F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0212/TFN – SD del 30 Aprile 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 203/TFN-SD
Decisione/0212/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0203/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25031 /836pf23-24/GC/blp del 4 aprile 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- Il sig. Molinaro Andrea, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 06/12/2023: violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. I), VI), VII) e VIII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver depositato – tra l’altro oltre il termine fissato dalle disposizioni federali - documentazione parziale relativa al bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, approvato in data 5 dicembre 2023. Nello specifico, la Società non ha depositato a corredo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, privo tra l’altro anche di nota integrativa e di rendiconto finanziario, la seguente documentazione prevista dall’art. 85, lett. C), par. I) delle NOIF: relazione del sindaco unico e relazione contenente il giudizio della società di revisione. Inoltre, non ha depositato: l’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF; - l’indicatore di Indebitamento calcolato sulle risultanze del bilancio di esercizio al 30 giugno Procura Federale 3 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII) delle NOIF; - l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolato sulle risultanze del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII) delle NOIF;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:
a) responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
b) responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. I), VI), VII) e VIII) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.
La fase istruttoria
Il procedimento ha preso abbrivio dalla comunicazione della Co.Vi.So.C. alla Procura Federale del 14 marzo 2024 con la quale si comunicava l’omesso deposito della documentazione sopra indicata da parte del sodalizio societario alessandrino; la Procura Federale, pertanto, acquisiti i fogli di censimento, e preso atto delle omissioni rilevate, ha inviato comunicazione di conclusione indagini e, successivamente, l’odierno deferimento.
La fase predibattimentale ed il dibattimento
I deferiti non hanno depositato memoria.
All’udienza del 23 aprile 2024 è comparso l’Avv. Eduardo Chiacchio in rappresentanza dei deferiti, nonché il Dott. Marra Cutrupi, legale rappresentante della società.
Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al contenuto dell’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell’art. 90 delle NOIF, come di seguito calcolate:
- nei confronti del sig. Andrea Molinaro, trattandosi di cinque violazioni, mesi 8 di inibizione, di cui mesi 6 come sanzione base prevista dalla normativa federale e ulteriori 15 giorni di inibizione per ogni capo di incolpazione ulteriore;
- nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, complessivi euro 14.000,00 di ammenda, di cui euro 10.000,00 come ammenda base e ulteriori euro 1.000,00 per ogni successiva incolpazione.
L’Avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, pur ammettendo gli addebiti mossi dal requirente, ha posto l’attenzione sul breve tempo avuto a disposizione per adempiere a quanto previsto dalla disciplina federale, in ragione del passaggio societario e della nomina a Presidente del sig. Andrea Molinaro, solo in data del 2 dicembre 2023.
Ha chiesto quindi che sia operata una congrua riduzione del richiesto trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il Tribunale ritiene pacificamente affermabile la responsabilità degli odierni deferiti.
Invero le omissioni documentali segnalate dalla Co.Vi.So.C. appaiono cartolarmente dimostrate e chiaramente ammesse anche dai deferiti.
Il quadro emergente dal deferimento della Procura Federale deve essere, quindi, confermato nella sua totalità, avendo anche la norma violata avuto cura di indicare analiticamente i documenti da depositare e le sanzioni correlate a tale inadempimento, il cui rispetto è posto a tutela della corretta gestione finanziaria delle società calcistiche ed al fine di consentire un costante controllo sugli equilibri di bilancio delle società, a tutela dell’intero sistema calcistico.
Sotto il profilo sanzionatorio, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo, non potendo trovare spazio le giustificazioni fornite in udienza dalla difesa dei deferiti, atteso che gli adempimenti richiesti non esigevano una particolare attività di carattere tecnico, sostanziandosi in una mera attività di deposito che ben poteva essere espletata in costanza di passaggio societario.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Andrea Molinaro, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 30 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai