FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 441/AA del 19/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PREDA LANEVE ASD REAL VIDIGULFO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 563 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro PREDA e Davide LANEVE, e della società ASD REAL VIDIGULFO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO PREDA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Vidigulfo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 23, delle NOIF, e dall’art. 47, del Regolamento della LND, per non avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, successivamente alla revoca della deroga concessa al sig. Davide Laneve dal Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 23 delle NOIF e dall’art. 47 del Regolamento LND per avere lo stesso, dal 26.9.2023 fino almeno al 21.1.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al Sig. Davide Laneve, successivamente alla revoca della deroga allo stesso concessa dal Comitato Regionale Lombardia e nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DAVIDE LANEVE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Real Vidigulfo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, dal 26.9.2023 e fino almeno al 21.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società ASD Real Vidigulfo militante nel campionato di Seconda Categoria dopo la revoca della deroga a lui concessa dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D., sebbene fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ASD REAL VIDIGULFO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Alessandro Preda ed il sig. Davide Laneve;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide LANEVE e dal Sig. Alessandro PREDA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL VIDIGULFO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro PREDA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide LANEVE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD REAL VIDIGULFO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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