriori e concorrenti elementi probatori – per la verità non suscettibili di immediata e univoca valutazione – addotti dalla Procura per dimostrare il rilievo disciplinare delle condotte ascritte all’incolpata.
Quanto alla sanzione da irrogare si ritiene equo, in considerazione del particolare contesto di contrapposizione e scarsa serenità maturatosi in seno alla squadra di appartenenza della sig.ra Rivolta, di fissarne l’entità in mesi 2 di squalifica, riducendo quindi di un terzo la sanzione richiesta dalla Procura.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla Sig.ra Alessia Rivolta la sanzione della squalifica di mesi 2 (due).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce