LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio DE CERCHIO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio DE CERCHIO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 3.4.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alessio De Cerchio del 15.9.2023, ricevuto a mezzo pec il 2.2.2024 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (16.2.2024) nonché delle memorie integrative del calciatore (25.3.2024);

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il legale del ricorrente, virtualmente avvisato e presente (tramite un sostituto processuale), all’udienza del 3.4.2024 (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 28.12.2022), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 8.800,00.

Il sig. De Cecco, in particolare, ha dedotto:  che l’associazione, in spregio agli impegni assunti, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 6.180,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 2.620,00; che la resistente comunicava al gruppo squadra la prosecuzione degli allenamenti anche nel periodo successivo alla disputa dello spareggio playout e i tesserati allorquando, il 17-18 maggio 2023, si recavano presso la struttura per svolgere l'attività sportiva, riscontravano sia l’assenza dello staff tecnico e medico sia la mancanza del materiale necessario per l'attività sportiva, senza che nessuna giustificazione fosse fornita al riguardo; che, solo il 19.5.2023, i tesserati prendevano atto della presenza presso l’impianto sportivo – del sig. Ascatigno qualificatosi quale nuovo allenatore incaricato dalla società (senza che fosse messo a loro disposizione, ancora una volta, il materiale sportivo); che, a seguito di sollecito, l’associazione metteva a disposizione il materiale ma, nei giorni seguenti (26 e 28 maggio nonché 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 giugno 2023), si susseguivano gravi inadempimenti da parte della stessa (quali mancanza dell’allenatore, campo di allenamento chiuso o sua ritardata apertura) • che, peraltro, emergeva che il sig. Ascatigno non risultava ricoprire il ruolo di allenatore della resistente;  di aver contestato informalmente ed immediatamente all’associazione le circostanze che precedono e, comunque, ribadito con due distinte pec (del 21.6.2023) sia l’invito a mettere a disposizione lo staff tecnico munito di tesseramento e abilitazione, sia (in assenza di qualsivoglia riscontro) il fatto che, nella seduta di allenamento fissata per quello stesso giorno, lo staff tecnico e la compagine societaria risultavano assenti, comunicando che, alla luce del reiterato ed ingiustificato contegno dell'associazione, avrebbe proseguito gli allenamenti in via individuale presso la propria residenza, restando fino al 30.6.2023 a disposizione dell'associazione per l'espletamento dell'attività sportiva previa indicazione e nomina di un allenatore abilitato e comunicazione delle date orari di allenamento (richieste rimasta inevase da parte della resistente). Il ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 “al pagamento della somma di euro 2.620,00… oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: “l’eccessiva richiesta creditoria per prestazioni non fornite” atteso che, come riferito dal sig. De Cerchio, nel proprio ricorso, dall’8.6.2023 quest’ultimo aveva ricevuto notizie esclusivamente da un compagno di squadra, a testimonianza del fatto che non si era più recato presso il campo di allenamento con conseguente perdita del diritto a percepire gran parte (i.e. 23 giorni) della mensilità di giugno, per un importo di euro 1.124,44 (corrispondenti ad euro 48,88 su base giornaliera, sulla scorta del calcolo effettuato dalla resistente), non avendo fornito alcuna prestazione.

La resistente ha concluso, dunque, chiedendo “di riconoscere al sig. Alessio DE CERCHIO la minor somma di € 1.495,55”.

Il calciatore, con Memorie integrative trasmesse il 25.3.2024, ha rilevato come fosse documentalmente provato: il gravoso contegno della resistente; l’effettuazione – da parte sua dell’attività sportiva fino al termine della stagione sportiva, avendola proseguita presso la propria residenza, vista la reiterata assenza dello staff tecnico nelle fissate sedute di allenamento;  l’invio all’associazione – “prima di porre in essere i dovuti accorgimenti” di diffide volte al corretto adempimento delle obbligazioni assunte. Il ricorrente ha evidenziato, infine, come: la richiesta della resistente oltre che infondata fosse anche strumentale e gravemente violativa della normativa federale, essendo paradossale che l'associazione, in forza di un proprio consapevole disdicevole contegno, cercasse di ottenere un beneficio economico quale la riduzione del compenso; nelle date dell’8 e 9 giugno fosse stato avvertito dai compagni di squadra dell'assenza dello staff tecnico, ragione per la quale aveva omesso di recarsi inutilmente presso il campo di allenamento. 

In occasione dell’udienza del 3.4.2024 è comparso unicamente un sostituto processuale del legale del ricorrente (giusta delega depositata in atti), il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. De Cecco, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e che, di contro, per poter invocare l’applicazione dell’art. 9 dell’accordo economico – il quale prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti ed all’attività agonistica per causa a lui imputabile – la resistente avrebbe dovuto fornire la prova del lamentato inadempimento (peraltro mai contestato prima del deposito della memoria di costituzione), prova che non solo non è stata prodotta agli atti ma neppure è stata richiesta.

Più nello specifico, quanto all’importo di euro 1.124,44 che parte resistente assume non essere dovuto al calciatore per i 23 giorni di assenza immotivata, non si può non rilevare come tale contestazione risulti essere assolutamente generica e sfornita di alcuna prova a supporto, rilevando, di contro, tutte le dettagliate circostanze (verificatesi negli ultimi due mesi della stagione sportiva 2022/2023) che il calciatore ha esposto nei propri scritti difensivi, avendo rilevato ed eccepito come il rientro presso la propria abitazione fosse giustificato dalla situazione (peraltro non controversa) venutasi a creare in seno all’associazione, che non lo aveva messo nelle condizioni di svolgere le prestazioni sportive in loco e come, nell’allontanarsi e tornare alla propria residenza, avesse comunque comunicato al sodalizio sportivo che sarebbe rimasto a disposizione dello stesso; circostante tutte puntualmente significate e contestate con due distinte pec (cfr. documenti nn. 4 e 5 allegati al ricorso), mai riscontrate da parte della resistente. 

La ASD Vastese Calcio 1902 non ha, pertanto, adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico a norma dell’art. 2967 c.c.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell’importo ivi richiesto.  

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Alessio De Cerchio dell’importo di euro 2.620,00, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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