F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0120/CFA pubblicata il 17 Maggio 2024 (motivazioni) – PFI/Sig. Walter Rossi – Sig. Andrea Colucci – A.S.D. Real Carovigno

Decisione/0120/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0117/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Domenico Giordano – Presidente

Maria Luisa Garatti - Componente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0117/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 12.04.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, comunicata con Comunicato Ufficiale n. 180 del 05.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza dell’8.05.2024, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini e uditi l’Avv. Giulia Conti per la Procura Federale Interregionale e l’Avv. Giulio Destratis per i Sigg.ri Walter Rossi,  Andrea Colucci e per la società A.S.D. Real Carovigno;  nessuno è comparso per il Sig. Angelo Angelini e per la società A.S.D. Futura Martina;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 12.04.2024, il Procuratore Federale Interregionale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, comunicata con C.U. n. 180 del 05.04.2024, eccependo l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha fissato l’entità delle sanzioni, in violazione del principio generale di afflittività (primo motivo) e, in ogni caso, in assenza di motivazione con riguardo sia all’iter seguito per la quantificazione delle modeste sanzioni irrogate, che al mancato accoglimento delle sanzioni richieste dalla Procura nel giudizio di primo grado (secondo motivo).

Si assume che la decisione, pur riconoscendo che il deferimento disposto dalla Procura federale nei confronti dei sigg.ri Walter Rossi, Andrea Colucci e Angelo Angelini riguardava fatti assolutamente rilevanti a livello disciplinare, ha ciò malgrado irrogato le sanzioni in misura inferiore alle richieste della Procura.

Più in particolare, con l’atto di deferimento, la Procura federale ha contestato:

- al sig. Walter Rossi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Futura Martina nella stagione sportiva 2022-2023 e per la società A.S.D. Real Carovigno nella stagione sportiva 2023-2024,:la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36, comma 6, e 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso:

a) chiesto ed ottenuto, per il tramite della A.S.D. Futura Martina, il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per tale società,

b) chiesto ed ottenuto, per il tramite della A.S.D. Real Carovigno, il tesseramento nella stagione sportiva 2023-2024 per tale seconda compagine, nonostante nei suoi confronti fosse stata irrogata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia;

c) partecipato, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Futura Martina al quale non aveva diritto, nelle fila della squadra di tale società, a n. 21 gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C2;

d) partecipato in costanza di tesseramento per la A.S.D. Real Carovigno al quale non aveva diritto, nelle fila della squadra di tale società, a n. 6 gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C1;

- al sig. Angelo Angelini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Martina, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36, comma 6, e 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso:

a) nella stagione sportiva 2022-2023, quale presidente dotato di potere di rappresentanza della A.S.D. Futura Martina ed anche in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società rappresentata, chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore sig. Walter Rossi nonostante nei confronti dello stesso fosse stata comminata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia di Calcio a 5 pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia;

b) nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione di tale calciatore, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Futura Martina, alle suddette n. 21 gare;

- al sig. Andrea Colucci, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carovigno, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36, comma 6, e 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso:

a) nella stagione sportiva 2023-2024, quale presidente dotato di potere di rappresentanza della A.S.D. Real Carovigno ed anche in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società rappresentata, chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore sig. Walter Rossi nonostante nei confronti dello stesso fosse stata comminata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia di Calcio a 5 pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.G.C.-L.N.D.;

b) nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione di tale calciatore, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Carovigno, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C1: Aradeo – Real Carovigno del 7.10.2023, Real Carovigno – Just Mola del 10.10.2023, Futsal Byre Ruvo – Real Carovigno del 14.10.2023, Cus Foggia – Real Carovigno del 28.10.2023, Real Carovigno - Grimalteam C5 dell’1.11.2023 e Futsal Andria - Real Carovigno del 4.11.2023;

- alla società A.S.D. Futura Martina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angelo Angelini e Walter Rossi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- alla società A.S.D. Real Carovigno a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Colucci e Walter Rossi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il deferimento traeva origine dalla domanda di grazia che il Sig. Walter Rossi aveva inoltrato al Presidente Federale in data 25/9/2023. Infatti, dall’analisi del sistema anagrafico federale effettuato per istruire la pratica, era risultato che il calciatore, sanzionato con la preclusione definitiva a partire dal 2016, era stato tesserato dalla s.s. 2022-2023, con due società partecipanti ai campionati organizzati dal Comitato Regionale Puglia (la ASD Futura Martina e la ASD Real Carovigno, nella quale giocava in quel momento). Tale circostanza veniva confermata dal C.R. Puglia, che trasmetteva la documentazione inerente ai due atti di tesseramento. In quella circostanza, la FIGC con propria nota 5/10/2023 osservava che la denominazione della società di militanza del Sig. Rossi (ASD Real Carovigno) era del tutto similare a quella presso cui il calciatore militava nell’anno in cui avvennero i fatti oggetto del provvedimento disciplinare (ASD Real Five Carovigno, poi decaduta dall’affiliazione), così come medesima era la località di sede legale.

Con nota del 27/10/2023 il Procuratore Federale Interregionale chiedeva svolgersi accertamenti in merito alla posizione del calciatore. Espletati gli accertamenti ed auditi i signori Angelini, Colucci e Rossi, l’attività inquirente si concludeva con la notifica in data 9/1/2024 della Comunicazione di conclusioni delle indagini, Prot.16656/303pfi23-24/PM/ag.

In data 18/1/2024 il sig. Colucci, patrocinato dall’avv. Destratis, formulava istanza di patteggiamento ex art. 126 CGS, per sé e per la società ASD Real Carovigno, effettivamente proposta il 25/1/2024, indicando la sanzione di mesi sei di inibizione, ridotta a tre per la scelta del rito e, quanto alla Società, una ammenda di 600 euro, ridotta alla metà per la scelta del rito. La Procura, preso atto della proposta, si riservava di addivenire all’accordo all’esito della comunicazione alla Procura Generale dello Sport, attesa la possibilità di formulare rilievi da parte di quest’ultima. Al riguardo, in calce all’accordo medesimo si precisava che esso avrebbe acquisito efficacia solo all’esito degli adempimenti riservati alla Procura Generale.

Con nota del 29.1.2024, Prot. n. 0657, la Procura Generale considerava non legittima, e quindi non congrua, la sanzione concordata, rilevando non essere stata valutata “in alcun modo la pluralità di condotte contestate al tesserato Andrea Colucci; allo stesso modo, la non corretta quantificazione della sanzione per il tesserato influisce sulla valutazione della correttezza della sanzione concordata con la società sportiva”, restituendo gli atti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza. Da ciò il deferimento al Tribunale Federale Territoriale.

Con decisione (qui gravata) di cui al C.U. n. 180 del 5/4/2024, il Tribunale Federale Territoriale, in riferimento al deferimento sopradescritto, così disponeva: «delibera 1) di comminare al sig. ROSSI Walter la squalifica per 3 anni; 2) di comminare al sig. Angelini Angelo l’inibizione per mesi 3; 3) di comminare al sig. Colucci Andrea l’inibizione per mesi 6; 4) di comminare alla società A.S.D. Futura Martina l’ammenda di 300,00; 5) di comminare alla società A.S.D. Real Carovigno l’ammenda di 600,00.».

Il Tribunale affermava la necessità di confermare l’obbligatorietà dell’irrogazione di adeguata sanzione, per il comportamento tenuto dai deferiti. Nel merito, affermava anche che i comportamenti tenuti denotavano particolare gravità.

Quanto al sig. Rossi afferma il primo giudice «Non sembra potersi nutrire alcun dubbio che la condotta posta in essere dal sig. Rossi, il cui invocato errore non appare scusabile in quanto evidentemente non inevitabile ed incolpevole, in quanto non supportato da un’impossibilità oggettiva o soggettiva di conoscere o comprendere la sanzione a lui inflittagli nella stagione 2015/2016, appare meritevole di censura in considerazione, d’altronde, che è emerso documentalmente, come ammesso dallo stesso sig. Rossi, che quest’ultimo, nella piena consapevolezza della vigenza della massima sanzione preclusiva irrogatagli nella stagione 2015/2016, avendo lo stesso presentato nel settembre 2023 domanda di grazia, volta ad ottenere l’estinzione della preclusione definitiva a lui comminata, ha continuato a prendere parte a gare ufficiali nelle file della ASD Real Carovigno.».

Quanto ai fatti ascritti al sig. Angelini e al sig. Colucci, il Tribunale ha ritenuto « di non poter condividere le argomentazioni difensive, atteso che la conoscibilità del Comunicato ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.-L.N.D., nel quale veniva pubblicata la sanzione della squalifica con preclusione definitiva a carico del sig. Rossi, trova il suo fondamento nell’art. 4 co. 3 C.G.S., il quale testualmente dispone: “I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. Ne deriva, pertanto, l’assoluta irrilevanza dell’inesistenza di un’anagrafe delle squalifiche o l’assenza sul portale internet ufficiale del Comitato Regionale Puglia della pubblicazione delle decisioni della competente giustizia sportiva solo a partire dalla stagione sportiva 2017/2018».

Il Tribunale rileva infine la posizione peculiare del sig. Colucci atteso che quest’ultimo, anche per sua stessa ammissione, nella stagione sportiva 2015/2016 non solo era dirigente della ASD Real Five Carovigno, squadra nella quale militava il sig. Rossi al momento dell’irrogazione della squalifica con preclusione definitiva ma che, soprattutto, il deferito era perfettamente a conoscenza dell’episodio che aveva visto coinvolto il calciatore, tanto da ricordare che “la società, in seguito all’episodio, allontanò immediatamente il tesserato sig. Rossi Walter, porgendo le scuse sia alla Federazione che all’arbitro...”.

In definitiva – concludeva allora il Tribunale - «vista l’incontestabilità dei fatti ed attesa l’impossibilità di una diversa interpretazione delle norme, confortata da una conforme e consolidata giurisprudenza che questo Collegio condivide, ne discende che le infrazioni disciplinari posti in essere dal sigg.ri ROSSI, ANGELINI e COLUCCI si riverberano sulle società di tesseramento - e cioè la ADS Real Carovigno e ASD Futura Martina.», ritenendo fondato il deferimento, ma irrogando sanzioni in misure inferiori a quelle richieste.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Territoriale, e proprio per la parte relativa alla rimodulazione delle sanzioni in senso difforme da quanto richiesto, propone ora reclamo la Procura Federale Interregionale.

Resistono con memorie i deferiti reclamati sigg.ri Walter Rossi e Andrea Colucci anche per la Società ASD Reral Carovigno, deducendo la “esagerazione” delle sanzioni mediante riproposizione delle argomentazioni contenute tanto nella memoria di richiesta di accordo del 24/1/2024, che nella memoria difensiva in primo grado, invocando in subordine i poteri dell’art. 106 CGS, e comunque chiedendo di rigettare il reclamo.

Non risultano costituiti sulla Piattaforma del Processo sportivo telematico nei termini, invece, il deferito reclamato sig. Angelo Angelini e la A.S.D. Futura Martina, benché regolarmente intimati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Procura federale interregionale si affida a due motivi di reclamo, fra loro connessi.

Secondo la Procura, il Tribunale si sarebbe discostato dalle sanzioni richieste senza motivarne la diminuzione sebbene dalle motivazioni contenute nella decisione sembrerebbe aver accolto integralmente il deferimento evidenziando con cura gli elementi di estrema gravità dei comportamenti posti in essere dai soggetti deferiti. Quindi, accanto alla carenza di motivazione (secondo motivo), la Procura contesta l’incongruità delle sanzioni e la violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività delle sanzioni.

Risponde il sig. Colucci ponendo in evidenza il profilo di “contraddittorietà” fra le contestazioni del reclamo e il precedente avallo della proposta del Colucci di patteggiamento ex art. 126 CGS, ritenuta tuttavia non congrua dalla Procura Generale dello Sport il 29.01.2024. Invocando il “legittimo affidamento”, la “buona fede” e l’esagerazione delle sanzioni irrogate per “errore sulla quantificazione commesso dal TFT”, chiede applicarsi la continuazione, il cumulo giuridico, ed in ogni caso le attenuanti ex art. 13 CGS, idonee a riformare ai sensi dell’art. 106 CGS, la decisione del TNF con applicazione di sanzioni minime.

Il sig. Rossi, dal canto suo, pur ammettendo la gravità delle condotte poste in essere, evidenzia come all’epoca dei fatti sanzionati con la squalifica per cinque anni e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria, avesse meno di vent’anni, e che da allora ha tenuto comportamenti esemplari, sottolineando che la funzione rieducativa delle sanzioni irrogategli ha sortito i propri effetti. Anche in tale caso, chiede ai sensi dell’art. 106 CGS, che la decisione del TFT sia riformata con applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 CGS, in specie concedendo una possibilità al giovane, già duramente sanzionato, di poter proporre in futuro domanda di grazia.

In data 08.05.2024 si è tenuta l’udienza collegiale dinanzi alla Terza Sezione, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

Il reclamo va accolto, seppur parzialmente.

Nel merito del reclamo, la decisione del Tribunale di primo grado merita di essere riformata nei sensi di quanto di seguito esposto. Deve in particolare essere riformata la decisione impugnata con riguardo ai deferiti Walter Rossi e Andrea Colucci, oltre alla società ASD Real Carovigno. Deve essere invece confermata – per le ragioni che si diranno – con riguardo al sig. Angelo Angelini e alla Società ASD Futura Martina.

E’ in effetti presente agli atti una serie rilevante di elementi probatori gravi, precisi e concordanti che depongono – in particolare nei confronti dei deferiti Rossi e Colucci – nel senso della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36, comma 6, e 39, comma 1, delle N.O.I.F.

Le violazioni contestate, dunque, appaiono provate e difficilmente discutibili proprio in punto di fatto. Tanto, nella ricostruzione operata dal Tribunale territoriale, emerge con chiarezza («Il Collegio, visti i capi di incolpazione a carico dei soggetti deferiti, supportati da adeguata documentazione probatoria, ritiene di dover confermare l’obbligatorietà dell’irrogazione di adeguata sanzione, per il comportamento dagli stessi tenuto. (…) Con riferimento ai fatti ascritti al sig. ROSSI Walter ritiene questo Collegio che il comportamento del tesserato non trovi giustificazione alcuna (…) quest’ultimo, nella piena consapevolezza della vigenza della massima sanzione preclusiva irrogatagli nella stagione 2015/2016, avendo lo stesso presentato nel settembre 2023 domanda di grazia, volta ad ottenere l’estinzione della preclusione definitiva a lui comminata, ha continuato a prendere parte a gare ufficiali nelle file della ASD Real Carovigno. (…). Con riferimento ai fatti ascritti al sig. ANGELINI Angelo e al sig. COLUCCI Andrea ritiene questo Collegio di non poter condividere né le argomentazioni difensive articolate dal difensore del sig. COLUCCI né quelle del sig. ANGELINI, atteso che la conoscibilità del Comunicato ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.-L.N.D., nel quale veniva pubblicata la sanzione della squalifica con preclusione definitiva a carico del sig. ROSSI Walter, trova il suo fondamento nell’art. 4 co. 3 C.G.S., il quale testualmente dispone: “I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. Ne deriva, pertanto, l’assoluta irrilevanza dell’inesistenza di un’anagrafe delle squalifiche o l’assenza sul portale internet ufficiale del Comitato Regionale Puglia della pubblicazione delle decisioni della competente giustizia sportiva solo a partire dalla stagione sportiva 2017/2018 atteso che, come detto, la sussistenza dell’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti impone la loro osservanza e la conseguente conoscibilità da parte di tutti i soggetti rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale. (…) Con riferimento alla posizione del sig. COLUCCI invece, quest’ultimo, anche per sua stessa ammissione, nella stagione sportiva 2015/2016 non solo era dirigente della ASD REAL FIVE, squadra nella quale militava il sig. ROSSI Walter al momento dell’irrogazione della squalifica con preclusione definitiva ma che, soprattutto, il deferito era perfettamentea conoscenza dell’episodio cheaveva visto coinvolto il calciatore, tanto da ricordare che “la società, inseguito all’episodio, allontanò immediatamente il tesserato sig. Rossi Walter, porgendo le scuse sia alla Federazione che all’arbitro...»). salvo poi disallineare il decisum rendendo contraddittorio l’iter argomentativo seguito, e dunque carente nelle motivazioni relative alla quantificazione delle sanzioni in misura difforme dalle richieste contenute nell’atto di deferimento.

Contesta dunque la Procura la violazione del principio generale di afflittività delle sanzioni per incongruità e carenza di motivazione, poiché le violazioni contestate assumono particolare rilievo nell’ordinamento sportivo. In specie l’art. 4, comma 1, CGS (Doveri di lealtà, correttezza e probità), si connota, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, detta disposizione non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una “clausola generale” al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta. I principi di correttezza e lealtà sportiva rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi (cfr. CFA, sezione I, n. 682022/2023). La disposizione, la cui violazione è stata formalmente contestata ai deferiti rileva in maniera pregnante nel presente giudizio in ordine al quantum della sanzione, che non può avere “natura e funzione residuale”, ma come ripetutamente chiarito da questa Corte: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (cfr. CFA, S.U., n. 90- 2022/2023; sez. I, n. 52-2022/2023; S.U., n. 1102022-2023).

Ora non essendo dubbia l’oggettiva gravità dei fatti, va affrontato il tema dell’afflittività delle sanzioni sportive, principio ritenuto dalla Procura violato.

A tal riguardo va detto che le sanzioni afflittive (cfr. Cons. St., 24/6/2020, n. 4068), sono quelle definite dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha contributo a configurare uno statuto di regole fondato su garanzie convenzionali di natura sostanziale e processuale (artt. 6 e 7). I criteri per individuare tale tipologia di sanzioni sono costituiti: i) dalla qualificazione giuridica dell’illecito; ii) dalla natura dell’illecito, desunta dall’ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede (deve essere rivolto alla generalità dei consociati) e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; iii) dal grado di severità della sanzione, che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Bassi).

Il principio va poi temperato con quello di proporzionalità, sempre di derivazione europea, che impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, e di ragionevolezza quale criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, S.U. n. 67-2022/2023).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le sanzioni da applicare al caso in esame debbano essere diversificate, come statuito anche dal Giudice di prime cure, ma in diversa misura.

In particolare, in accoglimento della richiesta della Procura Interregionale, la condotta posta in essere dal sig. Rossi Walter è meritevole della sanzione della squalifica per anni 5, in ciò riformando la decisione del TFT reclamata.

Si ritiene, invece, di non aderire alla richiesta della PFI quanto alla ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per le seguenti ragioni.

Se è vero che la sanzione deve essere afflittiva, secondo i principi sopra menzionati, essa deve anche avere carattere rieducativo e deve essere decisa dal giudice con proporzionalità e ragionevolezza. La funzione di rieducazione di una pena si prefigge l'obiettivo di far acquisire al reo i valori fondamentali della convivenza che tenda al suo reinserimento sociale emendando i comportamenti futuri da quelli puniti.

Ciò detto, temperando la necessaria afflittività con il principio di ragionevolezza e proporzionalità, non può obliterarsi che il calciatore Walter Rossi fu squalificato il 14.01.2016, quando aveva meno di vent’anni per un fatto certo gravissimo ai danni di un giudice di gara, per il quale, tuttavia, non fu mai avviato procedimento penale. La sanzione fu particolarmente severa, ricevendo il giovane la squalifica per 5 anni e l’ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, la vecchia “radiazione”, per intenderci. Tale grave sanzione non fu mai oggetto di scrutinio nel merito a causa di questioni preliminari di rito (tardività, giurisdizione), e, dunque, è divenuta definitiva. Considerando, dunque, che lo scopo della sanzione nell’ordinamento sportivo è esaltare la funzione rieducativa della pena, va detto che nel diritto penale sono previsti trattamenti differenziati, sia del rito che della pena, per la fascia che va dai diciotto ai ventuno anni, proprio al fine di favorirne il reinserimento nella vita sociale. Nel diritto sportivo, oltre a non essere prevista una età minima per essere giudicabili, la scelta della sanzione, sia nella specie che nella misura, è lasciata ai singoli organi giudicanti. Quindi il Rossi si trovava nella fascia differenziale diciottoventi anni e, a detto giovane, non può essere pregiudizialmente preclusa la possibilità futura di ottenere la grazia.

Già il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto con una pronuncia, la n. 3 del 3 dicembre 2014 stabilendo che: “(…) deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena, affermato dall’art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l’ordinamento accorda all’infanzia e alla gioventù, ai sensi dell’art. 31, comma 2, Cost..”. Tale sentenza riguarda la vicenda di un giovane pallanuotista che, all’epoca dei fatti, era stato sanzionato dalla Commissione Federale D’Appello della FIN – Federazione Italiana nuoto con la squalifica di 6 mesi alla partecipazione di un campionato, oltre a diffidarlo dal porre in essere comportamenti analoghi a quello per il quale era stato sanzionato. Il principio enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nella citata decisione è ben radicato nel nostro ordinamento tanto che la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l’articolo 27, comma 3, Cost. in base al quale “Le pene (…) devono tendere alla rieducazione del condannato” e l’articolo 31, comma 2, Cost. per il quale “La Repubblica (…) Protegge (…) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” – nel senso che tali norme impongono “una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale ..” (cfr., Corte Cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994).

Sulla base della documentazione prodotta dalla difesa del sig. Walter Rossi, emerge come egli, dopo la squalifica e la preclusione, abbia avviato e perseguito un comportamento virtuoso, connotato dal commendevole impegno nel “sociale”. Pur a fronte del comportamento oggetto dell’odierna vicenda giudiziale, ascrivibile ad una malintesa passione sportiva, non è contestato che nelle 27 partite (irregolarmente) disputate il Rossi non abbia subito alcun provvedimento sanzionatorio, neppure lievissimo.

Dunque, con riguardo al sig. Walter Rossi, la sanzione richiesta con reclamo dalla Procura Federale Interregionale pare a questo Collegio sproporzionata e irragionevole nella parte in cui chiede una ulteriore preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, al fine di interdire al calciatore l’accesso futuro ad istituti premianti, al riconoscimento dei quali potrà invece concorrere la continuità di comportamenti che valorizzino una mutata personalità, orientata a ripudio di condotte violente e irregolari.

Osserva, al riguardo, la Corte che la richiesta della Procura federale Interregionale, tesa a rendere tendenzialmente permanente la sanzione irrogata per comportamenti tenuti nella fascia d’età soggetta nell’ordinamento generale ad un trattamento differenziato, pare anche confliggente con l’art. 3 CEDU che vieta la c.d. pena perpetua in presenza di condotte rivelatrici di un convinto e pieno ravvedimento.

In tale cornice, ritiene il Collegio di irrogare la sola sanzione di 5 anni di squalifica, che, vista la violazione posta in essere e la gravità comprovata in atti così come riconosciuta dal TFT, appare congrua a sanzionare il comportamento elusivo della preclusione al tesseramento, perpetrato dal Rossi in età più matura, imponendosi, nell’ottica suddetta, un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo reinserimento maturo nel consorzio sociale.

Con riferimento ai fatti ascritti al sig. ANGELINI Angelo e al sig. COLUCCI Andrea.

Il TFT ha argomentato di non poter condividere né le argomentazioni difensive articolate dal difensore del sig. Colucci né quelle del sig. Angelini, “atteso che la conoscibilità del Comunicato ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.L.N.D., (...), trova il suo fondamento nell’art. 4 co. 3 C.G.S., il quale testualmente dispone: “I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. Distingue, poi, il Colucci dall’Angelini sia nei comportamenti che nelle sanzioni, con riflesso sulle rispettive compagini, applicando sanzioni inferiori rispetto a quelle richieste dalla Procura senza specificare quali esimenti o altri benefici abbia considerato ai fini della diminuzione.

Ne deriva che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale, questo Collegio, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, ritiene di dover distinguere le posizioni del sig. Angelini, e per l’effetto della Società dal medesimo presieduta, da quella del sig. Colucci, e per l’effetto della Società dal medesimo presieduta, in applicazione del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione.

In merito alla posizione del Sig. Angelo Angelini, il reclamo della PF adduce, quali circostanze idonee a comprovare la piena consapevolezza del fatto ostativo al tesseramento del Rossi, la conoscenza personale del calciatore e l’eco mediatica dei fatti occorsi.

Con riguardo a quest’ultima la Corte osserva che in atti non è stata offerta dalla reclamante alcuna dimostrazione della diffusione mediatica dei fatti, fermo restando che l’eventuale informazione sull’episodio derivante da notizie di stampa o dal web resta estranea alla nozione del notorio, il cui rigore interpretativo trova giustificazione proprio nel fatto che esso si sia affermato nelle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Ne deriva che l’asserita “eco mediatica dei fatti” non è idonea a conferire alla inibizione e alla sua efficacia definitamente ostativa quel valore proprio di notorietà che possa produrre l’effetto, per la parte reclamante, di godere dello svincolo dall’onere di fornire prova dell’effettiva conoscenza da parte dell’Angelini delle suindicate circostanze.

La Suprema Corte (n. 4951/2017) ha precisato che non rappresentano fatto notorio le informazioni tratte dal web, atteso che: “la circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé “notoria” l’informazione” (nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, il fatto stesso che si rendano necessarie delle ricerche su Internet per acquisire le informazioni “rende ispo facto evidente che non si tratta di un fatto notorio”).

Si deve, quindi, escludere la possibilità di fondare la responsabilità dell’Angelini su una presunta conoscenza dei fatti acquisita dai mezzi di informazione.

Quanto alla conoscenza personale del Rossi, nel corso dell’audizione del 9/11/2023, l’Angelini ha dichiarato di essersi sempre occupato di settori giovanili, di aver sporadicamente iscritto una squadra di calcio a cinque nei campionati federali e di aver conosciuto il sig. Rossi solo al momento del tesseramento nel 2022 in quanto presentato da un altro tesserato. Il deferito ha arche dichiarato di non essere al corrente di ciò che accadde nel 2016 in altra società sportiva al calciatore in questione, né che la Corte Sportiva d’appello avesse dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Rossi rendendo definitiva la condanna inflittagli.

A fronte di tali affermazioni, la cui validità non è inficiata da contrari elementi di prova, la Corte ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento e che sul punto debba trovare conferma la sanzione irrogata all’Angelini dal Tribunale Federale territoriale (non reclamata e divenuta inoppugnabile), alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, in quanto proporzionata alla condotta negligente imputabile all’Angelini (aver richiesto il tesseramento in assenza di previa verifica sulla effettiva posizione del calciatore, in violazione del dovere di informazione).

La sanzione riverbera i propri effetti sulla Società ASD Futura Martina, che pertanto risulta confermata, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con riferimento alla posizione del sig. Andrea Colucci.

Diversa è la posizione del sig. Colucci. Quest’ultimo, anche per sua stessa ammissione, nella stagione sportiva 2015/2016 non solo era dirigente della ASD Real Five Carovigno - squadra nella quale militava il sig. Rossi Walter al momento dell’irrogazione della squalifica con preclusione definitiva - ma, soprattutto, il deferito ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza dell’episodio che aveva visto coinvolto il calciatore, tanto da ricordare che “la società, in seguito all’episodio, allontanò immediatamente il tesserato sig. Rossi Walter, porgendo le scuse sia alla Federazione che all’arbitro...”.

Sul punto il Tribunale Federale ha correttamente rilevato “l’assoluta irrilevanza dell’inesistenza di un’anagrafe delle squalifiche o l’assenza sul portale internet ufficiale del Comitato Regionale Puglia della pubblicazione delle decisioni della competente giustizia sportiva solo a partire dalla stagione sportiva 2017/2018 atteso che, comedetto, la sussistenza dell’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti impone la loro osservanza e la conseguente conoscibilità da parte di tutti i soggetti rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale.”. Di conseguenza non può essere invocato né il legittimo affidamento, né la buona fede di cui alle difese del Colucci, proprio alla luce della pregressa conoscenza dell’episodio sanzionato con la preclusione alla permanenza ex art. 19, terzo comma, CGS previgente.

Così come è inconferente l’eccezione di contraddittorietà nell’atteggiamento della Procura Federale Interregionale della FIGC, accusata di aver dapprima prestato il consenso alla proposta di patteggiamento ex art. 126 CGS, e poi di aver “repentinamente cambiato idea” in conseguenza della non condivisione della Procura Generale dello Sport.

La Procura Generale, in relazione alla richiesta della parte di applicazione di sanzioni ex art. 126 CGS, ha rilevato che la sanzione proposta non appariva legittima, e quindi congrua, non essendo stata valutata in alcun modo la pluralità di condotte contestate al tesserato Andrea Colucci, con i connessi riflessi sulla correttezza della sanzione concordata con la società sportiva.

Orbene, si è in presenza di una proposta di accordo, sorto d’impulso della parte interessata ma non perfezionato, il cui contenuto non vincola la Procura a rimanere fedele alle valutazioni espresse circa la congruità delle sanzioni indicate nella proposta, ma richiede una nuova valutazione in conformità alle osservazioni espresse dall’Organo federale competente, che non può ovviamente consistere nell’applicazione della medesima sanzione già ritenuta incongrua quanto alla misura base. Né si può equiparare la proposta di patteggiamento ad un parametro di partenza per definire la misura della sanzione, traendone indebitamente argomento ai fini di contestarne la misura stessa.

Pertanto, in accoglimento dei rilievi svolti dalla reclamante, il Collegio ritiene che la condotta illecita posta in essere dal sig. Colucci, alla luce delle suesposte considerazioni, sia meritevole della sanzione dell’inibizione per 1 anno. La sanzione riverbera i propri effetti sulla Società ASD Real Carovigno, che pertanto risulta rimodulata in 1.000 (mille) per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ragioni di giustizia, anche sostanziale, impongono, quindi, l’accoglimento parziale del reclamo in base a quanto esposto nella motivazione che precede.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il C.U. n. 180 del 5.4.2024, irroga:

- al sig. Walter Rossi: squalifica per anni 5 (cinque);

- al sig. Andrea Colucci: inibizione per anni 1 (uno);

- alla società A.S.D. Real Carovigno: ammenda di euro 1000,00 (mille/00).

 

Conferma nel resto la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Puglia Com. Uff. n. 180 del 5.04.2024.

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Trentini                                                  Domenico Giordano

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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