F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0214/TFN – SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli e Brindisi FC Srl – Reg. Prot. 197/TFN-SD

Decisione/0214/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0197/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24969 /839pf23-24/GC/blp del 3 aprile 2024, nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi FC Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 3 aprile 2024, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1 - la sig.ra Rispoli Mariachiara, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Brindisi Football Club Srl, all’epoca dei fatti, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2024, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023; nello specifico si segnala che la società ha effettuato il versamento:

- delle ritenute Irpef relative alle suddette mensilità per un importo complessivo pari a euro 19.442,00, solo in data 20 febbraio 2024 e quindi successivamente alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024);

- dei contributi Inps relativi alle suddette mensilità per un importo complessivo pari a euro 70.818,00, solo in data 20 febbraio 2024 - successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024); 2 - la società SS Brindisi Football Club Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Rispoli Mariachiara, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società SS Brindisi Football Club Srl all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS.

La fase istruttoria

In data 15 marzo 2024 la Procura Federale, a seguito di segnalazione del 14 marzo 2024 della Segreteria Co.Vi.So.C., pervenutale lo stesso giorno, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 839pf23-24 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della S.S. Brindisi Football Club S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF”.

Con la comunicazione di cui si è detto la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale che nella riunione del 15 gennaio 2024, aveva riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio preposto al supporto dell'attività degli organi di controllo, che la società SS Brindisi Football Club Srl non aveva provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF. Allegava altresì un memorandum riepilogativo dal quale emergeva che tanto il versamento delle ritenute IRPEF che dei contributi INPS erano apparentemente stati eseguiti in ritardo, il 20 febbraio 2024, mediante “… compensazioni effettuate con presunti crediti d’imposta relativi a: Credito d’imposta ACE articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 Maggio 2021, n. 73. A tal riguardo si segnala che la Società ha acquisito, in data 15 febbraio 2024, i crediti di imposta dalla società CR Costruzioni S.r.l.s. in virtù di un contratto di cessione dei crediti d’imposta. Conseguentemente non si ha evidenza circa l’effettività e l’esistenza delle spese sostenute. Per completezza informativa si segnala che la Società ha depositato altresì dei modelli di pagamento F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali del periodo di riferimento versati in data 16 febbraio 2024 ma riportanti erroneamente nella sezione “contribuente” i dati anagrafici del legale rappresentante della Società”.

L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 18 marzo 2024 notificava alla sig.ra Mariachiara Rispoli e alla società SS Brindisi Football Club Srl la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C..

Nessuno dei deferiti svolgeva attività difensiva di talché l’Ufficio requirente, con atto del 3.04.2024, si determinava a deferire la sig.ra Mariachiara Rispoli e la società SS Brindisi Football Club Srl innanzi a questo Tribunale, ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 23 aprile 2024. Nessuna delle parti depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 23 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1° luglio 2023 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 2 (due) di inibizione; per la società SS Brindisi Football Club Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva o nella prossima secondo il criterio di maggiore afflittività.

Per la sig.ra Mariachiara Rispoli e per la società SS Brindisi Football Club Srl nessuno era presente.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi Football Club Srl per le condotte contestate, dal momento che le stesse risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione depositata in atti emerge, difatti, che i deferiti non hanno provveduto al pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo pari a 19.442,00 e dei contributi INPS relativi alle medesime mensilità, per un importo pari a 70.818,00.

Né rileva, ai fini di un’esenzione della responsabilità, che i detti pagamenti siano stati eseguiti, sia pur mediante compensazione con crediti di imposta, in data 20 febbraio 2024.

Come noto, difatti, per l’ordinamento sportivo, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Appello Federale, «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, n. 104/2023-2024).

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che devono avere le sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 44, comma 5, CGS, la sanzione dei punti di penalizzazione deve essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva. Nell’attuale stagione sportiva, difatti, la società Brindisi Football Club Srl è ultima in classifica con numerosi punti di distacco dalla penultima. Di conseguenza, far scontare oggi il punto di penalizzazione significherebbe privare del tutto la sanzione irrogata della funzione che gli è propria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società Brindisi FC Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                             IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                              Carlo Sica

Giammaria Camici 

Luca Voglino                 

 

Depositato in data 2 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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