F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0217/TFN – SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli e Brindisi FC Srl – Reg. Prot. 195/TFN-SD

Decisione/0217/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0195/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24961 /838pf23-24/GC/blp del 3 aprile 2024 nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 3 aprile 2024, depositato il medesimo giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1 - la sig.ra Mariachiara Rispoli, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Brindisi Football Club S.r.l., all’epoca dei fatti, “per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, a favore di alcuni tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2024, gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023; nello specifico si segnala che la società:

- ha corrisposto a n. 7 tesserati gli emolumenti netti relativi alle suddette mensilità per un ammontare complessivo pari a 59.565,83 euro in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024); 2 - la Società S.S. Brindisi Football Club S.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Rispoli Mariachiara, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società S.S. Brindisi Football Club S.R.L. all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S.”.

La fase istruttoria

In data 15.03.2024 la Procura Federale, a seguito della nota Prot. n. 1443/2024 del 14 marzo 2024 della Segreteria Co.Vi.So.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 838pf23-24 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 16 febbraio 2024, degli emolumenti netti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF”. Con la segnalazione di cui si è detto, la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale che, nella riunione dell’11 marzo 2024, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio preposto al supporto dell'attività degli organi di controllo, aveva riscontrato che la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al pagamento in favore di alcuni tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF. Allegava altresì un memorandum riepilogativo dal quale emergeva, nello specifico, che “a n. 7 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle suddette mensilità, per un ammontare complessivo pari a 59.567,00 Euro, in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024)”.

L’Ufficio inquirente, acquisito quanto sopra, limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, della seguente documentazione:

- fogli di censimento della S.S. Brindisi Football Club S.r.l.;

- procura speciale del 28.11.2023, rilasciata dalla sig.ra Mariachiara Rispoli, nella qualità di Amministratore unico e Legale Rappresentante della S.S. Brindisi Football Club S.r.l., in favore del sig. Guardascione Daniele;

- verbale di assemblea ordinaria del 16 giugno 2023, avente ad oggetto la nomina del revisore Dott. Antonio Cairoli a Sindaco Unico della società;

- visura camerale della Società.

Ritenendo quindi il procedimento istruito “per tabulas”, in data 18.03.2024 notificava alla sig.ra Mariachiara Rispoli e alla società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. la comunicazione di chiusura delle indagini, con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C..

Nessuno dei deferiti svolgeva attività difensiva di talché l’Ufficio requirente, con atto del 3 aprile 2024, si determinava a deferire la sig.ra Mariachiara Rispoli e la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN, con avviso notificato alle parti in data 5 aprile 2024, fissava per la discussione l’udienza del 23.04.2024. Nessuna delle parti depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 23 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1° luglio 2023 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno partecipava per la sig.ra Mariachiara Rispoli e per la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l..

Effettuati gli adempimenti di rito, il Presidente dava la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, formulava le conclusioni chiedendo al Tribunale l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 3 di inibizione;

- per la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., punti 2 di penalizzazione in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva o nella prossima, secondo il criterio di maggiore afflittività.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi Football Club srl per le condotte contestate, dal momento che le stesse risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione depositata in atti emerge chiaramente, difatti, che i deferiti non hanno provveduto al pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, degli emolumenti netti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 dovuti ai sigg.ri Moretti Federico, Cappelletti Daniel, De Feo Gianmarco, Mbarick Fall, Lombardi Luca, Monti Niccolò, nonché della mensilità di dicembre dovuta al sig. Ganz Simone Andrea, per un importo complessivo pari a 59.565,83.

Del resto, i deferiti sono rimasti estranei al procedimento e nulla hanno contestato rispetto al suo contenuto né hanno addotto alcunché a propria difesa.

Quanto alla ricorrenza della violazione contestata, è principio acquisito ed affermato dalla giurisprudenza endofederale (sia da parte di questo Tribunale sia da parte della Corte Federale d’Appello) che, nella materia oggetto del deferimento in discussione, non rileva, al fine di ritenere violata la normativa posta a fondamento del deferimento stesso, che il pagamento non sia avvenuto oppure sia avvenuto tardivamente rispetto al termine dettato dalla normativa federale; termine da ritenersi perentorio, anche al fine di garantire la par condicio delle società interessate e, conseguentemente, anche la regolarità dei relativi Campionati (“integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento” - ex plurimis, le sentenze della CFA, Sez. I, nn. 62/2019-2020; 110/2020-2021; 47/20212022; 49/2021-2022; 32/2022-2023; 55/2023-2024).

Pertanto e precisamente, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020), ed «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, n. 104/2023-2024).

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, peraltro contenute nel minimo edittale a carico della società. Detta sanzione di due punti di penalizzazione in classifica va irrogata, per garantire il principio dell’effettività ed afflittività della stessa, con effetto nella prossima stagione sportiva, attesa l’attuale situazione della società, ultima in classifica con un consistente distacco dalla altre che la precedono.

Quanto alla sig.ra Rispoli, si ritiene congrua la sanzione di cui in dispositivo.

La motivazione della decisione viene estesa dal Presidente del Collegio a causa della sopravvenuta indisponibilità del relatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 3 (tre) di inibizione;
  • - per la società Brindisi FC Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

           Carlo Sica 

 

Depositato in data 2 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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