FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 465/AA del 02/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MELOTTA ASD ATLETICO CERRETO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 892 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio MELOTTA e della società A.S.D. ATLETICO CERRETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MELOTTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Atletico Cerreto all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a seguito di quanto occorso in occasione della gara ASD Atletico Cerreto - Polisportiva Bisaccese, disputata in data 23.3.2024 e valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, nonché della gara ASD Folgore Lacedonia - ASD Atletico Cerreto disputata in data 16.3.2024 e valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri sia degli arbitri che hanno diretto tali incontri, sia più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa e del Comitato Regionale Campania, con espressioni contenute in un comunicato stampa pubblicato in data 23.3.2024 sulla pagina ufficiale del social network facebook della società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. ATLETICO CERRETO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Melotta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MELOTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CERRETO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MELOTTA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CERRETO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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