FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 434/AA del 15/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRARO FONTANA ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 483 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roger FERRARO e Sandro FONTANA, e della società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROGER FERRARO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, peraltro prendendo parte inserito in distinta di gara come massaggiatore, alle gare Real S. Angelo in Formis - Tre Torri San Marcellino del 15.10.2023, Tre Torri San Marcellino - Atletico Sparanise del 22.10.2023, Cellole Baia Domizia - Tre Torri San Marcellino del 28.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, e come allenatore alla gara Real San Giovanni - Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023;

SANDRO FONTANA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonchè dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, partecipante al campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonchè dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, al sig. Roger Ferraro nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Sandro Fontana e Roger Ferraro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roger FERRARO e dal Sig. Sandro FONTANA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roger FERRARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro FONTANA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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