FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 470/AA del 03/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LIOTINO PILIEGO ASD CITTA’ DI TARANTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 629 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri

Vito LIOTINO, Pietro PILIEGO, e della società A.S.D. CITTÀ DI TARANTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO LIOTINO, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Città di Taranto, nonché Presidente dotato di poteri di rappresentanza della medesima società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2023, nel mentre si trovava sulla tribuna dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto per assistere alla gara Taranto – Monopoli, valevole per il campionato di Serie C, proferito frasi dal contenuto irriguardoso e offensivo, nei confronti del Sig. Franco Ferra, arbitro effettivo di calcio a 5 associato alla Sezione AIA di Policoro;

PIETRO PILIEGO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Città di Taranto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2023 nel mentre si trovava sulla tribuna dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto per assistere alla gara Taranto – Monopoli valevole per il campionato di Serie C, proferito frasi dal contenuto irriguardoso e offensivo, nei confronti del sig. Franco Ferra, arbitro effettivo di calcio a 5 associato alla Sezione AIA di Policoro anch’egli spettatore del sopra indicato incontro;

A.S.D. CITTÀ DI TARANTO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Vito Liotino e Pietro Piliego;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro PILIEGO e dal Sig. Vito LIOTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI TARANTO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di inibizione per il Sig. Vito LIOTINO, di 50 (cinquanta) giorni di inibizione per il Sig. Pietro PILIEGO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI TARANTO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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