F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0111/CFA pubblicata il 30 Aprile 2024 (motivazioni) – PFI/Sig. Pierangelo Maugliani – A.S.D. Vicovaro

Decisione/0111/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0112/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari – Componente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0112/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 28.03.2024

contro

il Sig. Pierangelo Maugliani e la società A.S.D. Vicovaro,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al C.U. n. 320 del 22.3.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del giorno 22 aprile 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e udito per la Procura federale l’Avv. Alessandro D’Oria.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’odierno reclamo la Procura federale interregionale impugna la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 320 del 22.3.2024, con la quale il Sig. Pierangelo Maugliani e la società A.S.D. Vicovaro sono stati ritenuti responsabili dei seguenti capi di incolpazione, così come formulati con l’atto di deferimento nel procedimento iscritto al n. 587pfi23-24: il Sig. Pierangelo Maugliani per la violazione degli artt. 4, co. 1^, e 23, co. 1^, del C.G.S. per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Certosa -Vicovaro del 17.12.2023, valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza del Comitato regionale Lazio, a mezzo di un “post” pubblicato in pari data alle ore 13.41 sulla “pagina” della società  denominata “ASD Vicovaro, del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del sopra indicato incontro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel “post” in particolare sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Finale Certosa 2 Asd Vicovaro 1. Complimenti ai ragazzi che ce l’hanno messa tutta seppur rimaneggiati per le molte assenze, ma se il Certosa, buona squadra prende i tre punti è perché la partita è stata FALSATA dal direttore di gara F. Madonna, che nel finale non fischia un rigore solare per noi, negativo nella gestione generale, imparziale nei cartellini; purtroppo non sarà né il primo né l’ultimo, è finito il girone di andata e di questi direttori di gara così scarsi ne abbiamo visti più di uno a nostro discapito e ci siamo veramente stancati di vedere questi scempi. Il Presidente”.

Con il medesimo atto di deferimento la società Vicovaro è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1^, e 23, comma 5^, del C.G.S. per la condotta ascritta al suo presidente, dotato dei poteri di rappresentanza, sig. Pierangelo Maugliani.

La decisione adottata dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio - con la quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: a carico del sig. Pierangelo Maugliani quindici (15) giorni di inibizione; a carico della A.S.D. Vicovaro, l’ammenda di euro 100,00 - viene reclamata per i seguenti motivi: 1. Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. e contraddittorietà della motivazione. 2. Incongruità delle sanzioni irrogate; violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di tutti i soggetti deferiti.

Sostiene la Procura appellante che il Giudice di prime cure, pur ritenendo sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti, ha erroneamente affermato che le dichiarazioni rese dal sig. Pierangelo Maugliani “si pongono appena oltre il limite dell’esercizio del diritto di critica” e ciò in maniera del tutto contraddittoria poiché, per un verso, afferma che i fatti oggetto del  deferimento (dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e della classe arbitrale nel suo complesso) sono stati provati e, per altro verso, ne riduce la gravità e il disvalore assumendo che esse sconfinano di poco dal diritto di critica, a dispetto delle espressioni usate dal dirigente, per come riportate in premessa.

Quanto alla determinazione dell’entità delle sanzioni da irrogare a carico dei soggetti autori delle dichiarazioni lesive dell’altrui reputazione, la Procura ritiene che tali sanzioni, di modestissima entità, obliterano quanto previsto dall’art. 23 del Codice di giustizia sportiva e tradiscono il fine perseguito dall’ordinamento federale con la citata norma.

Infatti, sostiene la Procura, l’art. 23 del CGS al comma 4^ pone particolare attenzione ai casi, assimilabili a quelli oggetto del deferimento, in cui la pubblica propalazione provenga da un soggetto che riveste una funzione rilevante nell’ambito dell’ordinamento sportivo (legale rappresentante della società e dirigente con ruolo apicale all’interno della compagine) e a quelli nei quali la dichiarazione rilasciata sia volta a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati e l’imparzialità degli ufficiali di gara.

Per tali motivi la Procura federale chiede, come già richiesto nel procedimento di prime cure, l’irrogazione di mesi tre di inibizione nei confronti del sig. Pierangelo Maugliani e l’ammenda di euro 600,00 a carico della società Vicovaro.

I soggetti deferiti non si sono costituiti nell’odierno giudizio.

Nella camera di consiglio del 22 aprile 2024, svoltasi in videoconferenza, la parte presente ha insistito nelle domande in epigrafe e il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della Procura federale interregionale è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Sul legittimo esercizio del diritto di critica e sulla definizione dei suoi limiti questa Corte federale ha avuto occasione di pronunciarsi numerose volte.

In particolare è stato considerato che:

- il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; la presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione (CFA, SS.UU., n. 41/2021-2022); ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva; invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023);

- anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità (CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023);

- il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (CFA, SS.UU., n. 14/2021-2022), anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione (SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 14/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n.  87/2021-2022; Sez. I, n. 82/2022-2023; SS.UU., n. 88/2022-2023). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n.70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023; Sez. I., n. 81/2022-2023);

- come ha puntualizzato la giurisprudenza del giudice ordinario nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca, la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita;  siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica; ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica; valgono per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo; anche di recente, la Corte di Cassazione, sez. quinta (n. 17243 del 19 febbraio 2020; similmente, n. 15089 del 29 novembre 2019), in tema di diffamazione, ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023).

Applicando questi principi ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dal Sig. Pierangelo Maugliani,  all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Vicovaro, emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti potenzialmente lesivi dell’immagine e del decoro altrui - nella specie del giudice di gara e della categoria arbitrale nel suo complesso - è stato ampiamente superato, sia per i termini utilizzati dal sig. Pierangelo Maugliani per criticare la direzione di gara e la qualità della classe arbitrale nel suo complesso - di cui è stata messa in dubbio l’imparzialità e la idoneità a svolgere le loro funzioni - sia per la posizione qualificata del deferito.

E non può sussistere dubbio sul fatto che evocare termini come falsità nella condotta di gara e conseguente alterazione del suo esito, incompetenza e inidoneità degli ufficiali di gara, con riferimento alla categoria nel suo complesso, costituisca un’offesa sia verso le persone direttamente coinvolte, in quanto lesive della loro immagine e dignità, sia nei confronti dell’arbitro nella veste di giudice di gara e che, quindi, essendo l'offesa diretta anche alla funzione arbitrale, essa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito anche sull’organismo (AIA) che rappresenta la categoria dei direttori di gara.

Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione.

Il Tribunale federale territoriale, pertanto, irrogando sanzioni di modestissima entità, non solo non ha tenuto in considerazione quanto stabilito dalla norma violata, ma ha leso il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la dosimetria della sanzione disciplinare.

Sul punto, infatti, questa Corte ha chiarito che l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/20222023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA; SS.UU., n.110/20222023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/20232024).

Per queste ragioni il Collegio ritiene che il reclamo della Procura federale vada accolto e che, per l’effetto, applicando l’aggravamento richiesto, la decisione di prime cure vada riformata, irrogando ai deferiti le seguenti sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Pierangelo Maugliani: inibizione di mesi 3 (tre);

- alla società A.S.D. Vicovaro: ammenda di 600,00 (seicento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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