FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 477/AA del 10/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LA ROSA LO MONACO NOVARA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 784 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco LA ROSA e Pietro LO MONACO, e della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LA ROSA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di comunicare il trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell’intero pacchetto azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

PIETRO LO MONACO, n.q. di Consigliere del CDA e Legale Rappresentante della Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di comunicare il trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell’intero pacchetto azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

NOVARA FOOTBALL CLUB SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dall’art. 32, commi 5 e 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LA ROSA, e dal Sig. Pietro LO MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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