F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN-SVE del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Francesco D’Angelo – Reg. Prot. 25/TFN-SVE

Decisione/0034/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0025/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 22 aprile 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) nei confronti del calciatore Francesco D'Angelo (4163972), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata sul CU n. 330 del 27 marzo 2024, la seguente

DECISIONE

Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore Francesco D’Angelo (m. 4163972) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND (prot. 67 BIS/2023-24) pubblicata sul CU n. 330 del 27 marzo 2024.

Con ricorso del 31 gennaio 2024 il calciatore Francesco D’Angelo adiva la Commissione Accordi Economici per chiedere la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento della somma di 3.920,00 a titolo di compenso residuo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2022/2023.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale CAE 47 BIS/2023-24 del 27 marzo 2024 la Commissione Accordi Economici, verificata la regolarità del contraddittorio, accoglieva il ricorso e conseguentemente condannava l’ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento dell’importo di 3.920,00 da corrispondere nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Con reclamo del 2 aprile 2024 l’ASD Vastese Calcio 1902 ha impugnato tempestivamente la decisione della Commissione Accordi Economici per chiederne la riforma.

Sostiene la reclamante a fondamento del gravame, premettendo di essere stata sottoposta ad un mutamento dei vertici dirigenziali, che il calciatore si sarebbe reso inadempiente dal 31 maggio e per 30 giorni, lasciando la sede di Vasto senza alcuna autorizzazione. Essendo tale circostanza dimostrata dall’e-mail e dal certificato medico inviati dal tesserato, come previsto dall’art. 9 dell’accordo economico, allo stesso andrebbero decurtate le somme di 671,00 a titolo di rimborso spese forfettario per vitto e alloggio.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, per contestarne le avverse ragioni.

In particolare, il calciatore, stigmatizzando il comportamento processuale del sodalizio in tema di avvicendamento dei vertici societari (poiché già valutato da questo Tribunale Federale), ha precisato che il diritto al vitto e alloggio non poteva essere compensato, poiché l’impossibilità del calciatore a rendere la prestazione risultava giustificata dalla documentazione medica, mai contestata dal sodalizio. Infatti, l’importo del vitto e alloggio, come indicato nell’art. 4 dell’accordo economico, è da intendersi quale pattuizione concordata in via forfettaria, scevra da valutazioni e giustificazioni.

Alla riunione del 22 aprile 2024, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso all’esito della camera di consiglio.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Ritiene il Tribunale, anche alla luce della non rilevanza del cambio dei vertici dirigenziali (cfr. decisione n. 18/TFN-SVE 20232024; decisione n. 20/TFN-SVE 2023-2024; decisione n. 22/TFN-SVE 2023-2024; decisione n. 27/TFN-SVE 2023-2024), che la documentazione prodotta dall’ASD Vastese Calcio 1902 è inidonea a giustificare la riduzione delle somme a titolo di rimborso spese forfettario per vitto e alloggio. Infatti, al di là della generica contestazione delle somme (poiché non vi è alcun procedimento logico matematico che possa giustificarne l’importo da compensare), non è possibile ritenere che l’assenza del calciatore per infortunio verificatosi durante l’attività sportiva possa addirittura costituire inadempimento della prestazione, allorquando appare incontestato che il sodalizio fosse sfornito di uno staff medico.

È inutile dire che la mancanza di uno staff medico giustifica proprio l’inapplicabilità dell’art. 9 dell’accordo economico.

A ciò va peraltro aggiunto, come risulta confermato dall’orientamento di questo Tribunale (cfr. decisione n. 31/TFN-SVE 20232024), che l’art. 4 dell’accordo economico prevede che le somme per rimborso spese per vitto e alloggio sono quantificate dalle parti a “forfait” e, quindi, non possono essere imputate a singoli giorni nel corso della stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 nei confronti del calciatore Francesco D’Angelo e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Condanna la reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Francesco D’Angelo, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 55 CGS, oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                                    Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 29 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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