F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0201/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – Calcio Padova S.p.A.
Decisione/0201/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0281/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Stefano Toschei - Componente (Relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0281/CSA/2023-2024, proposto dalla società Calcio Padova S.p.a. in data 26 marzo 2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 21/CIT – 21 marzo 2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 aprile 2024, il Dott. Stefano Toschei e uditi per la reclamante l’avvocato Eduardo Chiacchio e la Dott.ssa Alessandra Bianchi, legale rappresentante della società;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La società Calcio Padova S.p.a. ha proposto reclamo, in data 26 marzo 2024, avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara di Coppa Italia Serie C Padova/Catania del 19 marzo 2024, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 21/CIT del 21 marzo 2024.
La decisione del Giudice Sportivo nei confronti della suddetta società è motivata come segue: posto che “dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Catania, posizionati nel Settore Curva Nord, hanno lanciato:
1. durante l’ingresso in campo delle squadre, tre petardi di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 27° minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
B) Al termine del primo tempo e successivamente al rientro delle squadre e della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, una parte dei tifosi (circa 150 unità) del Catania entrava nel recinto di gioco, attraverso uno dei varchi di accesso al campo posizionato nell’angolo Nord-Est del Settore Ospiti; tali tifosi si dirigevano in prossimità dei tifosi avversari occupanti il Settore Tribuna Est e:
1. prelevavano uno striscione posto sulla recinzione;
2. lanciavano numerosi fumogeni verso il Settore Tribuna Est occupato dai tifosi avversari.
Tali fumogeni venivano raccolti dai tifosi del Padova e rilanciati all’indirizzo dei tifosi del Catania che stazionavano nel recinto di gioco. Il lancio ed il rilancio dei fumogeni si ripetevano più volte fino all’intervento delle Forze dell’Ordine.
Nel frangente, una parte della tifoseria del Catania che era rimasta nel Settore Curva Nord Ospiti, lanciava nel recinto di gioco tre petardi all’indirizzo delle Forze dell’Ordine impegnate a sedare la tifoseria che invadeva il recinto di gioco, senza conseguenze.
Lo scontro tra i tifosi del Catania e le Forze dell’Ordine proseguiva per alcuni minuti anche all’interno della Curva Nord Ospiti.
Le condotte poste in essere dai tifosi del Catania hanno determinato un ritardo di 4 minuti sull’orario di inizio del secondo tempo.
Durante gli scontri un dirigente del servizio dell’Ordine Pubblico accusava un malore, tale da rendere necessario l’intervento del personale medico presente sul terreno di gioco e il successivo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.
Dal referto del Commissario di Campo è emerso altresì che i tifosi del Catania hanno danneggiato due vetrate di separazione del Settore Curva Nord Ospiti dal recinto di gioco e un parapetto al varco di accesso al campo di gioco del Settore Tribuna Est.
C) Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Padova le seguenti condotte:
1. al 12° minuto del primo tempo, i suoi sostenitori lanciavano un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. tra il primo e il secondo tempo, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, raccoglievano i fumogeni che erano stati lanciati verso di loro dai tifosi avversari e li rilanciavano all’indirizzo degli stessi che stazionavano nel recinto di gioco, senza conseguenze;
Per i motivi sopra esposti in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del CATANIA e del PADOVA, adotta i seguenti provvedimenti:
Società PADOVA
AMMENDA DI EURO 5.000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e rilevato che non si sono verificate conseguenze (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.) omissis”.
La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice sportivo perché, in particolare, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta dallo stesso Giudice sportivo alla reclamante rappresenta una pena eccessivamente gravosa e afflittiva, atteso che quest'ultimo, nell’assumere la qui contestata decisione, ha omesso di considerare “significative circostanze attenuanti” consistenti nel fatto che i sostenitori del Padova, piuttosto che essere individuati come autori di comportamenti meritevoli di sanzione (come è avvenuto nella specie), nella realtà sono stati la “parte lesa” dei gravi fatti provocati dai sostenitori della società ospitata, atteso che “i soli tifosi del Catania hanno invaso il campo di gioco, oltre ad essere stati gli artefici del lancio di numerosi fumogeni e petardi all'interno del campo e verso il settore dove erano collocati i sostenitori del Padova” e dopo avere sottratto “uno striscione dei tifosi del Padova posto sulla recinzione, il che nel mondo del tifo organizzato rappresenta uno smacco e un'onta non indifferente”. Dal momento che, inoltre, i tifosi del Padova, al cospetto di tali gravi e pericolosi comportamenti posti in essere dai tifosi del Catania “si "limitavano" a raccogliere i fumogeni a loro indirizzati dai tifosi del Catania dal recinto di gioco e altro non facevano che rilanciarli verso i facinorosi supporters siciliani che stazionavano all'interno del campo” e che la società Padova “si avvale da tempo, per il servizio d'ordine in occasione delle gare interne, di un complesso ed efficiente apparato di sicurezza, che prevede, tra l'altro, l'impiego di numerosi stewards, tutti previamente ed accuratamente formati ed istruiti, in affiancamento alla istituzionale presenza di Agenti di P.S., tanto è vero che (…) i disordini occorsi nel corso della partita Padova - Catania, sono riconducibili solo e soltanto ai tifosi del Catania” tanto che, addirittura, frequentemente “i rappresentanti dell'Osservatorio del Viminale, nel corso delle periodiche visite di controllo, hanno manifestato il proprio vivo e sincero compiacimento per la perfetta organizzazione del servizio medesimo”, pare evidente, concludeva la società reclamante, che il Giudice sportivo erroneamente non ha tenuto conto di tali significative e decisive circostanze (non ultima quella per cui “per la partita in questione, proprio in considerazione della delicatezza e dell'importanza dell'avvenimento, una partita valida per la Finale di andata di Coppa Italia di Serie C, il Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) disponeva un considerevole rafforzamento del servizio di stewarding ed una non meno poderosa implementazione delle misure di controllo e delle attività di prefiltraggio e filtraggio, con la Società padovana che si faceva carico direttamente di tutte le spese a ciò occorrenti”) ai fini della corretta applicazione delle previsioni di cui agli artt. 12, comma 1, (“gli Organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la isura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze attenuanti”) e 13, comma 2, C.G.S. (“gli Organi di Giustizia Sportiva possono prendere in considerazione, con l'adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”) onde escludere che il comportamento tenuto dai tifosi del Padova fosse in qualche modo punibile, vista la loro condizione di “parte lesa” dei gravi comportamenti assunti dai tifosi della società Catania, unici responsabili dei fatti siccome contestati nei referti e illustrati dal Giudice sportivo nella motivazione del provvedimento qui oggetto di reclamo ovvero, al più, di infliggere una modestissima sanzione pecuniaria, sicché di tali circostanze è chiamato a fare ora applicazione il giudice d’appello, annullando o riducendo la sanzione inflitta alla società Padova.
Tenuto conto dei fatti come sopra analiticamente illustrati nel riproporre (testualmente) il contenuto della motivazione del provvedimento sanzionatorio qui oggetto di reclamo e nonostante la suggestiva ricostruzione degli episodi e delle condotte realizzative degli eventi proposta dalla difesa della società reclamante nell’atto di reclamo (il cui contenuto, anche in questo caso, è stato più sopra riprodotto per ampi stralci), Il Collegio ritiene che le contestazioni mosse alla decisione del Giudice sportivo dalla società reclamante siano prive di pregio e che non possano comunque condurre ad una riforma della decisione assunta e qui oggetto di gravame.
Dalla documentazione presente in atti si manifestano all’evidenza e comprovate tutte le circostanze che hanno indotto il Giudice sportivo ad applicare alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, sicché neppure può affermarsi con fondatezza, come pretenderebbe di fare la società reclamante, che il Giudice sportivo non abbia correttamente fatto applicazione delle norme del Codice della giustizia sportiva che contengono la disciplina sanzionatoria riferibile a fatti come quelli che, per come è ampiamente comprovato in atti, si sono verificati nella specie, né che abbia tralasciato, erroneamente, di apprezzare la rilevanza delle evidenti circostanze attenuanti che ricorrerebbero nel caso qui oggetto di valutazione.
Al riguardo è fuor di dubbio che trovino applicazione, al caso di specie e per come indicato dallo stesso Giudice sportivo, nella decisione qui oggetto di reclamo, le previsioni recate dagli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S.. In particolare l’art. 26 C.G.S. si ripropone di punire (comma 1) “Le società (…) per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.
Tale comportamento, sicuramente ascrivibile a carico dei sostenitori della società reclamante, è stato tenuto nel corso della gara Padova/Catania del 19 marzo 2024, finale 1 di Coppa Italia Serie C, per come è documentato e comprovato nel referto del direttore di gara e nella relazione stesa dai due delegati della Procura Federale presenti all’incontro, dal rapporto dei Carabinieri presenti e intervenuti e contenuto nella documentazione fotografica allegata ai suindicati rapporti.
In particolare nell’accurato resoconto dei delegati della Procura Federale, arricchito da una puntuale allegazione fotografica si leggono, testualmente, le stesse parole contenute (e più sopra, altrettanto testualmente, riprodotte) nella motivazione del provvedimento sanzionatorio del Giudice sportivo, di talché, tenuto conto della portata fidefacente che costantemente la giurisprudenza di questa Corte Sportiva d’Appello attribuisce ai referti arbitrali e alle relazioni dei delegati della Procura Federale, essendo stata raggiunta la “prova piena” circa la sequenza e la ricostruzione dei fatti accaduti e degli eventi che hanno determinato l’applicazione delle sanzioni indicate nell’art. 26 C.G.S., deve essere solo (e unicamente) scrutinata la censura dedotta dalla reclamante riferibile alla correttezza del tipo e dell’entità della sanzione irrogata.
Pertanto, quanto al tipo di sanzione da infliggere nel caso di specie e all’entità della stessa, pare evidente che ci si trovi al cospetto di fatti particolarmente gravi e pericolosi, sicché vengono in emersione le previsioni dell’art. 6 e dell’art. 25, comma 3, C.G.S. laddove quest’ultimo, in particolare, sancisce che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”, tenuto conto che i sostenitori del Padova, secondo quanto è ben descritto nelle relazioni presenti in atti, hanno provveduto a rilanciare all’indirizzo dei sostenitori della squadra ospitata i fumogeni - precedentemente lanciati verso di loro dai tifosi avversari - “all’indirizzo degli stessi che stazionavano nel recinto di gioco, senza conseguenze”. Un’azione, quella appena descritta e come appare evidente, non di stretta difesa da parte dei tifosi del Padova ma di reazione fattiva e a propria volta offensiva e puntualmente indirizzata nei confronti della tifoseria avversaria, potendosi in questo modo non ritenere condivisibile la ricostruzione più tenue del comportamento mantenuto dai sostenitori del Padova per come illustrata dalla rappresentante legale della società reclamante (dottoressa Alessandra Bianchi) nel corso dell’audizione.
A ciò si aggiunga il puntuale riferimento operato dal Giudice Sportivo - nell’atto qui oggetto di reclamo - alla previsione dell’art. 26, comma 2, nella parte in cui stabilisce, tra l’altro, che l’entità della sanzione pecuniaria da irrogare va “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C (…)”. Orbene pare evidente, a conferma della congruità della sanzione irrogata, come il Giudice sportivo, richiamando peraltro la disposizione di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. abbia tenuto conto dell’invito rivolto dal Codice all’organo decidente di prendere in considerazione “ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, ciò in quanto l’entità della sanzione inflitta nel caso che qui ci occupa è sicuramente più prossima al minimo della misura edittale prevista dalla norma sopra ricordata.
Al cospetto delle sopra riprodotte norme applicabili al caso di specie, la condizione nella quale è venuta a trovarsi la società reclamante in ordine ai fatti sopra accertati risponde alla seguente sequenza di considerazioni:
a) la società reclamante milita, come è noto, nel campionato di serie C;
b) i fatti come sopra ampiamente riprodotti sono indubbiamente “particolarmente gravi” e tali da avere contribuito ad alimentare, attraverso la reazione della tifoseria del Padova, ulteriori comportamenti violenti da parte dei sostenitori del Catania e che vanno qualificati come obiettivamente pericolosi, visti gli strumenti utilizzati e il coinvolgimento delle forze dell’ordine (peraltro con conseguenze a carico di un rappresentante delle stesse);
c) ne consegue che la sanzione pecuniaria inflitta si presenta congrua anche nella misura, in considerazione di quanto si è sopra illustrato.
Deriva a tutto quanto si è sopra illustrato la inevitabile reiezione del reclamo proposto, con conferma della congruità della sanzione pecuniaria inflitta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce