FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 479/AA del 10/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BISCEGLIE SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 23-24 adottato nei confronti della società BISCEGLIE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BISCEGLIE SRL, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori in coincidenza con la segnatura della rete da parte della squadra ospite al 18° minuto del primo tempo della gara Bisceglie s.r.l. – Borgorosso Molfetta disputata in data 14.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, consistiti nell’aver proferito espressioni dal contenuto minaccioso all’indirizzo della tifoseria della squadra della società A.S.D. Borgorosso Molfetta; nonché per avere un proprio sostenitore, nel corso del primo tempo della stessa gara, proferito espressioni irriguardose all’indirizzo dei militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti in loco; nonché ancora per avere gli stessi sostenitori della squadra della società Bisceglie continuato a proferire frasi dal contenuto offensivo e minaccioso all’indirizzo dei sostenitori della società ospitante, che al termine della gara si accingevano a lasciare il proprio settore nel corso delle operazioni di deflusso dall’impianto sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine FRANCO, in qualità di Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società BISCEGLIE SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società BISCEGLIE SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it