LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSSI/BRINDISI FBC

RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSSI/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 2 gennaio 2024, e proseguito alla CAE il successivo 20 febbraio, il calciatore Marco ROSSI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Parma il 30 settembre 1987, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con durata del contratto dal 2 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 - con la SSD Brindisi FC ARL (nel seguito, anche, la società) con un contratto che, per la stagione in esame, prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 10.000,00. Da subito la CAE deve rilevare che nel contratto prodotto in giudizio è invece indicato che il calciatore deve ricevere: (i) un compenso lordo annuo, pari a euro 6.000,00 seimila/00 -, ai quali devono aggiungersi (ii) euro 4.000,00 - (quattromila/00) a titolo di indennità (rimborso forfettario) per vitto e alloggio;

b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 8.000,00 (ottomila/00), rimanendo, quindi, creditore di euro 2.000,00 (duemila/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00).

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 3 aprile, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore.

La CAE evidenzia che sul contratto prodotto dal Legale del calciatore non risulta essere apposto il timbro di deposito della LND.

Sul punto non ultroneo appare ricordare in questa sede il principio giurisprudenziale ormai pacifico – ex multis e da ultimo la decisione 0018/TFNSVE – 2022 – 2023 Reg. Procedimenti n. 0011/TFNSVE/2022-2023 che sul punto dispone:” non vi è dubbio che il timbro di deposito rappresenti il più immediato strumento di attestazione dell’avvenuto deposito, comprovando inequivocabilmente la ricezione del documento da parte dell’ente competente. Tuttavia, considerare detto ‘timbro’ come l’unico elemento idoneo a comprovare con certezza l’attestazione del deposito, oltre a non risultare dalla lettera dell’art. 28 Reg. LND, è frutto di un’interpretazione eccessivamente rigida e formalistica, idonea a causare una non ragionevole delimitazione del perimetro di azione riconosciuto a società/calciatori/Collaboratori della Gestione Sportiva, e dunque, di riflesso, una compressione sproporzionata del loro diritto di difesa. La ratio sottesa alla norma in questione è, in effetti, esclusivamente quella di garantire che le controversie attivate innanzi alla CAE siano corredate da titolo idoneo e legittimante, precludendo l’attivazione di procedimenti di natura economica fondati su pretese prive di basi giuridiche …. In altre parole, a rilevare non deve essere la tipologia dell’attestazione, bensì la certezza del deposito dell’accordo. Su queste basi, il requisito dell’attestazione previsto dall’art. 28, comma 3 del Regolamento LND può dirsi soddisfatto ogniqualvolta vi sia espressa conferma del deposito degli accordi economici da parte dell’unico organo – il Dipartimento Interregionale – competente a riceverli, non potendosi imputare alla parte ricorrente l’eventuale assenza del ‘timbro’ di deposito nei documenti trasmessi dal Dipartimento. Eventuali omissioni del Dipartimento nell’apporre il timbro sui documenti ricevuti in deposito non possono essere imputati, tanto da risolversi in cause di inammissibilità, al ricorrente, sul quale grava, invece, l’onere di porre in atto ogni condotta diretta a recuperare dall’organo preposto la copia dell’accordo economico già depositato.” -.

Nell’uniformarsi al principio testé enunciato, la CAE ha approfondito, alla ricerca di altre circostanze che potessero offrire ragionevole certezza dell’avvenuto deposito dell’accordo, non rinvenendone.

Ne consegue che la CAE, in considerazione del fatto che l’articolo 28, comma 3 del Regolamento della LND dispone che l’accordo economico prodotto in giudizio deve recare l’attestazione dell’avvenuto deposito in LND, e questo a pena di inammissibilità, ed in assenza di qualunque ulteriore elemento, non può che rigettare il ricorso in conseguenza del fatto che il calciatore ha prodotto un contratto, appunto, non recante il timbro di deposito.

P.Q.M.

a seguito dell’attività istruttoria svolta, verificata l’assenza, presso l’Organo che è preposto a ricevere gli accordi economici, di siffatto contratto, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- respinge il ricorso;

- dispone che la tassa di reclamo versata venga incamerata.

 

 

 

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