LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Dario GIACOMARRO/ASD NOCERINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Dario GIACOMARRO/ASD NOCERINA CALCIO 1910

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 3.04.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore GIACOMARRO Dario ricevuto a mezzo pec il 3.01.2024, regolarmente notificato alla A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910  

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, a fronte di un compenso globale lordo per la Stagione Sportiva 2022/23 di Euro 30.000,00 oltre ad un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio per € 25.000,00,  per la Stagione Sportiva 2023/24 di un compenso globale lordo di Euro 10.000,00 oltre ad un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio per € 10.000,00 per un totale quindi di € 75.000,00. Il ricorrente, in particolare, per la Stagione Sportiva 2022/23 ha dedotto di aver ricevuto, rinunciando nel ricorso ad € 5.500,00, la minor somma di euro 35.200,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento della somma di € 14.300,00.  

La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.GIACOMARRO Dario  dell’importo di Euro 14.300,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. NOCERINA CALCIO 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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