LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio VALENTINI/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 ora ASD ARDEA NF CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio VALENTINI/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 ora ASD ARDEA  NF CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la  LND  (di seguito  per  brevità anche la CAE), ritualmente notificato  il 15 novembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giorgio VALENTINI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a San Benedetto del Tronto il 24 agosto 1994, ha esposto quanto segue:

h. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato- con durata del contratto dal 14 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Team Nuova Florida 2005 (oggi ASD Ardea NF Calcio, nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) ed un rimborso spese forfettario per vitto e alloggio pari a euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00);

i. il  calciatore   ha   ricevuto   dalla   Società   euro   3.100,00   (tremilacento/00),   rimanendo,   quindi, creditore di complessivi euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00), di cui euro 6.900,00 euro di compenso ed euro 4.400 di rimborso spese.

Il calciatore  ha  chiesto  alla  CAE  di condannare  la  società  al  pagamento  della  somma  di  euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta, oltre interessi e rivalutazione e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La società si è costituita con proprio Legale, il quale ha inviato la PEC al Legale del calciatore e alla CAE il 31 gennaio 2024 (da subito, la CAE rileva la tardiva costituzione in giudizio della società in quanto l'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta il15 novembre 2023).

Brevemente, dunque,  sul contenuto della memoria della Società, nella quale si espone che l'accordo sarebbe invalido perché il contratto non è stato depositato entro i 30 giorni dalla data di sottoscrizione. A tali fini, il Legale della società richiama l'articolo 25, comma 3 del Regolamento il quale prevede l'obbligo di allegare il contratto. Da subito, vale la pena osservare che la norma richiamata prevede sì l'obbligo di allegare il contratto, e tuttavia questo obbligo non riguarda il termine per il deposito in LND ma solo il fatto che è necessario che il contratto rechi il timbro, il quale nella fattispecie de qua risulta (è) apposto correttamente.

Dunque, ed al netto della insanabile tardività della memoria della società, non è possibile addivenire alle teorie della società secondo la quale il mancato deposito  nei  termini significherebbe  una forma di tacita risoluzione del contratto fra le parti.

Altro aspetto della difesa della società verte sul fatto che il calciatore è stato denunciato il 22 giugno 2023 alla Procura Federale perché, a partire dal 5 febbraio e sino al termine della stagione, non ha completato le sedute di allenamento, sostenendo di soffrire di pubalgia,  senza tuttavia presentare un certificato medico a sostegno. E tuttavia lo stesso Legale della società fa presente che il reclamo presentato alla Procura Federale è stato archiviato.

Infine, la società fa presente che ha pagato al calciatore euro 3.150,00 come da contratto ed euro 4.455,38 per spese di alloggio, utenze e registrazione del contratto di locazione a favore del calciatore da dicembre 2022 fino al termine della stagione 2022/2023. E quindi, a detta  della società, questa avrebbe pagato al calciatore più di quanto dovuto in base al contratto.

La memoria della società conclude con la richiesta alla CAE di voler: in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, di respingerlo; in subordine di ridurre l'importo per i pagamenti effettuati dalla società (i.e. euro 3.150,00 +euro 4455,38).

La causa è venuta in discussione all'udienza del 7 febbraio 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore, che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi.

A parere della CAE, non può non considerarsi la tardività della memoria presentata dalla società, intervenuta ben oltre il termine essenziale dettato dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND, memoria che, per questo motivo, non può essere considerata dall'Organo giudicante ai fini della decisione.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, oggi ASD Ardea NF Calcio a riconoscere al Sig. Valentini, come in epigrafe individuato, la somma di euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00) da corrispondersi  nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

- ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005, oggi ASD Ardea NF Calcio, di  comunicare  al Dipartimento  Interregionale  i termini  dell'avvenuto  pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11delle N.O.I.F

 

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