FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 478/AA del 10/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FIORELLO ASD SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio FIORELLO, e della società A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FIORELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD srl Calcio S. Pietro Vernotico (già Gallipoli F. 1909 srl SSD) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore sig. Matias Alejandro Calabuig, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 264/23 del 19.10.2023, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2023, comunicato alla società SSD srl Calcio S. Pietro Vernotico (già Gallipoli F. 1909 srl SSD) a mezzo pec del 25.10.2023;

A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Fiorello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FIORELLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio FIORELLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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