LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tomas BONILLA/A.C.NARDO’ SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Tomas BONILLA/A.C.NARDO' SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7 febbraio 2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore Tomas BONILLA ricevuto a mezzo pec il 11 dicembre 2023, regolarmente notificato alla A.C. NARDO' srl.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte dell' A.C. NARDO' srl.

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A. E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la AC NARDO' srl, per la stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza 10 febbraio 2023 e scadenza 30 giugno 2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 7.200,00 (euro settemiladuecento/00). Il ricorrente, in particolare, ha dedotto  di aver  ricevuto dall'A.C.  NARDO' srl la minor somma di euro 5.900,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell' A.C. NARDO' srl al "pagamento della somma di Euro 1.300,00" (euro milletrecento/00).

 

La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.C. NARDO' srl debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata  dal  ricorrente  e,  per  l'effetto,  condanna  l'A.C.  NARDO'  srl,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. BONILLA Tomas dell'importo di Euro 1.300,00 (euro milletrecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata  alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina all'A.C. NARDO' srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  della  data  della  presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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