LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alex NANNELLI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD

RICORSO DEL CALCIATORE Alex NANNELLI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD

La C.A.E. riunitasi in data 03 aprile 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

Letto il ricorso del calciatore Alex NANNELLI  regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 01 febbraio 2024 alla società AC Città di Castello SSDARL ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale, dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2022/2023  era tesserato con la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 con decorrenza dal 01.07.2022 al 30 giugno 2023; b) aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società risultava aver versato il minore importo di € 8.000,00 e , pertanto, la Società risultava debitrice in favore del calciatore della somma di € 2.000,00;

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore Alex Nannelli ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 ed ha dichiarato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la minor somma di € 8.000,00.

La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell’accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 2.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. al pagamento in favore del calciatore NANNELLI ALEX della somma di Euro 2.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.  Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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