FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 461/AA del 29/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARINELLI APD PICCIONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Diego MARINELLI e della società A.P.D. PICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO MARINELLI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.P.D. Piccione, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Piccione - Montone disputata in data 17 marzo 2024 valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un’intervista resa in pari data e diffusa durante la trasmissione “Speciale Dilettanti” andata in onda sul canale “TEF Channel” e condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del sopra indicato incontro; nel corso dell’intervista, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “per me non è il nervosismo dei ragazzi perché sono quattro partite che ce lo tirano fuori il nervosismo perché secondo me l’arbitro oggi è stato scandaloso, nel senso che ha fischiato tutto dalla loro parte e degli episodi importanti li hanno dati tutti a loro. Siccome sento che tutte le domeniche si lamentano tutti gli allenatori ed io fino ad oggi degli arbitri non ho parlato e ne parlo oggi, sono quattro partite che secondo me gli episodi ce li danni tutti al rovescio. Dico solo gli ultimi domenica scorsa, due espulsioni dopo 18 minuti per niente, quando un guardalinee dice non è successo niente, l’arbitro ne manda fuori due e oggi due espulsioni dopo che l’11 di loro ha fatto quattro - cinque falli; al mio gli dice che ne ha fatti cinque ti mando fuori, il suo li ha fatti e non li hanno mandati fuori”;

A.P.D. PICCIONE, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Marinelli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni BISTONI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società. A.P.D. PICCIONE e dal Sig. Diego MARINELLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di squalifica per il Sig. Diego MARINELLI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. PICCIONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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