LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/U.S.RAGUSA

RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/U.S.RAGUSA

Il sig. PITARRESI Luciano, nato a Palermo (PA) il 18.04.2001  (C.F. PTRLCN01D18G273J) in data 09.10.2023 ha trasmesso a mezzo PEC, per tramite del proprio difensore, alla ASD Ragusa Calcio, con sede   in   Ragusa, Via Mongibello n. 82 (C.F. 01307970887) Matricola n. 916056) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della  predetta società, debitamente  corredato della ricevuta comprovante la trasmissione  dello stesso  atto  alla società,  di copia  dell'accordo  economico  con  attestazione  di deposito, della procura speciale, nonché dell'attestazione  dell'avvenuto versamento  della tassa di euro 100,00.

Il reclamante espone di aver sottoscritto con la  ASD Ragusa Calcio, militante nel campionato nazionale di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, a decorrere dal 09.12.2022 al 30.06.2023, con previsione di un compenso  globale  annuo lordo  di euro 6.000,00.

Il calciatore lamenta che, quantunque avesse fatto fronte  con  regolarità  agli impegni assunti  in virtù del predetto accordo, la ASD Ragusa Calcio ha provveduto, invece, a corrispondere complessivamente solo il minore importo di euro 4.800,00, restando, perciò, egli creditore di euro 1.200,00. In considerazione di ciò il reclamante Sig. Pitarresi chiede la condanna della predetta società al pagamento del residuo importo di cui ancora è creditore, pari, come detto, ad  euro 1.200,00, e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza alla presenza sua e/o del suo procuratore  di fiducia.

Non si è costituita la ASD Ragusa Calcio, né ha fatto pervenire alcun documento.

Alla seduta del 10 gennaio 2024, della cui fissazione è stata data regolare comunicazione alle parti, svolta la relazione dal commissario all'uopo incaricato, il procedimento è stato trattenuto a decisione sulle conclusioni così come precisate nel reclamo ed ancora confermate dal difensore del Pitarresi, nell'occasione sostituito da altro collega, giusta delega agli atti.

Nelle  more  della  decisione  il difensore  del  reclamante  ha  comunicato,  a  mezzo  PEC  in data 20.01.2024, di aver appreso dal suo assistito che la ASD Ragusa Calcio aveva già provveduto al versamento di quanto dovuto, ma di non averlo potuto comunicare prima dell'udienza, in attesa di verificare il buon esito dell'operazione.

In considerazione di quanto sopra la  Commissione,  con  provvedimento  ritualmente  comunicato alle parti, ha rimesso il procedimento davanti a sé per la seduta del 7 febbraio 2024, in occasione della quale, preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha tenuto il procedimento a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la LND, considerato il contenuto  della dichiarazione resa dalla parte reclamante a mezzo PEC del 20 gennaio 2024, agli atti, con la quale è stato dato atto dell'avvenuto versamento da  parte della ASD Ragusa Calcio dell'intero importo richiesto dal reclamante, stante l'intervenuta e manifestata carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti definito la posizione, ritiene doversi estinguere lo stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale  Dilettanti, accertata  la  cessazione della materia del contendere, dichiara il procedimento estinto  e  dispone  l'incameramento  della tassa reclamo versata dal Signor Luciano Pitarresi.

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