F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0203/TFN – SD del 24 Aprile 2024 (motivazioni) – Anselmo Scaramuzzino + altri – Reg. Prot. 121-160/TFN-SD
Decisione/0203/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0121/TFNSD/2023-2024
Registro procedimenti n. 0160/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2024, sui deferimenti riuniti proposti dal Procuratore Federale n. 15049/113pf2324/GC/SA/ep del 13 dicembre 2023 nei confronti dei sigg.ri Anselmo Scaramuzzino e Francesco Longo e n. 20783/371pf23-24/ GC/SA/mg del 21 febbraio 2024 nei confronti del sig. Pasquale Muscatello, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Vengono in decisione gli atti di deferimento della Procura Federale n. 15049/113pf23-24/GC/SA/ep del 13 dicembre 2023 e n. 20783/371pf23-24/GC/SA/mg del 21 febbraio 2024, nei confronti:
1) del sig. Anselmo Scaramuzzino, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per l’A.I.A. Sezione di Locri in qualità di Presidente della citata sezione, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver egli, in data 17.01.2022 attestato – senza verificare sia con la documentazione presente in sede che con quella presente nel sistema “sinfonia4you” - che il punteggio indicato nella scheda valutativa per la nomina ad arbitro benemerito – stagione sportiva 2020/2021 – del signor Muscatello Pasquale corrispondesse a verità;
2) del sig. Francesco Longo, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per il C.R.A. A.I.A. Calabria in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver egli, in data 17.01.2022 attestato – senza verificare sia con la documentazione presente in sede che con quella presente nel sistema “sinfonia4you” - che il punteggio indicato nella scheda valutativa per la nomina ad arbitro benemerito – stagione sportiva 2020/2021 – del signor Muscatello Pasquale corrispondesse a verità;
3) del sig. Pasquale Muscatello, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per l’A.I.A. Sezione di Locri in qualità di arbitro f.q., per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento all'art. 5, comma 3, del vigente Codice Etico A.I.A., per aver egli, accettato e mantenuto la nomina ad arbitro benemerito – conferita nella stagione sportiva 2020/2021 senza avere i requisiti per ottenere la benemerenza.
La fase istruttoria
L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale ha riguardato presunte irregolarità in ordine alla determinazione del punteggio attribuito al sig. Muscatello Pasquale per l'assegnazione della qualifica di arbitro benemerito nella stagione sportiva 2021/2022. La Procura Federale ha riferito di aver espletato le attività di indagine sulla base di un esposto, trasmesso via e-mail in data 13.7.2023 (successivamente integrato da un’ulteriore e-mail trasmessa il 17.7.2023), con il quale il sig. Muscatello Pasquale, arbitro fuori quadro tesserato per la Sezione AIA di Locri, denunciava che successivamente all’intervenuta propria nomina di arbitro benemerito - disposta dal Comitato Nazionale AIA con CU n.84 pubblicato in data 30.3.2022 - avrebbe maturato dubbi in merito al possesso dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento e dopo aver evidenziato che l’istruttoria necessaria per formulare la richiesta della benemerenza sarebbe stata gestita dalla Sezione AIA di Locri senza alcuna iniziativa e partecipazione da parte sua, domandava una verifica della regolarità del procedimento atteso in particolare che la scheda di valutazione in cui veniva riportata la sua sottoscrizione non era stata portata alla sua attenzione e non la aveva quindi firmata.
L’istruttoria veniva espletata tramite l’acquisizione della documentazione istruttoria concernente la procedura di assegnazione del titolo onorifico e tramite l’audizione del sig. Muscatello Pasquale, del sig. Scaramuzzino Anselmo nella sua qualità di Presidente della Sezione AIA di Locri e del sig. Longo Francesco, Presidente del Comitato Regionale AIA per la Calabria.
In data 13.11.2023 veniva disposta la chiusura delle indagini, a seguito delle quali emergeva che il sig. Muscatello non avrebbe maturato un punteggio sufficiente per ottenere il titolo onorifico. Conseguentemente la Procura Federale contestava ai sig.ri Scaramuzzino e Longo la violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lettera a) del Regolamento AIA per aver attestato, in data 17.1.2022, la veridicità del punteggio indicato nella scheda valutativa per la nomina ad arbitro benemerito – stagione sportiva 2020/2021 – del sig. Muscatello senza tuttavia verificare adeguatamente tale circostanza sia con la documentazione presente nella sede territoriale AIA di Locri, sia con quella presente nel sistema informatico “sinfonia4you”. Nell’atto di conclusione indagini veniva in particolare evidenziato che la responsabilità disciplinare dei sig.ri Scaramuzzino e Longo sarebbe derivata dall’intervenuta sottoscrizione, da parte di entrambi, della scheda valutativa, che veniva trasmessa al Comitato Nazionale AIA per l’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di arbitro benemerito.
Con provvedimento assunto in pari data, la Procura Federale dava conto del fatto che nel corso della fase istruttoria sarebbe emerso che il sig. Muscatello Pasquale avrebbe consapevolmente mantenuto, sin dal 31.03.2022, la qualifica di arbitro benemerito senza possedere i requisiti richiesti dall’art. 48 del Regolamento AIA e dopo aver rappresentato che tale circostanza sarebbe stata esternata dal medesimo sig. Muscatello solo a seguito di presunti contrasti nati all’interno della Sezione AIA di appartenenza a distanza di 15 mesi dalla nomina, rilevava che tale sopravvenuta circostanza legittimava la formazione di un autonomo fascicolo, con nuova iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale, al fine di procedere autonomamente in relazione alla condotta imputabile.
La vicenda controversa veniva pertanto istruita dalla Procura Federale tramite due distinti procedimenti di indagine.
Nell’ambito dell’istruttoria originaria (proc. n. 15049/113pf23-24) i sig.ri Scaramuzzino e Longo, a seguito della notificazione dell’atto di conclusione indagini, facevano pervenire memorie difensive con le quali contestavano l’addebito e domandavano l’archiviazione del procedimento.
Il sig. Longo contestava fermamente le affermazioni del sig. Muscatello ed evidenziava in particolare che il suo ruolo di Presidente del Comitato Regionale AIA Calabria non gli imponeva di procedere alla verifica puntuale dei punteggi attribuiti all’arbitro Muscatello nella scheda di valutazione, la cui compilazione sarebbe invero rientrata nella competenza specifica della Sezione territoriale AIA di Locri ed in relazione alla quale il Presidente del Comitato Regionale doveva semplicemente procedere alla trasmissione al Comitato Nazionale AIA di Roma. Tale conclusione risulterebbe suffragata, ad avviso della difesa, dalla corretta interpretazione della normativa contenuta nel Regolamento AIA e sarebbe confermata dalle disposizioni previste dal CU AIA del 23.12.2021 con il quale venivano dettate, per la stagione sportiva 2021/2022, le regole per la nomina degli “arbitri benemeriti”. L’inconfigurabilità dell’asserita condotta illecita sarebbe inoltre confermata dalle dichiarazioni scritte rese dal Segretario dell’AIA, dott.ssa Silvia Moro, in data 21.11.2023 a seguito di specifica richiesta dei difensori del sig. Longo.
Il sig. Scaramuzzino prendeva posizione avverso le contestazioni sostanziali formulate dalla Procura Federale e dopo aver recisamente contestato le affermazioni contenute nella denuncia depositata dal sig. Muscatello e le successive informazioni rese dal medesimo sig. Muscatello in sede di audizione istruttoria, escludeva che potesse essere ipotizzata una carenza dei requisiti per ottenere il titolo onorifico. Ad avviso del Presidente della Sezione territoriale di Locri, il punteggio minimo per ottenere l’attestato di arbitro benemerito sarebbe stato infatti raggiunto dal sig. Muscatello, sia tramite l’annotazione delle attività tracciate nella piattaforma informatica “sinfonia4you”, sia tramite la consultazione degli archivi sezionali in relazione alle annualità non contenute nella piattaforma informatica e il conseguente computo delle attività espletate. A questo scopo venivano richiamati ed allegati alcuni documenti, in particolare la “Rivista del 15° anniversario della Sezione AIA di Locri” dell’anno 1992, nella quale sarebbero state annotate le attività sezionali svolte del sig. Muscatello antecedentemente a tale anno e una dichiarazione scritta in data 16.1.2022 del Presidente della Sezione AIA di Locri Carneri Antonio, il quale avrebbe confermato l’intervenuto espletamento di attività sezionali da parte del sig. Muscatello nel periodo in cui aveva svolto, negli anni ottanta, le funzioni presidenziali. La Procura Federale non riteneva tuttavia di dover accogliere le difese dei sig.ri Longo e Scaramuzzino e ne disponeva il deferimento con atto dell’11.12.2023, con il quale veniva contestato che il sig. Muscatello non avrebbe raggiunto, nell’ambito delle attività AIA svolta nella carriera, il punteggio minimo di 300 punti necessario per ottenere il titolo onorifico, atteso che sarebbe risultato dimostrato, per alcune annualità, il mancato svolgimento di attività sezionali. Al punteggio indicato nella scheda (304 punti) andrebbero infatti decurtati 32 punti relativi agli incarichi sezionali per le stagioni sportive 1989/1990 – 1990/1991 – 2009/2010 – 2011/2012. Tali incarichi sarebbero stati riconosciuti sia dal Presidente della Sezione AIA di Locri Scaramuzzino sia dal Presidente del C.R.A. A.I.A. Calabria Longo, ma disconosciuti dal Muscatello e non rinvenuti nel sistema “sinfonia4you”. Il punteggio raggiunto dal sig. Muscatello alla data del 17.1.2022 sarebbe stato quindi pari a punti 272 e non punti 304, insufficiente quindi per ottenere l’attestato di benemerenza.
Nell’ambito della seconda istruttoria (proc. n. 20783/371pf23-24) il sig. Muscatello, a seguito della notificazione dell’atto di conclusione indagini, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale rilevava che a seguito dell’istruttoria sarebbe effettivamente emerso che i requisiti per ottenere l’attestato di arbitro benemerito erano sussistenti e domandava conseguentemente l’archiviazione del procedimento nei propri confronti.
La Procura Federale non riteneva tuttavia di dover accogliere le difese profuse e ne disponeva il deferimento con atto del 19.2.2024.
La fase predibattimentale
Il giudizio nei confronti dei sig.ri Scaramuzzino e Longo veniva chiamato per l’udienza dell’11.1.2024.
Con memoria depositata l’8.1.2024 si costituiva in giudizio il sig. Longo Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Longo del Foro di Cosenza.
Dopo aver riepilogato le contestazioni avanzate dalla Procura Federale, la difesa del deferito confermava integralmente le deduzioni difensive formulate in sede istruttoria e ne domandava pertanto l’assoluzione.
Con memoria depositata l’8.1.2024 si costituiva altresì in giudizio il sig. Scaramuzzino Anselmo, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo De Leo del Foro di Reggio Calabria.
La difesa del soggetto deferito confermava le argomentazioni difensive già sviluppate successivamente al ricevimento dell’atto di conclusioni indagini e a sostegno della regolarità del procedimento di computo del punteggio maturato dall’arbitro Muscatello, allegava una serie di atti dai quali emergerebbe l’intervenuto espletamento di attività sezionali nelle annualità 2009/2010 e 2011/2012 e, con riguardo alle attività riferibili alle annualità 1989/1990 e 1990/1991 richiamava i documenti depositati in sede istruttoria (segnatamente la copia della “Rivista del 15° anniversario della Sezione AIA di Locri” dell’anno 1992 e la dichiarazione resa dal Presidente Carneri Antonio in data 16.1.2022). In conclusione, veniva domandato il proscioglimento del sig. Scaramuzzino. In via istruttoria domandava infine l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio sulla firma apposta sulla scheda valutativa dal sig. Muscatello, al fine di constatarne l’autenticità.
All’udienza dell’11.1.2024, il giudizio, su richiesta delle parti deferite, veniva rinviato all’udienza del 14.3.2024.
Il giudizio nei confronti del sig. Muscatello Pasquale veniva parimenti chiamato per l’udienza del 14.3.2024.
Con memoria depositata l’11.3.2024 il soggetto deferito si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Oppedisano del Foro di Reggio Calabria.
Dopo aver evidenziato che la denuncia all’origine dei procedimenti sfociati nei distinti deferimenti era stata formalizzata dal sig. Muscatello al solo scopo di far chiarezza in merito alla vicenda, la difesa del deferito evidenziava che a seguito dell’istruttoria espletata erano emersi elementi sufficienti per ritenere che alla data in cui veniva compilata la scheda di valutazione finalizzata ad ottenere il titolo di arbitro benemerito, i requisiti erano invero effettivamente sussistenti, con la conseguenza che non sarebbe stato consumato alcun illecito disciplinare. Veniva conseguentemente domandato il proscioglimento del sig. Muscatello.
All’udienza dell’11.3.2024 i giudizi n.0121/TFNSD/2023-2024 e n. 0160/TFNSD/2023-2024 venivano preliminarmente riuniti.
Con Ordinanza n.0054/TFNSD-2023-2024 veniva accolta la richiesta dei difensori dei sigg.ri Scaramuzzino e Longo di poter accedere al fascicolo del procedimento del sig. Pasquale Muscatello e la trattazione dei procedimenti riuniti veniva conseguentemente rinviata all'odierna udienza del 16 aprile 2024.
Con memoria depositata il 12.4.2024 la difesa del sig. Scaramuzzino dava atto dell’intervenuta consultazione della documentazione depositata nell’ambito del procedimento attivato separatamente nei confronti del sig. Muscatello e dopo aver richiamato la documentazione allegata a sostegno della regolarità dell’operato della Sezione AIA di Locri nell’ambito della vicenda oggetto dei distinti deferimenti ed aver evidenziato che lo stesso soggetto denunciante aveva sostanzialmente ammesso la regolarità delle attività di istruzione della pratica di valutazione dei titoli necessari per ottenere la benemerenza arbitrale, domandava il proscioglimento del soggetto deferito.
Il dibattimento
All’udienza del 16 aprile 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Enrico Liberati. Sono altresì comparsi, l’Avv. Patrizia Longo in rappresentanza del sig. Longo Francesco, presente personalmente, l’Avv. Vincenzo De Leo in rappresentanza del sig. Scaramuzzino Anselmo e l’Avv. Giuseppe Oppedisano in rappresentanza del sig. Muscatello Pasquale, presente personalmente.
Il rappresentante della Procura Federale si è quindi riportato agli atti di deferimento e ha concluso domandando, nei confronti dei soggetti deferiti, l’irrogazione della sanzione disciplinare di mesi 6 di sospensione per il sig. Muscatello e di mesi 4 di sospensione per i sig.ri Scaramuzzino e Longo.
Le difese dei soggetti deferiti hanno diffusamente richiamato le argomentazioni difensive formulate nel corso del procedimento e hanno concluso domandandone, nel merito, il proscioglimento.
La decisione
Il Tribunale è chiamato a vagliare, in primo luogo, l’asserita responsabilità disciplinare dei Presidenti della Sezione territoriale AIA di Locri, Scaramuzzino Anselmo, e del Comitato Regionale Calabria, Longo Francesco, in relazione alla mancata verifica del punteggio spettante all’arbitro Muscatello Pasquale al fine di ottenere il titolo di arbitro benemerito, atteso che sulla base della scheda di valutazione predisposta dalla Sezione territoriale di Locri e successivamente trasmessa al Comitato Nazionale dal Comitato Regionale Calabria, veniva attribuito il titolo onorifico nella ritenuta assenza dei presupposti legittimanti.
In secondo luogo, il Tribunale è chiamato a statuire in merito alla responsabilità dello stesso sig. Muscatello, il quale, nel denunciare le asserite irregolarità della propria valutazione, avrebbe invero lasciato trascorrere troppo tempo (15 mesi) tra la data della nomina ad arbitro benemerito e quella della denuncia delle asserite irregolarità.
Secondo la Procura Federale, la documentazione istruttoria, fondamentalmente basata sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Muscatello in data 15.9.2023 e sull’analisi della piattaforma informatica “sinfonia4you”, indurrebbe a ritenere che il punteggio di 300 punti necessario per ottenere la benemerenza non sarebbe stato raggiunto, atteso che a fronte dei 304 punti indicati nella scheda di valutazione, dovrebbero essere espunti ben 32 punti in ragione del mancato espletamento, da parte del sig. Muscatello, di attività sezionali nelle stagioni sportive 1989/1990, 1990/1991, 2009/2010 e 2011/2012.
Sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo processuale, in particolare le allegazioni della difesa del deferito Scaramuzzino, il Collegio ritiene tuttavia che il punteggio di 304 punti attribuito al sig. Muscatello sia sorretto da sufficiente dimostrazione, con la conseguenza che deve essere accertata l’assenza di responsabilità dei soggetti deferiti.
Si evidenzia quanto segue.
Con riguardo alle stagioni sportive 2009/2010 e 2011/2012, la difesa del sig. Scaramuzzino, dopo aver evidenziato che la piattaforma informatica “sinfonia4you” era entrata a regime soltanto dall’anno 2012, ha versato in atti plurime deliberazioni del Consiglio Direttivo sezionale di Locri dell’anno 2010, 2011 e 2012 dalle quali è possibile ricavare obiettivamente che il sig. Muscatello aveva effettivamente espletato, in quegli anni, attività sezionale. La contestazione della Procura Federale risultava invero basata esclusivamente sulle dichiarazioni del sig. Muscatello, il quale, all’atto della costituzione in giudizio, ha sostanzialmente ammesso che le attività sezionali erano invero state svolte.
Con riguardo alle stagioni sportive 1989/1990 e 1990/1991 la documentazione che dovrebbe dimostrare l’intervenuto espletamento di attività sezionale risulta obiettivamente limitata. Nondimeno il Collegio reputa sufficiente l’allegazione della “Rivista del 15° anniversario della Sezione AIA di Locri” dell’anno 1992, nella quale il nominativo del sig. Muscatello risulta indicato quale membro del Direttivo della Sezione nelle annualità 1990/1991 e 1991/1992.
Se può, da un lato, ritenersi che la semplice dichiarazione del Presidente Antonio Carneri, resa in data 16.1.2022 - con la quale veniva affermato che il sig. Muscatello svolgeva attività sezionali durante il suo mandato – non sia sufficiente, in assenza di ulteriore documentazione probante, all’attribuzione del punteggio per l’annualità 1989/1990, deve tuttavia rilevarsi che nella “Rivista del 15° anniversario della Sezione AIA di Locri” dell’anno 1992 viene riferito che il sig. Muscatello apparteneva al Direttivo sezionale anche nell’annualità 1991/1992 (non computata nella scheda di valutazione). Con la conseguenza che nel periodo preso in considerazione “1989 – 1992” il punteggio attribuibile era comunque di 16 punti.
In conclusione, deve ritenersi sufficientemente dimostrato che il sig. Muscatello aveva raggiunto i 300 punti necessari per ottenere il titolo onorifico.
Venendo all’analisi della posizione dei singoli deferiti, il Collegio accerta, con specifico riguardo alla posizione del sig. Longo Francesco, che in disparte il fatto che in questa sede viene accertata la regolarità della scheda di valutazione, in ogni caso, sulla base dell’assetto normativo vigente all’epoca in cui disponeva, nel suo ruolo di Presidente del Comitato Regionale AIA Calabria, la trasmissione della scheda di valutazione al Comitato Nazionale, non era imposto a suo carico la verifica puntuale dell’istruttoria espletata, per competenza, dalla Sezione territoriale di Locri. Se è infatti vero che l’art.17, comma 2, del Regolamento AIA prevede, in generale, che “…il Presidente, nell’ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati…”, è altrettanto vero che l’obbligo di verifica asseritamente violato assumeva natura specifica ed avrebbe necessitato un’apposita previsione. D’altro canto deve essere rilevato che il CU AIA del 23.12.2021 con il quale venivano dettate, per la stagione sportiva 2021/2022, le regole per la nomina degli “arbitri benemeriti”, prevedeva in capo al Presidente del Comitato Regionale esclusivamente un obbligo di raccolta e riversamento al Comitato Nazionale delle schede di valutazione provenienti dalle Sezioni territoriali, circostanza questa che deponeva per l’assenza dell’obbligo di verifica e che in ogni caso, anche qualora ritenuto dovuto, poteva obiettivamente indurre a ritenere che esso non fosse dovuto, determinando quindi il venir meno dell’elemento soggettivo della rimproverabilità per la sua eventuale omissione.
Con riguardo alla posizione del sig. Scaramuzzino, l’intervenuto accertamento della regolarità sostanziale della scheda di valutazione determina, quale logica conseguenza, l’accertamento di assenza di responsabilità a suo carico.
Con riguardo, infine, alla posizione del sig. Muscatello, l’accertamento di regolarità della scheda di valutazione non può che determinare un accertamento di assenza di responsabilità disciplinare per aver postergato la denuncia delle irregolarità, le quali sono state dimostrate sostanzialmente insussistenti.
In conclusione, il Collegio dispone il proscioglimento dei soggetti deferiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Depositato in data 24 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai