F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN-SVE del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – Hellas Verona FC Spa / Udinese Calcio Spa – Reg. Prot. 23/TFN-SVE
Decisione/0033/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0023/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 aprile 2024, su ricorso ex artt. 90 e 91 CGS proposto dalla società Hellas Verona FC Spa (79837) al fine di accertare e dichiarare che la società Udinese Calcio Spa (64165) è tenuta a sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore Antonin Barak, dall’Udinese all’Hellas Verona, e a riconoscere il diritto della società Hellas Verona ad ottenere dall’Udinese il rimborso delle somme versate in eccesso dal club veronese a quello friulano a titolo di corrispettivo pattuito nell’accordo di trasferimento del predetto calciatore dalla Società cedente a quella cessionaria, la seguente
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 20 marzo 2024, la Società Hellas Verona FC Spa ha evocato in giudizio la Società Udinese Calcio Spa, nonché la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, al fine di conseguire il riconoscimento del diritto ad ottenere la restituzione della complessiva somma di € 316.588,49, oltre interessi come quantificati e rivalutazione monetaria, da essa ricorrente corrisposta, in misura proporzionale ai periodi di tesseramento, alle società cecoslovacche Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 e dell’Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori del 13 febbraio 2020, in relazione al trasferimento del calciatore Antonin Barak dalla compagine friulana a quella veneta.
A sostegno della pretesa la Società ricorrente ha dedotto che:
- In data 17 settembre 2020 veniva perfezionato tra l’Udinese Calcio Spa e la Hellas Verona FC Spa un accordo di trasferimento temporaneo annuale con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva in forza del quale il calciatore professionista di nazionalità ceca Antonin Barak, a fronte del pagamento entro il 1° luglio 2021 dell’importo globale dell’operazione pari ad Euro 500.000,00, veniva ceduto in “prestito” alla Hellas Verona FC Spa a far tempo dal 17 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 con obbligo di conversione del “prestito” in trasferimento a titolo definitivo in occasione del primo punto di Serie A conseguito da Hellas Verona nella stagione sportiva 2020/2021, a partire dal 2 febbraio 2021, dietro riconoscimento dell’importo globale di Euro 6.000.000,00; - All’avveramento della condizione prevista nell’accordo, il calciatore è stato formalmente tesserato a titolo definitivo dall’Hellas Verona a far tempo dal 23 giugno 2021 e l’importo concordato di Euro 6.000.000,00 è stato corrisposto, quanto ad Euro 3.000.000,00, all’inizio della stagione sportiva 2021/2022, e quanto ai restanti Euro 3.000.000,00 all’inizio della stagione 2022/2023;
- L’accordo prevedeva, altresì, vari premi suppletivi che il club veneto avrebbe riconosciuto al verificarsi di determinate condizioni e/od al raggiungimento di particolari obiettivi, premi di fatto maturati sino ad oggi con la corresponsione dell’ulteriore importo di Euro 300.000,00 oltre IVA;
- alla data di presentazione del ricorso l’intero importo di cessione, compresi i premi sino ad allora maturati, era stato corrisposto all’Udinese;
- il calciatore Antonin Barak, nato il 3 dicembre 1994, ha svolto la propria formazione giovanile: dal 22 luglio 2002 al 23 luglio 2014 presso il club cecoslovacco FK Pribram; dal 24 luglio 2014 al 25 gennaio 2015 presso il club cecoslovacco Sellier & Bellot Vlasim; dal 26 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015 nuovamente presso il club cecoslovacco FK Pribram; dal 19 febbraio 2015 al 30 giugno 2015 nuovamente presso il club cecoslovacco Sellier & Bellot Vlasim; dal 1 luglio 2015 al 4 febbraio 2016 ancora una volta presso il club cecoslovacco FK Pribram, ed infine dal 5 febbraio 2016 al 13 luglio 2017 presso il club cecoslovacco Slavia Praha; - a seguito del trasferimento intercorso tra Udinese ed Hellas Verona, il club Cecoslovacco Sellier & Bellot Vlasim, con ricorso alla FIFA del 31 dicembre 2021, ha rivendicato il riconoscimento del Contributo di Solidarietà disciplinato dal Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori entrato in vigore il 1° luglio 2020;
- Con provvedimento dell’11 febbraio 2022 la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA, ritenuto di non dare ingresso all’estensione del contraddittorio nei confronti della società Udinese Calcio Spa come avanzata dalla società Hellas Verona Spa, accoglieva parzialmente la pretesa del club Cecoslovacco ritenendo la società Hellas Verona Spa tenuta a corrispondere l’importo di Euro 13.064,42, tenuto conto dell’importo di Euro 2.178,08 già pagato, a titolo di Contributo di Solidarietà maturato sull’importo di Euro 3.500.000,00 già all’epoca versato da Hellas Verona ad Udinese Calcio e pari, quindi, ad Euro 15.242,50;
- Avverso la succitata decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie della F.I.F.A., il club veneto, con atto del 18 marzo 2022, proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (T.A.S./C.A.S.), estendendo il contraddittorio sia alla Udinese Calcio Spa sul presupposto che l’onere finanziario del Contributo di Solidarietà per il trasferimento del giocatore Barak dovesse gravare sulla società friulana; sia alla FIFA, al fine di aprire un nuovo procedimento con il coinvolgimento della Udinese Calcio;
- Il T.A.S., con lodo arbitrale del 7 marzo 2023, respingeva l’appello confermando il deliberato della suddetta Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA. Riconosciuta la propria competenza nonchè l’ammissibilità dell’appello e la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla appellante, il TAS, rilevato che le circostanze di fatto sono incontestate dalle Parti, ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva sia della Sellier & Bellot Vlasim, sia della Udinese Calcio. Rilevato, altresì, che l’impugnazione riguarda la questione se la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA abbia errato nel non includere l’Udinese Calcio nel procedimento di primo grado, il TAS ha evidenziato come la controversia tra Hellas Verona ed Udinese Calcio in ordine alla richiesta di rimborso del contributo di solidarietà corrisposto alle aventi diritto è una controversia di natura esclusivamente nazionale o interna e quindi la FIFA non era di fatto competente ad esaminare e decidere la controversia se non nei limiti della rivendicazione del club ceco Sellier & Bellot Vlasim nei confronti di Hellas Verona. Il TAS ha quindi confermato la decisione di primo grado evidenziando che ciò non preclude la possibilità per Hellas Verona di far valere le proprie ragioni avanti agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione di appartenenza;
- Dal 25 marzo 2021 al 21 marzo 2023 Hellas Verona ha corrisposto alle consorelle cecoslovacche Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, a titolo di Contributo di Solidarietà, l’importo complessivo di Euro 316.588,49.
A fronte di tutto ciò la Società ricorrente, muovendo dal presupposto che la normativa che disciplina il Contributo di Solidarietà prevede che lo stesso debba essere “detratto” dal corrispettivo di cessione del calciatore (gravando, così, di fatto sul sodalizio cedente) agisce nei confronti della società Udinese Calcio (stante l’arricchimento senza giusta causa di quest’ultima) per ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà, atteso che l’equivalente importo non è stato detratto dal corrispettivo di cessione del calciatore integralmente incassato dalla società cedente. Ritualmente notiziata del reclamo, la società Udinese Calcio spa si è costituita con memoria del 26 marzo 2024 eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione della pretesa azionata da Hellas Verona prospettando varie ipotesi di decorrenza del dies a quo ma tutte tali da determinare l’intervenuta prescrizione del credito. Nel merito, la società resistente ha dedotto che comunque il contratto di cessione del calciatore Antonin Barak intercorso tra le parti nulla prevede espressamente in ordine al contributo di solidarietà, ragione per la quale l’importo di cessione indicato nell’accordo di trasferimento deve intendersi al netto del contributo di solidarietà.
FIGC e Lega Nazionale Professionisti Serie A non si sono costituite in giudizio.
In data 5 aprile 2024 la società Hellas Verona ha depositato Memoria di replica con la quale ha contestato l’avversa eccezione di prescrizione.
La discussione del reclamo veniva, quindi, fissata per l’udienza dell’8 aprile 2024 in occasione della quale il Collegio, rilevato che dalla documentazione in atti non emerge prova certa delle date e delle modalità di corresponsione del prezzo di cessione tra le società Udinese ed Hellas Verona, ha emesso ordinanza con la quale ha onerato la parte più diligente di depositare, entro il 18 aprile 2024, prova documentale attestante quanto sopra.
La difesa di Hellas Verona ha quindi depositato in data 18 aprile 2024 la documentazione contabile della Società attestante i pagamenti effettuati in favore di Udinese Calcio, accompagnata da Nota esplicativa.
La vertenza è stata quindi chiamata all’udienza del 22 aprile 2024 in cui, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
La domanda avanzata dalla società Hellas Verona Spa è fondata ancorchè nei limiti più avanti specificati.
Preliminarmente si accoglie l’eccezione sollevata dalla difesa della Udinese Calcio circa l’inammissibilità della Memoria di replica inviata da Hellas Verona il 5 aprile 2024 in quanto non prevista né autorizzata, mentre si rileva che la Nota depositata il 18 aprile 2024 nel termine concesso per produzione documentale è meramente esplicativa della documentazione prodotta.
Si dispone, quindi, lo stralcio della sola Memoria di replica inviata da Hellas Verona il 5 aprile 2024.
Passando al merito, si evidenzia che la questione all’esame del Collegio riguarda la disciplina contemplata dalla circolare 1709 del 13 febbraio 2020 della FIFA per lo status ed il trasferimento dei calciatori nella parte in cui ha esteso il meccanismo di solidarietà ai trasferimenti nazionali onerosi aventi una dimensione internazionale e segnatamente l’art. 21 del “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo cui “se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età”.
Come già rilevato da questo Tribunale con la pronunzia n. 0012/TFNSVE 2023-2024 del 21.09.2023, confermata dalla Corte d’Appello a Sezioni Unite con decisione 0052/CFA 2023-2024 (a sua volta confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 8/2024), si ribadisce che in linea generale il meccanismo di solidarietà nasce dall’esigenza di “premiare”, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società.
La disciplina di determinazione ed erogazione del contributo è definita dall’Allegato 5 del surrichiamato Regolamento RSTP, il quale dispone che il contributo di solidarietà, dovuto allorchè il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, deve essere pari al 5% del compenso correlato al trasferimento.
L’Allegato 5 del Regolamento RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento.
Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che a seguito del trasferimento, dalla Udinese Calcio Spa all'Hellas Verona Spa, del calciatore Antonin Barak con unico contratto del 17 settembre 2020 che ha regolamentato sia la fase del “prestito” che del successivo trasferimento a titolo definitivo, le società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, appartenenti alla Federazione Cecoslovacca, hanno maturato, ognuna proporzionalmente in ragione dei periodi di tesseramento, il diritto al Contributo di Solidarietà avendo tesserato il calciatore dal 12° al 22° anno di età e che, conseguentemente, il trasferimento tra Udinese Calcio ed Hellas Verona è assoggettato alla norma F.I.F.A. sopra richiamata.
Incontestato, altresì, è il fatto che la società Hellas Verona Spa non solo ha corrisposto alla Udinese Calcio l’intero prezzo concordato per il trasferimento, comprensivo anche dei premi ad oggi maturati, ma altresì ha versato alle consorelle cecoslovacche il contributo di solidarietà con più rimesse (di cui una a seguito della condanna pronunciata dagli Organi di Giustizia sportiva della F.I.F.A. in accoglimento della rivendicazione avanzata dalla società Sellier & Bellot Vlasim).
Motivo del contendere, pertanto, è se la società Hellas Verona Spa possa pretendere nei confronti della Udinese Calcio Spa la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà.
Sul punto si richiama quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la citata pronunzia n. 0052/CFA-2023-2024, laddove si è evidenziato che è noto il principio, operante anche nell’ambito della giustizia sportiva, per il quale “ignorantia legis non excusat”, nel senso già ribadito anche dalla giurisprudenza della medesima Corte Federale per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024).
Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Rilevato che le parti contrattuali – tra l’altro note società di calcio professionistiche, assistite da esperti del settore per cui è impensabile che le due società non abbiano in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà – non potevano invocare la mancata conoscenza delle norme F.I.F.A., sta di fatto che il contratto di cessione temporanea stipulato il 17 settembre 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad Euro 500.000,00 per la l’annualità di trasferimento a titolo temporaneo, nonché il diritto di opzione per l’acquisto definitivo da parte della Società cessionaria per “un importo globale” di Euro 6.000.000,00 (+IVA) da corrispondersi in due rate da Euro 3.000.000,00 ciascuna (+IVA), alla prima e seconda stagione sportiva.
In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talchè, in applicazione della normativa F.I.F.A., su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dalle società cecoslovacche.
Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Hellas Verona Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore delle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO man mano che venivano effettuati i pagamenti in favore di Udinese Calcio, và da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo.
Del resto, se così non fosse, si verrebbe di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa F.I.F.A. che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera.
In sostanza, lo schema congegnato dalla normativa FIFA prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari, nel caso di specie assenti): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni (anche se non nel caso in esame) la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione.
Ciò considerato si rileva che, in sostanza, deve applicarsi alla Udinese Calcio il principio “ imputet sibi”, nel senso che era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere” al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A.
Né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 17 settembre 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione.
Tant’è che proprio la circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, richiamata dalla difesa della Udinese Calcio (peraltro intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo del 17 settembre 2020), è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima Federazione.
Ricorrono, pertanto, nella specie i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta.
Riconosciuto, quindi, il diritto della società Hellas Verona Spa a vedersi restituito dalla Udinese Calcio Spa quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà alle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, resta da verificare se l’eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla Società resistente sia fondata o meno.
La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, si risolve – come detto- nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto.
La disciplina di questa azione personale, soggetta al termine di prescrizione previsto in ambito sportivo dall’art. 40 CGS secondo cui i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati, è riconducibile alla normativa contenuta nell'articolo 2033 del Codice Civile che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento. L'ipotesi disciplinata è quella del cosiddetto indebito oggettivo o ex re che si sostanzia in un pagamento non dovuto.
Nel caso specifico riveste, quindi, indubbia rilevanza pratica stabilire con esattezza il dies a quo per il computo del termine di prescrizione.
Se, infatti, è pacifico che, ai sensi dell’art. 1935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va da sé che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte di Cassazione ( tra le tante Cass., 2 dicembre 2016, n. 24653; Cass., 17 luglio 2011, n. 15669; Cass., 19 giugno 2008, n. 16612; Cass., 13 aprile 2005, n. 7651), nel caso dell’azione di ripetizione dell’indebito la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita la prestazione in adempimento del negozio nullo, vale a dire dalla data del pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
Si tratta, quindi, di individuare nel caso di specie le date in cui Hellas Verona ha corrisposto ad Udinese Calcio il prezzo del trasferimento del calciatore Antonin Barak senza operare la detrazione della quota per il Contributo di Solidarietà.
All’uopo soccorre la documentazione da ultimo prodotta dalla Hellas Verona e dalla quale emerge che per i pagamenti in favore di Udinese Calcio effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022, la quota parte del Contributo di Solidarietà (5%) da restituire è coperta da prescrizione (maturata da ultimo al 30 giugno 2023, termine della stagione successiva a quella in cui è maturato il diritto di restituzione) con esclusione dell’importo di € 15.242,50 riconosciuto e corrisposto in favore della Società cecoslovacca Sellier & Bellot Vlasim, atteso che il giudizio da quest’ultima intrapreso innanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie della F.I.F.A. e poi innanzi al TAS con partecipazione anche di Udinese Calcio, ha interrotto la prescrizione (dalla documentazione acquisita non si rinviene alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione ad eccezione della comunicazione del 10 giugno 2021 che ha perso efficacia il 30 giugno 2022).
Considerato che la pronunzia del TAS è del 7 marzo 2023, va da sé che la prescrizione per il recupero del Contributo di Solidarietà corrisposto alla Sellier & Bellot Vlasim andrà a scadere il 30 giugno 2024.
L’eccezione di prescrizione non và, invece, a coprire il diritto di restituzione maturato sui successivi pagamenti effettuati da Hellas Verona in favore di Udinese Calcio e precisamente: pagamento del 31.08.2022 per € 732.000,00; pagamento del 30.09.2022 per € 366.000,00; pagamento del 31.10.2022 per € 366.000,00; pagamento del 30.11.2022 per € 366.000,00; pagamento del 31.12.2022 per € 366.000,00; pagamento del 30.1.2023 per € 366.000,00; pagamento del 28.02.2023 per € 366.000,00;
pagamento del 31.03.2023 per € 366.000,00; pagamento del 30.04.2023 per € 366.000,00; pagamento del 31.05.2023 per € 366.000,00, per complessivi € 4.026.000,00 IVA compresa (capitale € 3.300.000,00 – IVA € 726.000,00).
Per tutti i suddetti pagamenti, infatti, il termine di prescrizione andrà a scadere il 30 giugno 2024 e quindi tempestiva è la pretesa azionata da Hellas Verona.
L’equivalente del Contributo di Solidarietà del 5% maturato sul complessivo importo di € 3.300.000,00 corrisposto ad Udinese Calcio nelle date sopra indicate, è pari ad € 165.000,00, di talchè Hellas Verona ha diritto a recuperare tale somma con l’aggiunta degli € 15.242,50 corrisposti alla Sellier & Bellot Vlasim e così per un totale di € 180.242,50.
Si ritiene, pertanto, di determinare l’ammontare della restituzione proprio nella misura di Euro 180.242,50 effettivamente corrisposti, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento sino al saldo, stante la specifica richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente.
Con accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle spese del procedimento come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società Hellas Verona SpA e, per l’effetto, condanna la società Udinese Calcio SpA a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 180.242,50 (centottantamiladuecentoquarantadue/50) oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo.
Condanna la società Udinese Calcio SpA al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri accessori se dovuti, in favore della società ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Giuseppe Lepore
Depositato in data 29 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai