F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0222/TFN – SD del 14 Maggio 2024 (motivazioni) – Angelo Antonio Mosaico, Antonio Donatiello e la società Virtus Francavilla Calcio srl – Reg. Prot. 207/TFN-SD

 

Decisione/0222/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0207/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 7 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25360/504pf2324/GC/GR/ff dell’8 aprile 2024, depositato il 10 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Angelo Antonio Mosaico e Antonio Donatiello, nonché nei confronti della società Virtus Francavilla Calcio Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 25360/504pf23-24/GC/GR/ff dell’8 aprile 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Angelo Antonio Mosaico, iscritto nell’albo dei tecnici, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Virtus Francavilla Calcio Srl, per rispondere:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto nella stagione sportiva 2023 - 2024, quantomeno dal 12 ottobre 2023 e sino all’11 dicembre 2023, l’attività di allenatore in favore della società Virtus Francavilla Calcio senza essere regolarmente tesserato per la stessa ed in costanza di tesseramento, quale dirigente, per la società ASD Carovigno Football Club, quantomeno dal 23 ottobre 2023 e sino al 1° dicembre 2023;

b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 35, comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di presentare domanda di inserimento nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico, essendo tesserato, quale dirigente, per la società ASD Carovigno Football Club, quantomeno dal 23 ottobre 2023 e sino al 1° dicembre 2023;

2) il sig. Antonio Donatiello, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Virtus Francavilla Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e comunque non impedito, al sig. Angelo Antonio Mosaico di svolgere nel corso della stagione sportiva 20232024, quantomeno dal 12.10.2023 e sino all’11 dicembre 2023, l’attività di allenatore in favore della società Virtus Francavilla Calcio Srl, privo di regolare tesseramento ed in costanza di tesseramento, quale dirigente, per la società ASD Carovigno Football Club, quantomeno dal 23 ottobre 2023 e sino al 1°dicembre 2023;

3) la società Virtus Francavilla Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Donatiello ed Angelo Antonio Mosaico, così come descritti nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Presunta doppia attività del tecnico Antonio Angelo Mosaico - UEFA B cod. 146.656 - il quale, seppur tesserato con la società ASD Football Club Carovigno, svolgerebbe la propria attività anche per la società Virtus Francavilla”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 11 dicembre 2023 al n. 504pf23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- estratto della posizione e tesseramento del sig. Antonio Angelo Mosaico per la società ASD Carovigno Football Club per le stagioni sportive 2022 – 23 e 2023 – 24;

- estratto della posizione e tesseramento del sig. Gianluca Rosato per la società Virtus Francavilla Calcio Srl per la stagione sportiva 2023 – 24;

- estratto della posizione e tesseramento del sig. Carlo Zullino per la società Virtus Francavilla Calcio Srl per la stagione sportiva 2023 – 24;

- documentazione relativa allo svolgimento del “raggruppamento esordienti 2012” del 6 novembre 2023;

- richiesta di autorizzazione all’organizzazione del torneo denominato “Città del Barocco 2023” del 12 novembre 2023;

- Comunicato Ufficiale n. 28 della Delegazione Provinciale di Brindisi;

- documentazione relativa allo svolgimento del torneo denominato “Città del Barocco 2023” del 12 novembre 2023;

- “post” pubblicato in data 5 dicembre 2023 sulla pagina della società Virtus Francavilla Calcio Srl del social network “Facebook”;

- fogli di censimento delle società Virtus Francavilla Calcio Srl per le stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 - 2024; ASD Monte Darena Academy e ASD Carovigno Football Club.

Sono stati altresì auditi i signori: Gianluca Amoruso, delegato provinciale di Brindisi del Settore Giovanile e Scolastico, il 24 gennaio 2024; Samuele Calia, dirigente tesserato per la società Virtus Francavilla Calcio Srl, il 30 gennaio 2024; Gianluca Rosato, tecnico tesserato per la società Virtus Francavilla Calcio Srl, il 30 gennaio 2024; Claudio Zullino, tecnico tesserato per la società Virtus Francavilla Calcio Srl, il 2 febbraio 2024; Angelo Antonio Mosaico, il 2 febbraio 2024.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata in data 9.4.2024.

All’esito della notifica della CCI, i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 7.5.2024 sono pervenute due memorie difensive a firma dell’Avv. Carlo Mormando, l’una per il sig. Antonio Donatiello e la società Virtus Francavilla Calcio Srl, l’altra per il sig. Angelo Antonio Mosaico.

Il sig. Donatiello e la società, in via preliminare, hanno eccepito la improcedibilità-inammissibilità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 118, comma secondo, CGS-FIGC.

In tesi, secondo i ridetti, la Procura Federale, pervenutale una segnalazione anonima in data 12.11.2023 da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, avrebbe proceduto all’iscrizione del procedimento nell’apposito registro in data 11.12.2023 senza svolgere alcuna tentativo di contattare e/o identificare il mittente e/o denunciante e, dunque, senza svolgere alcuna attività preprocedimentale, che peraltro, richiamata la decisione della CFA-S.U. n. 2/2023-2024, avrebbe potuto consistere anche in meri accertamenti documentali o in riscontri fattuali, purché volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis e ad integrare un convincimento diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto, tale per l’appunto da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis.

Nel merito, hanno contestato la sussistenza della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS-FIGC sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF; da ultimo, hanno contestato la sussistenza della responsabilità diretta ed oggettiva della società.

Il sig. Mosaico, a sua volta eccepita la improcedibilità-inammissibilità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 118, comma secondo, CGS-FIGC negli stessi termini di cui sopra, nel merito ha contestato la sussistenza della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS-FIGC sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF e, da ultimo, la sussistenza della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS-FIGC sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 35, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23, comma 2, delle NOIF.

Il dibattimento

All’udienza del 7.5.2024, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Carlo Mormando per i deferiti.

L’avv. Giua, in replica all’eccezione preliminare dei deferiti, ha sostenuto che, successivamente alla ricezione della mail proveniente dall’indirizzo mariodaprile90@libero.it, non è stato necessario svolgere alcuna attività procedimentale, sia perché individuabile il mittente, anche alla luce della decisione della CFA n. 2/2023-2024, sia in ragione del contenuto dettagliato della denuncia; nel merito si è riportato a quanto in punto di fatto dettagliatamente descritto nei capi di incolpazione e chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di squalifica per il sig. Angelo Antonio Mosaico; mesi 4 (quattro) di inibizione per il sig. Antonio Donatiello; ammenda di 400,00 (quattrocento/00) per il sodalizio Virtus Francavilla Calcio Srl.

L’avv. Mormando, ribadito che l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (peo) del mittente non equivale ad avere conoscenza del reale mittente, ha eccepito la irrilevanza del contenuto dettagliato della denuncia al fine di escludere la necessità della prescritta attività che deve precedere l’iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro. Riportatosi alle memorie depositate, ha quindi concluso per la improcedibilità/inammissibilità del deferimento e, nel merito, per il proscioglimento dei deferiti ovvero, in via gradata, quanto ai signori  Donatiello e Mosaico, per l’irrogazione della sanzione della ammonizione o di quella diversa ritenuta di giustizia con riferimento al presunto omesso impedimento all’attività di allenatore in favore di due società da parte del secondo e alla contestata attività di allenatore in favore di due società di quest’ultimo e, quanto alla società, per l’attenuazione della eventuale sanzione, previa verifica della idoneità, efficacia e funzionamento del Modello Organizzativo Gestione e Controllo adottato. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

In via preliminare va scrutinata l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità formulata dai deferiti.

L’eccezione è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Secondo l’art. 118 del CGS “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Alla luce dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo, pertanto, il documento anonimo, al pari della segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale.

Deve, invece, considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023).

Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).

In particolare, secondo l’interpretazione di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello, la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede, in ogni caso, una doverosa attività preprocedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata; di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di violazione disciplinare, posta a base dei successivi deferimenti.

Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione anonima protocollata sin dal 12 novembre 2023, la Procura Federale ha aperto un procedimento disciplinare in data 11 dicembre 2023 senza tuttavia svolgere, né dare prova, dello svolgimento di alcuna attività preprocedimentale tra il 12 novembre e l’11 dicembre.

Dagli atti, infatti, risulta che la richiesta di documenti agli uffici federali ed ogni altra attività hanno avuto luogo solo successivamente all’iscrizione della notizia nell’apposito registro.

Nella documentazione versata in atti, infatti, non vi è traccia di alcuna attività pre-procedimentale compiuta dall’organo inquirente in data anteriore rispetto all’iscrizione nel registro, né vi è traccia di tentativo, se pure simbolico, di risalire al soggetto autore della mail da cui ha avito origine il presente procedimento.

Anche l’oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, vale a dire “Presunta doppia attività del tecnico Antonio Angelo Mosaico - UEFA B cod. 146.656 - il quale, seppur tesserato con la società ASD Football Club Carovigno, svolgerebbe la propria attività anche per la società Virtus Francavilla”, conferma che non vi è stato da parte della Procura Federale, in linea con il richiamato arresto,  alcun tipo di attività finalizzata ad “[…] una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata […]”.

Né, in contrario, può valere quanto dedotto in udienza dalla Procura Federale circa il (ritenuto) contenuto circostanziato della denuncia anonima, atteso che il CGS non vieta le denunce generiche ma quelle anonime, generiche o circostanziate che siano, e richiede che l’autore della denuncia, per essere ritenuto fonte credibile, si disveli, onde consentire alla denuncia di dare l’abbrivio ad un procedimento disciplinare.

Del pari irrilevante si appalesa il richiamo operato dal rappresentante della Procura Federale alla decisione della CFA-S.U. n. 2/2023-2024.

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, invero, si discuteva della denuncia pervenuta da un indirizzo di posta elettronica certificata che i deferiti avevano eccepito non risultare dall'elenco INI-PEC del Ministero dello sviluppo economico, né da altri validi pubblici elenchi, peraltro asseritamente proveniente da soggetto non avente natura di ente di promozione sportiva perché non riconosciuta dal CONI, non affiliata  alla FIGC, non sottoscritta da una persona fisica che rappresentasse l’associazione e non contenente nemmeno l’indicazione nominativa del suo rappresentante.

Ebbene, secondo la Corte, in quella fattispecie non si era in presenza di una denuncia/segnalazione anonima proprio per la pacifica provenienza della segnalazione da una mail pec che ne consentiva quanto meno l’identificabilità, “essendo possibile risalire, attraverso il gestore del sito stesso, al soggetto cui quell’indirizzo si riferiva.”

A ben vedere, dunque, restano fermi i limiti di cui all’art. 118, secondo comma, del CGS consolidati dalla granitica giurisprudenza formatasi in materia cui questo Tribunale non intende discostarsi (cfr., da ultimo, TFN-SD decisione n. 194/2023-24).

Deve ribadirsi, pertanto, che la richiamata norma non consente l’apertura di un procedimento fondato su una denuncia il cui autore non sia stato identificato o non sia identificabile.

I rilevi che precedono impongono di addivenire alla declaratoria di inammissibilità del deferimento.

Restano assorbite le contestazioni proposte dalla difesa dei deferiti in ordine alla fondatezza dei fatti loro ascritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del deferimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 14 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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