F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0224/CSA pubblicata del 14 Maggio 2024 – A.S.D. San Luca

Decisione/0224/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0312/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0312/CSA/2023-2024, proposto con procedimento d’urgenza della società A.S.D. San Luca in data 03.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 8.5.2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Giuseppe Panuccio per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 3.5.2024, la società A.S.D. San Luca 1961 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30.4.2024, con la quale le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di 2.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato un oggetto all’indirizzo dell’Arbitro senza colpirlo, nonché rivolto espressioni offensive e sputi alla Terna Arbitrale. Inoltre, nell’area spogliatoi erano presenti alcune (3/4) persone non inserite in distinta ma chiaramente riconducibili alla società che continuavano a rivolgere espressioni offensive agli ufficiali di gara. Infine, mentre la Terna arbitrale si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo, una ulteriore persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva alla medesima espressioni offensive e diffamatorie”.

Il tutto occorso al termine dell’incontro San Luca – Afragolese, disputatosi a San Luca (RC) il 28.4.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I.

La reclamante lamenta l’impropria applicazione, al caso di specie, dell’art. 26 C.G.S. e delle sanzioni ivi previste, posto che il comportamento dei propri tifosi giammai avrebbe comportato un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, come peraltro indirettamente confermato dal rapporto del Commissario di Campo che, a proposito del comportamento dei circa 400 spettatori presenti, riferisce “nulla da segnalare”.

Evidenzia altresì la reclamante di avere diligentemente posto in essere tutte le cautele del caso e che non si sarebbero verificati “fatti particolarmente gravi” tali da comportare, ex art. 26, comma 4, C.G.S., la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Lamenta inoltre che il Giudice Sportivo non avrebbe preso in considerazione le circostanze esimenti/attenuanti di cui all’art. 29 lettere a), b), e)  che, ove applicate, avrebbero escluso la propria responsabilità o comunque comportato una mitigazione della sanzione. In particolare, in relazione alla lett. a), l’apprestamento del tunnel che avrebbe protetto l’entrata e l’uscita degli ufficiali di gara e della squadra ospite e la diligente richiesta, in occasione della gara, della presenza di adeguata Forza Pubblica; in relazione alla lett. b), la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza a mezzo degli steward, l’apprestamento di un’area interna all’impianto sportivo ove ricoverare le autovetture degli ufficiali di gara e dei rappresentanti della squadra ospite nonché il comportamento di gran parte della propria dirigenza che si sarebbe adoperata per impedire fatti violenti o più gravi intemperanze da parte dei propri tifosi; in relazione alla lett. e), la dissociazione di gran parte del pubblico (circa 400 spettatori) rispetto alle intemperanze poste in essere solo da circa 20 sostenitori.

Sollecitando un supplemento di indagine finalizzato ad approfondire il reale svolgimento dei fatti, previa sospensione del provvedimento impugnato, conclude per l’annullamento di entrambe le sanzioni comminate o, in subordine, per loro riduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Si rende preliminarmente necessario, a fronte della rappresentata esigenza di un supplemento istruttorio, riportare in dettaglio le risultanze dei referti degli Ufficiali di gara.

- Riferisce l’Arbitro: “per raggiungere la zona spogliatoi bisogna passare per un tunnel che inizia tra le panchine e termina sotto la tribuna. Al termine della gara, prima di entrare nel suddetto tunnel è stato lanciato dagli spalti un oggetto non identificato dalla tifoseria di casa, in mia direzione, non colpendomi. Il tunnel aveva la copertura superiore in plastica e le pareti laterali a rete. Nell’attraversarlo per raggiungere gli spogliatoi, dei tifosi di casa appoggiati su queste reti ci insultavano (a me e agli assistenti) ricoprendoci di sputi. Raggiunti poi gli spogliatoi c’erano ¾ persone non iscritte in elenco, riconducibili al San Luca, che continuavano ad inveire nei nostri confronti. Fortunatamente presente varie forze dell’ordine che hanno mantenuto la situazione sotto controllo. Dopo aver fatto la doccia, nel raggiungere la macchina parcheggiata oltre il terreno di gioco, nell’attraversare la zona panchine, siamo passati in mezzo alla dirigenza della squadra di casa (San Luca) e ancora una volta attaccati verbalmente da una persona non iscritta in elenco che, sotto la supervisione della polizia che ci scortava, continuava a ripetere se avessi un po' di cervello ti sputeresti da solo. Cornuto. Saliti in macchina, scortati da una volante abbiamo raggiunto la nostra destinazione senza problemi”.

- Riferisce l’Assistente n. 1, dopo aver descritto le minacce ed un tentativo di aggressione fisica subìti ad opera del dirigente del San Luca sig. Pezzata Francesco: “….Aggiungo inoltre che durante tutto l’arco della gara veniva insultato l’operato della terna dalla tifoseria ospitante la quale insultava anche il sottoscritto attraverso discriminazioni di tipo territoriale. Inoltre a fine gara, mentre rientravo negli spogliatoi, venivo attinto da molteplici sputi che provenivano dalla tifoseria ospitante, la quale si era recata in massa (20 persone circa) dalla tribuna alle recinzioni che separavano il tunnel dalla tribuna (distanza tra il sottoscritto e gli astanti colpevoli dell’atto vandalico, non superiore ad 1 metro). Infine mentre io e gli altri due componenti della terna ci recavamo alla macchina, dopo aver completato le vicissitudini post gara, venivamo accolti da insulti provenienti da persone ancora presenti sul terreno di gioco (luogo di passaggio obbligatorio per raggiungere le auto) le quali erano chiaramente riconducibili alla squadra ospitante. Aggiungo che una delle persone (di sesso femminile) registrava con il telefonino il nostro passaggio insultandoci. Concludo dichiarando che venivamo scortati all’uscita dell’impianto di gioco dalla forza di polizia presente”

- Riferisce l’assistente n. 2: “Al termine della gara, avvicendandomi al tunnel che porta agli spogliatoi, vedevo un oggetto lanciato dagli spalti dalla tifoseria della società ospitante, in direzione dell’AE, senza colpirlo. Successivamente dei tifosi di casa appoggiati alle reti mi insultavano e ricoprivano di sputi. Infine, per raggiungere la macchina parcheggiata nel recinto di gioco, scortati dalle forze dell’ordine, era presente un gruppo di persone della società ospitante, non iscritte in elenco, che ci applaudiva ironicamente e ci attaccava verbalmente. Uscivamo dal campo di gioco scortati dalle forze dell’ordine ma senza ulteriori problemi”.

A fronte di tale precisa, minuziosa e concorde ricostruzione dei fatti occorsi, tale da rendere del tutto superfluo l’invocato supplemento istruttorio, solo un eccesso di zelo difensivo ed il referto di un quantomeno distratto Commissario di Campo possono giustificare l’incauta affermazione, contenuta nel reclamo, secondo la quale “evidentemente quanto accaduto può rientrare nella sfera della normalità o comunque della non gravità”.

Premesso che il verificarsi di “fatti particolarmente gravi”, ex art. 26, comma 4, C.G.S., può comportare l’applicazione della ben più afflittiva sanzione della penalizzazione di punti in classifica (art. 8, lett. g)) e che, nel caso di specie, è stata invece applicata la più blanda sanzione di cui alla lett. e) della disputa di una sola gara a porte chiuse (oltre all’ammenda), non vi è alcun dubbio che il comportamento dei tifosi locali, connotato da violenza sia per il lancio di oggetti all’indirizzo dell’Arbitro, sia per gli sputi di cui tutti e tre gli ufficiali di gara sono stati “ricoperti”, abbia comportato un pericolo per l’incolumità pubblica, nell’occasione salvaguardata solo dal pronto e reiterato intervento delle Forze dell’Ordine (come la stessa reclamante riconosce), anche in occasione dell’uscita della terna arbitrale dall’impianto e dalla scorta di una volante ad essa assicurata. Senza contare gli insulti profferiti, in tale frangente, direttamente da soggetti riconducibili alla dirigenza societaria, ancora presenti sul campo evidentemente proprio in attesa dell’uscita della terna.

Ciò premesso, non ricorre alcuna delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante.

Basti considerare: che la richiesta della Forza Pubblica rappresenta un preciso obbligo cui le società devono adempiere in occasione delle gare casalinghe; che il tunnel apprestato a “protezione” delle persone in occasione dell’ingresso e dell’uscita del campo, si è rivelato a tale scopo insufficiente, nella misura in cui non ha impedito che gli ufficiali di gara venissero ricoperti di sputi; che l’apprestamento del servizio di steward non rappresenta alcun quid pluris rispetto agli obblighi normalmente incombenti sulle società; che non solo non risulta alcun intervento da parte della dirigenza volto ad impedire le intemperanze dei tifosi, ma addirittura essa stessa si è resa protagonista di intemperanze in occasione dell’uscita dagli spogliatoi degli ufficiali di gara; che l’apprestamento dell’area riservata per il parcheggio delle autovetture si è dimostrato insufficiente e comunque inutile, nella misura in cui l’incolumità della terna arbitrale per raggiungere dapprima, e abbandonare poi, quell’area, è stata assicurata solo dalla presenza delle Forze dell’Ordine; che non vi è stata alcuna evidente dissociazione (tutt’al più solo il mancato coinvolgimento diretto) da parte della tifoseria in generale rispetto ai comportamenti di coloro che si sono precipitati nei pressi del tunnel per apostrofare con insulti e per attingere con sputi la terna arbitrale all’uscita dal terreno di gioco.

Conclusivamente, l’impugnata decisione del Giudice Sportivo risulta correttamente adottata in relazione ai fatti occorsi e deve conseguentemente essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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