F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0216/CSA pubblicata del 2 Maggio 2024 – A.C. Locri 1909

 

Decisione/0216/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0285/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

 III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0285/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Locri 1909 in data 05.04.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n111 del 26.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.04. 2024, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto ed considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Locri 1909  in data 07.02.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro  gare effettive inflitta al calciatore Majchol Pappalardo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone I Canicattì / Locri 1909 del 24/03/2024

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto all'Arbitro espressione gravemente irriguardosa”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto una congrua riduzione della  sanzione.

La soc Locri 1909, pur riconoscendo che il comportamento del calciatore  non sia meritevole di giustificazione, ha chiesto la riduzione della sanzione perché il calciatore avrebbe “ammesso di avere sbagliato già negli spogliatoi, subito dopo quanto accaduto” ed avrebbe “anche inoltrato formali scuse all’assistente, per il tramite della sezione AIA  di appartenenza”

In considerazione di ciò, secondo la reclamante, il calciatore dovrebbe beneficiare  della circostanza attenuante  di cui alla lett e) dell’art 13 CGS, che prevede l’ammissione di responsabilità quale concausa dell’eventuale attenuante della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 aprile 2024, il ricorso è stato   ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel referto arbitrale  non c’è alcuna evidenza del fatto che il calciatore “già negli spogliatoi” avrebbe ammesso di aver sbagliato. La soc Locri 1909 a distanza di 11 giorni dalla gara ed il giorno antecedente la proposizione del reclamo ha inviato, tramite posta elettronica, alla sezione di appartenenza dell’ufficiale di gara oggetto delle frasi irriguardose una lettera di scuse firmata dal calciatore Pappalardo.

E’ evidente che trattasi di scuse intempestive che, per come sono state espresse,  non possono configurare alcuna circostanza attenuante.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e dev’essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                           

Stefano Agamennone                                                          Patrizio Leozappa              

                                                                                

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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