LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Augusto Josè DIAZ/MARTINA CALCIO 1947 ASD

 

RICORSO DEL CALCIATORE Augusto Josè  DIAZ/MARTINA  CALCIO  1947 ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 07.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore AUGUSTO JOSE' DIAZ ricevuto a mezzo pec il 06.12.2023, regolarmente notificato in pari data alla società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società  sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, che prevedeva all'art.2 il compenso lordo di euro 22.700,00 oltre il rimborso spesa forfettario di vitto e alloggio pari ad euro 8.000,00, previsto all'art. 4 del predetto accordo, con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 il minor importo pari ad euro 29.000,00, e pertanto, ritiene di essere creditore della somma di euro 1.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

In vista dell'udienza del 07.02.2024, la società inviava via pec, in data 06.02.2024 alla CAE, copia del bonifico emesso a favore del calciatore, dell'importo di  euro  1.700,00,  a  saldo  delle competenze dovute spettanti per la stagione 2022/2023  e pertanto, dichiarava  che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata e quindi, la cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere. Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it