LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mario QUINTO/A.S.D.ROMA CALCIO A/5

RICORSO DEL CALCIATORE Mario QUINTO/A.S.D.ROMA CALCIO A/5

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore QUINTO Mario ricevuto a mezzo pec il 25.11.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. ROMA CALCIO AS

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. ROMA CALCIO AS

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente  calciatore  ha adito questa  Commissione  per ottenere  il pagamento  delle  spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.l.F. sottoscritto con la A.S.D.  ROMA  CALCIO  AS,  per  la  stagione  sportiva  2022/2023,  a  fronte  di  un  compenso  globale lordo di Euro 7.200,00.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto  dall'Associazione sportiva dilettantistica la minor somma di euro 5.100,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'A.S.D. ROMA CALCIO AS al "pagamento della somma di Euro 2.100,00".

La commissione  preso atto che  la richiesta ed accertata,  la fondatezza  del ricorso ritiene che la A.S.D. ROMA CALCIO AS debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  accoglie  la  domanda  formulata dal ricorrente e, per effetto condanna  l ‘’A.S.D. ROMA CALCIO A 5  in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. QUINTO Mario dellimporto di Euro 2.100,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa  reclamo versata, subordinata  alla comunicazione  dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’ indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. ROMA CALCIO AS di comunicare alla Divisione Calcio A 5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d1identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  della  data  della  presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’ art. 94 ter, comma 11  delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it