LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Hemrick Yacine NEMBOT/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Hemrick Yacine  NEMBOT/A.S.D.CASTROVILLARI  CALCIO

La Commissione Accordi  Economici  (di  seguito:  C.A.E.)  riunitasi  in  seduta  pubblica,  in  data 7.2 .2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Hemrick Yacine Nembot del 31.8.2023, ricevuto a mezzo pec il 5.9.2023 e regolarmente notificato in pari data alla ASD Castrovillari Calcio (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (19.9 .2023), delle memorie difensive - nel rispetto del termine di sette giorni antecedenti l'udienza del 25.10.2023- del calciatore e dell'associazione (rispettivamente in data 28.9.2023 e 17.10.2023), dell'ulteriore memoria difensiva- nel rispetto del termine di sette giorni antecedenti l'udienza del 7.2.2024 - dell'associazione (30.1.2024), nonché della relazione conclusiva delle indagini effettuate dalla Procura Federale (21.12.2023);

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e uditi i difensori delle parti, virtualmente avvisate e presenti all'udienza del 25.10 .2023 nonché udito il difensore del ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all'udienza del 7.2.2024 (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex  art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Castrovillari Calcio per la stagione  sportiva  2022/2023,  nel quale è previsto un compenso di euro 7.000,00.

Il sig. Nembot, in particolare, ha dedotto: che l'associazione, in spregio agli impegni assunti e nonostante le diffide di pagamento inviate, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 2.400,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 4.600,00;  che, dal mese di marzo 2023, la resistente, in violazione della normativa federale e senza alcuna legittima giustificazione, gli aveva impedito di svolgere l'attività sportiva;  di aver contestato prontamente ogni doglianza sollevata dall'associazione che, seppur resa edotta dell'illegittimità del provvedimento assunto e diffidata al pagamento delle somme dovute, non cessava l'ingiustificata condotta né provvedeva al saldo delle morosità.

Il  ricorrente  ha  concluso,  dunque,  chiedendo  la  condanna  della  ASD  Castrovillari  Calcio  al pagamento della somma di euro 4.600,00... oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia".

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: che la ricostruzione dei fatti proposta del ricorrente non era rispondente a verità, stante la sottoscrizione di una /(dichiarazione liberatoria per avvenuto pagamenti di stipendi" attestante la rinuncia a quanto spettante per il periodo 6.12.2022-30.6.2023 (documento allegato in copia sub 2); che il predetto documento è stato depositato anche in sede di iscrizione per la stagione sportiva 2023/2024; che, dunque, l'azione del ricorrente oltre ad essere infondata, assumerebbe anche profili di improcedibilità e/o inammissibilità; che, in ogni caso, il comportamento tenuto nei confronti del calciatore era stato legittimo (richiamando, al riguardo, il contenuto della pec del 3.4.2023 depositata in atti dal ricorrente sub allegato 5).

L'associazione ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio e, nel merito, di rigettare la richiesta di pagamento.

Il calciatore con Memorie difensive trasmesse il 28.9.2023: ha contestato, preliminarmente, l'esistenza della liberatoria, trattandosi di “ documento sconosciuto al calciatore e contenente fatti e circostanze inveritieri, mai realizzati e in alcun modo sottoscritti dal Sig. Nembot quantomeno consapevolmente", invitando la società a depositare l'originale entro l'udienza di discussione così da paterne verificare la reale esistenza ed eseguire, se necessario, gli ulteriori ed opportuni disconoscimenti e chiedendo, comunque, a questa Commissione di ordinarne il deposito;  ha precisato che, 1'11.5.2023, esauritasi l'attività sportiva si trasferiva in Svizzera per rientrare in Italia solo ad agosto 2023, motivo per il quale non avrebbe potuto sottoscrivere la liberatoria de qua (essendo datata 30.6.2023); ha eccepito di aver più volte sollecitato - cfr. diffide sub 4 e 6 allegate al ricorso- il pagamento dei compensi e di aver segnalato l'inadempienza anche alla L.N.D (allegati sub 10 e 11); ha chiesto l'annullamento o, comunque, la dichiarazione di nullità/inefficacia/inesistenza della liberatoria per vizio del consenso dettato da errore e dolo; ha evidenziato che il direttore sportivo dell'associazione, nell'aiutare il calciatore ad eseguire il cambio di residenza, prima dell'inizio di un allenamento, gli avrebbe fatto sottoscrivere la modulistica in questione nonché ulteriori fogli senza, però, concedergli la possibilità di fotografare quanto firmato.

Il ricorrente ha, infine, precisato le proprie conclusioni, chiedendo: in via preliminare, il deposito dell'originale della liberatoria e, in mancanza, di dichiararne l'inammissibilità, l'inesistenza e, comunque l'inefficacia; nel merito, in ipotesi di produzione dell'originale della liberatoria, la dichiarazione di annullabilità o, comunque, di nullità, inefficacia e/o inesistenza per errore e/o dolo; in ogni caso, la condanna al pagamento della somma di euro 4.600,00 oltre interessi; in via istruttoria, di ordinare il deposito dell'originale della liberatoria nonché di ricevere l'indicazione del/i soggetto/i presenti alla sua presunta sottoscrizione (oltre alla prova per testi), rimettendo a questa Commissione ogni ulteriore attività istruttoria, ivi compresa la rimessione degli atti alla Procura Federale "anche ai fini dell'individuazione del soggetto e/o dei soggetti presenti all'atto della presunta sottoscrizione della liberatoria avvenuta in data 30.06.2023", anche considerando che gli accertamenti sarebbero necessari non solo ai fini del diritto del calciatore  alla  somma pretesa ma anche per l'ipotesi di iscrizione sine titulo della resistente al campionato della corrente stagione sportiva.

La resistente, con Memoria trasmessa  il 17.10.2023: ha contestato lo scritto difensivo del ricorrente, illustrando le ragioni- ripetuti comportamenti "scarsamente professionali" culminati in un'aggressione fisica ad un compagno di squadra, che determinavano il suo collocamento "fuori rosa", fermo lo svolgimento degli allenamenti con staff dedicato - che lo avrebbero portato a sottoscrivere consapevolmente la liberatoria, per risolvere bonariamente il contenzioso sorto con il club; ha evidenziato come la firma non sia stata disconosciuta e come sia difficile poter credere che un calciatore con l'esperienza del ricorrente potesse essere stato indotto in errore  nella sottoscrizione di un documento di così rilevante entità; ha eccepito la genericità delle richieste del ricorrente in punto di nullità e annullabilità della liberatoria; ha disconosciuto l'esistenza del soggetto che avrebbe curato il cambio di residenza del calciatore;  ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente con riferimento al presunto vizio del consenso (''mai specificatamente indicato da controparte") nella sottoscrizione della liberatoria nonché la prova  testimoniale  richiesta;  ha  evidenziato  che  sulla  somma  di  7.000,00  euro  (prevista nell'accordo  economico),  trattandosi  di  importo  lordo  la società  è tenuta  ad  operare,  quale sostituto d'imposta le ritenute di legge, con la conseguenza che l'importo chiesto dal ricorrente non potrebbe essere corrisposto integralmente.

La resistente ha, infine, precisato le proprie conclusioni, riproponendo quelle già contenute nella memoria di costituzione.

In occasione dell'udienza del 25.10.2023 sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e richieste.

La C.A.E., rilevato che, ai fini del decidere, fosse necessario accertare non solo l'esistenza in originale della liberatoria (in quanto depositata dalla resistente in copia) ma anche le effettive modalità di sua sottoscrizione da parte del ricorrente (considerato che tale documento sembrava essere realmente esistente), ha disposto, con provvedimento del 24.11.2023 (inviato in pari data), la trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa avesse ritenuto opportuni in merito ai fatti dedotti dalle parti nei propri scritti difensivi con riferimento al documento de qua, sospendendo il procedimento in attesa della conclusione delle indagini di rito.

Il provvedimento de qua - nel quale era riportato un riepilogo degli atti depositati nel procedimento- veniva trasmesso (sempre il 24.11.2023} anche alle parti nonché al Dipartimento Interregionale.

Il 21.12.2023 la Segretaria della Procura Federale ha inviato alla CAE gli atti istruttori e la relazione d'indagine con relativa nota di trasmissione e la CAE ha provveduto all'inoltro della documentazione  de qua alle parti costituite.

Nella predetta relazione della Procura Federale, nella parte rubricata "CIRCOSTANZE ACCERTATE",

si legge testualmente:

Sostanzialmente, pur avendo prodotto l'originale della liberatoria del 30-06-23 sottoscritta dal calciatore Hemrick Yacine Nembot, il Presidente MAZZUCA (all. 16) così come tutti gli altri dirigenti auditi, non è stato in grado di riferire le effettive modalità della sottoscrizione da parte  del ricorrente calciatore sig. Hemrick Yacine Nembot.

Infatti, se da un lato il Presidente MAZZUCA Nicola e il Team Manager DE SANTO Giovanni della ASD Castrovillari (all. 17) affermano che sia stato il D.S.  MOLINO Francesco a far sottoscrivere la liberatoria del 30-06-23 prodotta in originale (all.16), dall'altro, dall'altro quest'ultimo  (all. 19) afferma di non aver mai fatto firmare alcunchè al calciatore  NE MBOT, né tantomeno la liberatoria del 30-06-23, restando pertanto ignote le modalità con cui la predetta liberatoria sarebbe stata sottoscritta.

Sta di fatto che, il calciatore DORATO Santiago Matias, nel corso della sua audizione del 30-11-23 (all. 14), dichiara di aver visto nello spogliatoio prima di un allenamento, un  dirigente  del Castrovillari far firmare  alcuni fogli  al calciatore NEMBOT, senza però  ricordare esattamente chi fra il D.S. MOLINO e il Team Manager DE SANTO abbia effettivamente fatto firmare  i suddetti fogli.

Inoltre, si evidenzia che nei messaggi WhatsApp trasmessi dal calciatore NEMBOT al D.S. MOLINO, da quest'ultimo prodotti in screenshot nel corso della sua audizione del 07-12- 23 (all. 19), in data 11 luglio, il calciatore NEMBOT lamenta di non aver ricevuto i pagamenti, rendendosi disponibile a firmare una liberatoria a condizione che gli venga corrisposta la somma di 3.500,00, e, alla risposta del sig. MOLINO il quale scrive: "lo sono stato il ds dello scorso anno, queste cose non riguardano me. Hai il numero del presidente, scrivi direttamente a lui", il calciatore NEMBOT replica scrivendo: "Va bene, io mi riferivo a te perché avevo firmato nella tua presenza  poi se vuoi non ti disturberò più"; ed ancora in risposta il D.S. Molino replicava: Non è un disturbo assolutamente Ma le cose della società non mi riguardano". Inoltre, in alcuni dei messaggi scambiati il 15 luglio, allorquando il calciatore NEMBOT scrive: 'Pensi di falsificare  le firme bravo ti sei sbagliato persone, con me non fai questo gioco con me sono più furbo di te" il D.S. MOLINO scriveva: "Caro Nembot io non faccio di queste cose, se tu hai firmato qualcosa con la società lo sai solo tu, io non mi occupo di queste cose! Ripeto che se continui ascrivermi ti querelo. lo faccio il direttore sportivo. Quindi hai sbagliato persona".

Ai predetti messaggi ne seguivano altri del 15 luglio, del 3 e dell'8 agosto dal contenuto similare.

Pertanto lo scrivente, ritenendo di aver portato a termine l'attività di accertamento richiesta, rimette tutta la documentazione acquisita così come in atti versata, rimanendo a disposizione per ogni eventuale precisazione.

La resistente, con Memoria trasmessa il 30.1.2024, ha precisato che: la firma apposta sulla quietanza liberatoria non è mai stata disconosciuta dal ricorrente; la  Procura  Federale nell'ambito dell'attività  d'indagine  ha sentito,  quali  persone  informate dei fatti, anche  i signori  La Ragione Domenico e il sig. Dorato Santiago Matias- indicati dalla difesa del ricorrente quali testi­ i quali, però, non hanno fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti avanzata da controparte e, dunque  non hanno dato prova di quanto asserito da quest'ultima; le precise condotte addebitate al sig. Molino- che avrebbero viziato il consenso del calciatore- non risultano essere state provate; il creditore, che non disconosca la sottoscrizione, ma si limiti ad affermare che il documento è stato realizzato senza che fosse convenuta la sua redazione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento; la liberatoria prodotta, nel caso di specie, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, con ogni conseguenza di legge; risulta difficile credere che un calciatore con l'esperienza del sig. Nembot possa essere stato indotto in errore nella sottoscrizione di un documento  di così  rilevante entità, quale  la  liberatoria  rilasciata;  gli "ermellini"  hanno sottolineato che, ai fini dell'annullabilità del contratto, sia nell'ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo emissivo, la portata degli artifici o raggiri, anche al limite manifestata nelle forme della reticenza o silenzio, non è causalmente assoluta, giacché essa è destinata ad interrompersi dinanzi alle colpevole negligenza del deceptus; i documenti versati in atti da controparte non hanno alcuna efficacia probatoria con riferimento al presunto vizio del consenso lamentato; le risultanze dell'indagine della Procura Federale non hanno dato prova di quanto "incautamente affermato da controparte"; la liberatoria prodotta, rivestendo piena valenza probatoria, impone il rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente.

L'associazione ha ribadito le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio e, nel merito, di rigettare la richiesta di pagamento, con vittoria delle spese del procedimento.

In occasione dell'udienza  del 7.2.2024 è comparso  unicamente illegale del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, rilevando la tardività dell'eccezione ex adverso proposta quanto alla querela di falso, in quanto sollevata per la prima volta nella (seconda) memoria ex art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D., ricordando, altresì, i principi fissati dalla Legge n. 280/2003 ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Preliminarmente deve ribadirsi- come già rilevato in epigrafe -l'ammissibilità del ricorso essendo state adempiute, da parte del calciatore, tutte le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D., con la conseguenza che la domanda formulata in via preliminare dalla resiste non può trovare accoglimento.

Passando, invece, al merito della vicenda giova, in primo luogo, ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 22.9.2014, n. 19888 hanno il seguente principio di diritto: "La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza  viene  prodotta  in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione  dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata  su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza".

La soluzione  che precede è stata, peraltro, confermata  anche  dalla Corte  di Cassazione,  sez.  Il civile, con sentenza 19.5.2015, n. 10202 ove è stato chiarito: "al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività  della  dichiarazione,  provare  di  non  avere  ricevuto  il pagamento, perché il modello  di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione  dell'onere  della  prova  che  caratterizza  le  dichiarazioni  ricognitive  asseverative  di diritti ex art.  1988  cod.  civ..  Il creditore  è  ammesso  ad  impugnare  la  quietanza  non  veridica soltanto attraverso la dimostrazione - con ogni  mezzo  - che  il  divario  esistente  tra  realtà  e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto   pagamento,   seppure   non  corrispondente   al  vero".

Orbene nel caso in delibazione si osserva, da un lato, come la firma apposta sulla quietanza (che si ricorda essere stata prodotta in originale alla Procura Federale a cura del presidente del sodalizio sportivo) non sia stata disconosciuta  dal ricorrente (con ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 215 c.p.c.) e, dall'altro lato, come l'attività di indagine della Procura Federale non abbia acclarato "che il divario esistente tra realtà e dichiarato" sia stato il frutto di un errore di fatto (o di dolo essendo rimaste ignote le modalità con cui la predetta liberatoria è stata sottoscritta (e, invero, anche i signori La Ragione Domenico e sig. Dorato Santiago Matias- ossia due dei testi indicati dal ricorrente - non hanno fornito supporto probatorio alla prospettazione fattuale offerta dal calciatore).

Per effetto di quanto precede- e pur rilevando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, da un parte, dal presidente Mazzucca e dal team manager De Santo e, dall'altra parte, dal direttore sportivo (dell'epoca) Molino (atteso che i primi imputano al secondo l'attività di raccolta della firma in questione, negata invece da quest'ultimo) - l'atto di rinuncia/liberatoria, in assenza di prova circa il vizio del consenso determinato da errore e dolo, risulta valido ed efficace e assume, quindi, rilievo fondamentale ai fini della decisione della vertenza in esame costituendo - in applicazione dei principi processuali civilistici- piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto, con la conseguenza che la richiesta di pagamento avanzata con il ricorso deve essere rigettata.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso proposto dal sig. Hemrick Yacine Nembot_e conseguentemente dispone l'incameramento della tassa versata dal  ricorrente.

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