F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0216/TFN – SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 199/TFN-SD

Decisione/0216/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0199/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24975 /834pf23-24/GC/blp del 3 aprile 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Co.Vi.So.C., nella riunione dell’11 marzo 2024, ha riscontrato che la società US Alessandria Calcio 1912 Srl non ha provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF. La Co.Vi.So.C. ha, inoltre, accertato il permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, relativi al bimestre precedente.

All’esito di tale riunione, con nota del 14 marzo 2024, la Co.Vi.So.C. ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

La Procura Federale ha provveduto all’iscrizione nel registro dei procedimenti in data 15/03/2024 al n. 834pf23- 24.

All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti, la Procura Federale ha notificato, in data 18 marzo 2024, al sig. Andrea Molinaro, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., dal 06/12/2023, nonché alla società stessa, la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Il 29 marzo 2024 l’Avv. Chiacchio, nella qualità di legale di fiducia della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha depositato memoria rappresentando che il versamento, regolarmente inviato in data 16 febbraio 2024, sarebbe stato scartato per un problema tecnico con ciò costringendo la società a reinviare il flusso il successivo 19 febbraio 2024.

Con atto del 3 aprile 2024, la Procura Federale ha deferito il sig. Andrea Molinaro, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., dal 06/12/2023, nonché la società stessa, per rispondere

“- il sig. Molinaro Andrea, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., dal 06/12/2023: per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente. Nello specifico, si segnala che la Società, in relazione al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 38.824,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 81.691,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; inoltre la Società, in relazione al permanere, alla data del 16 febbraio 2024, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre precedente: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 perun importo 16.446,38 Euro, solo in data19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un Procura Federale 5 importo di euro 47.825,00 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; - la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto”.

La memoria

In data 19 aprile 2024, l’Avv. Eduardo Chiacchio ha depositato, sia per conto del sig. Andrea Molinaro, sia nell’interesse della U.S.

Alessandria Calcio 1912 S.r.l., due memorie difensive.

Con dette memorie, di contenuto sostanzialmente identico, il legale ha evidenziato che, al 16 febbraio 2024, sul cassetto fiscale della Società erano presenti crediti totali per un importo complessivo di 535.879,50 e che in pari data il sodalizio predisponeva tutte le operazioni concernenti gli adempimenti fiscali e tributari.

Tale versamento non sarebbe andato a buon fine “a causa di un improvviso e non preventivabile blackout” (a comprova viene depositata consulenza tecnica di parte) e, di conseguenza, il sig. Molinaro, lunedì 19 febbraio 2024, reinviava le disposizioni di pagamento.

Con riferimento all’addebito del permanere di presunti mancati pagamenti inerenti al bimestre precedente, l’Avv. Chiacchio, nell’interesse dei deferiti, ha rappresentato l’insussistenza di un’ipotesi di permanenza di inadempimento tenuto conto che la sentenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0168/TFNSD-2023-2024, del 7 marzo 2024, confermata dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con decisione n. 108CFA del 18 aprile 2024 aveva accertato la solo parziale violazione relativa all’omesso versamento IRPEF ed INPS (limitata ad un solo mese e non già all’intero bimestre).

Per tali motivi, l’Avv. Chiacchio ha chiesto il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, la sanzione dell’ammenda e della inibizione di contenuta entità per il sig. Andrea Molinaro.

Il dibattimento

All’udienza del 23 aprile 2024, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Eduardo Chiacchio, in difesa del sig. Andrea Molinaro, nonché il Dott. Marra Cutrupi, della U.S.

Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

Il Dott. Scarpa, riportandosi all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Andrea Molinaro, mesi 2 (due) di inibizione (un mese per ciascuna delle due violazioni);

- nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 S.r.l., complessivi punti 6 (sei) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, ovvero in quella successiva in caso di valutazione di non afflittività, di cui punti 2 di penalizzazione per il mancato versamento nei termini delle ritenute IRPEF per le mensilità di  novembre – dicembre 2023, punti 2 di penalizzazione per il mancato versamento nei termini dei contributi INPS per le mensilità di novembre - dicembre 2023, punti 1 di penalizzazione per il permanere del mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative alla mensilità di settembre 2023, punti 1 di penalizzazione per il mancato versamento entro i termini dei contributi INPS relativi alla mensilità di ottobre 2023.

L’Avv. Chiacchio si è riportato integralmente al contenuto delle memorie difensive depositate e ha ribadito che, come da perizia depositata in atti e redatta da un autorevole professionista del settore, il tardivo pagamento è stato causato da un improvviso blackout dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Chiacchio ha, quindi, chiesto il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito e, in caso di irrogazione di sanzione, la sua applicazione nella corrente stagione sportiva.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Andrea Molinaro e della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione depositata in atti è, infatti, emerso che i deferiti non hanno provveduto, nei termini regolamentari e, dunque, entro il 16 febbraio 2023, al versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad 38.824,00 ed al versamento dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad 81.691,00.

Né hanno versato la rata relativa al piano di rateazione IRPEF in essere per un importo complessivo di 80.004,66. Il che, tuttavia, non rileva, ai fini del presente procedimento in quanto il fatto non risulta sanzionato dall’art. 33, comma 4, CGS.

Ai fini della decisione, occorre evidenziare che, per quanto d’interesse, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: (……)  c) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

L’art. 85, lett. C), par. V, delle N.O.I.F. prevede che “1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del (……..) - terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”.

Calando siffatte disposizioni nella fattispecie in esame, è evidente e documentalmente provato che la società deferita (e, per essa, anche il suo Presidente ed A.D.) non ha provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e INPS, dovute per il bimestre 1° novembre - 31 dicembre 2023 entro il termine, fissato dalla normativa federale, del 16 febbraio 2024.

Il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto, come detto, da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.).

La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonchè di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva (con acquisizione di calciatori di alta validità, come tali maggiormente onerosi) in danno del rispetto delle regole fiscali, previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva.

Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare de qua, risulta la sussistenza, al 16 febbraio 2024, sul cassetto fiscale della società deferita di crediti totali per un importo complessivo di 535.879,50.

La circostanza che il 16 febbraio 2024 il sodalizio abbia predisposto tutte le operazioni concernenti gli adempimenti fiscali e tributari e che tale versamento non sarebbe andato a buon fine “a causa di un improvviso e non preventivabile blackout” appare anch’essa irrilevante in assenza di un’attestazione, in tal senso, da parte dell’Agenzia delle Entrate che comprovi il blackout non risultando, dal punto di vista probatorio, sufficiente la consulenza di parte depositata dai deferiti.

L’eventuale blackout non può, in ogni caso, che incidere nei rapporti tra la Società e l’Agenzia delle Entrate, mentre, per quanto d’interesse in questa sede, non si può che far riferimento alla data del 19 febbraio 2024 per il pagamento di IRPEF ed INPS. Di contro non si ritiene che possa affermarsi la responsabilità del sig. Andrea Molinaro e della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in relazione all’addebito del permanere dei mancati pagamenti inerenti al bimestre precedente.

Questo Tribunale, infatti, con decisione n. 0168/TFNSD-2023-2024, del 7 marzo 2024, confermata dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite (decisione n. 108 CFA del 18 aprile 2024) ha accertato che la violazione relativa all’omesso versamento IRPEF ed INPS fosse limitata ad un solo mese e non già all’intero bimestre, con ciò sanzionando l’omissione.

Non potendosi, tuttavia, configurare, un’ipotesi di permanenza di inadempimento che porterebbe alla esclusione dal campionato di competenza, non può che evidenziarsi che, in relazione alla suindicata omissione, la società sia stata già sanzionata e, di conseguenza, per il principio del ne bis in idem la stessa non potrà essere nuovamente punita per lo stesso fatto contestato. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio ritiene, per quel che riguarda la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., congrua la sanzione minima edittale per il bimestre contestato nella misura di due punti per il mancato versamento delle ritenute IRPEF e di due punti per il mancato versamento dei contributi INPS, trattandosi di due violazioni autonome ciascuna da sanzionare con due punti di penalizzazione.

Questo Tribunale, al fine di garantire in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione, ritiene, inoltre, che la penalizzazione vada scontata nel corso della prossima stagione sportiva.

La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è, infatti, previsto allo scopo di assicurare l’effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l’art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente” (in tal senso, tra le atre, CFA, SS.UU., n. 19-2020/2021).

Nella fattispecie de qua, considerato che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ultima in classifica, è già matematicamente retrocessa, applicare la sanzione nella corrente stagione sportiva renderebbe del tutto priva di afflittività la penalizzazione irrogata. Peraltro, risulta, sul punto, del tutto apodittica ed indimostrata la richiesta dei deferiti di irrogazione per la corrente stagione sportiva in quanto, secondo la linea difensiva, la penalizzazione applicata per la prossima stagione potrebbe “pregiudicare” un eventuale ripescaggio della società stessa.

Si è, infatti, in presenza di una mera ipotesi, futura ed eventuale, come tale non valutabile al momento della presente decisione. Per quel che riguarda la posizione relativa al sig. Andrea Molinaro, tenuto conto delle due omissioni ma anche del proscioglimento dall’addebito del permanere dei mancati pagamenti inerenti al bimestre precedente, si ritiene congrua la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Molinaro, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                                      Carlo Sica

Andrea Fedeli       

 

Depositato in data 2 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it