F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0222/CSA pubblicata del 8 Maggio 2024 – Sig. Igor Zeetti

Decisione/0222/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0300/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0300/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Igor Zeetti in data 16.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.04.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Riccardo Vicerè per il reclamante; è presente, altresì, il sig. Igor Zeetti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Igor Zeetti, tesserato per la società ASD Boreale, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone G, Ardea / Boreale del 07.04.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 7 giornate effettive di gara “Per avere a gioco in svolgimento sferrato uno schiaffo alla nuca ad un calciatore avversario e alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti del Direttore di gara”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogatagli rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione a 3 giornate di squalifica o nella misura ritenuta più idonea e producendo, a supporto della propria tesi difensiva, una registrazione video dell’episodio.

Secondo il calciatore, la propria condotta era volta unicamente a contrastare un avversario con il quale si stava contendendo il pallone, a differenza di quanto emergente del referto, ove risulta indicato che il Sig. Zeetti non era in contesa con il calciatore dell’Ardea. In ogni caso, a detta del reclamante, il colpo inferto all’avversario era costituito da un semplice buffetto e la propria condotta verbale non ha avuto alcuna connotazione di ingiuriosità.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 aprile 2024 è stato udito l'Avv. Riccardo Viceré per il reclamante anch’egli presente - il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Zeetti “Inseguiva da tergo un calciatore avversario in possesso del pallone sui piedi e, senza la contesa del pallone, gli sferrava un forte schiaffo sulla nuca, facendolo cadere. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava alla mia persona con fare minaccioso e mi indirizzava tali parole: 'Coglione, ma che cazzo stai facendo? Ma sei cieco? Handicappato!'. Mentre abbandonava il terreno di gioco reiterava gli insulti fino a quando non raggiungeva l'uscita.”

In primo luogo, occorre valutare l’ammissibilità della registrazione video prodotta dal reclamante a discolpa della condotta ascrittagli.

A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.

L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “… nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “… limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nella fattispecie in delibazione il calciatore contesta la refertazione arbitrale nel punto in cui afferma l’assenza di contesa del pallone con l’avversario, sostenendo che nell’azione aveva “…superato il proprio compagno di squadra e si ipotizza uno erroneo “scambio” di giocatori effettuato dall’arbitro, altrimenti la qualifica di non in contesa non sarebbe appropriata al caso in esame.” Il Sig. Zeetti, quindi, parrebbe invocare l’applicabilità della disposizione di cui all’art.61, comma 2, del CGS, che ammette la c.d. prova televisiva nel caso in cui “i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Proseguendo nell’illustrazione della propria tesi difensiva, tuttavia, il reclamante sostiene anche che “L’arbitro qualifica come schiaffo violento il colpo inferto dallo Zeetti all’avversario, quando come si evince dal filmato si tratta di un buffetto, una semplice manata.” La lettura complessiva dei motivi di reclamo consente di ritenere che non vi siano dubbi sull’autore dell’infrazione, correttamente individuato dall’Arbitro nel Sig. Zeetti, il quale ha invocato la prova televisiva sullo “scambio” di persona unicamente con riferimento alla dinamica dell’azione che, a sua detta, vedeva coinvolto anche un suo compagno di squadra, chiedendo, in sostanza, di dar luogo ad una rivalutazione postuma di fatti e circostanze accadute in occasione dello svolgimento delle gare, inammissibile per le ragioni sopra indicate. Di conseguenza, applicando le enunciate coordinate normative al caso di specie, ne discende l’inammissibilità della produzione delle riprese video da parte del reclamante.

Nel merito, analizzando i documenti ufficiali di gara, la condotta come sopra refertata, risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.

Da un lato emerge l’indubitabile connotazione di intenzionale violenza nella prima parte della condotta posta in essere dal reclamante, il quale ha inseguito da tergo l’avversario e, senza poter contendergli il pallone, gli ha sferrato uno schiaffo sulla nuca di notevole intensità, tanto da farlo cadere. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Igor Zeetti risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

D’altro lato, il tenore delle espressioni refertate conferma come la condotta contestata al Sig. Zeetti, come sopra refertata, risulti sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, per l’indubitabile contenuto offensivo delle espressioni da lui proferite, il cui tenore testuale risultante dal referto arbitrale smentisce la diversa ricostruzione operata dal reclamante. Dette espressioni, peraltro, non risultano qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara, bensì sono rivolte direttamente alla sua persona e recano in sé un contenuto oggettivamente oltraggioso.

Ne consegue che anche tale autonoma sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, essendo stata irrogata in misura pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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