F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 001/TFN – SD del 3 Luglio 2023 (motivazioni) – Ricorso dell’Avv. Giuseppe Fonisto del 29 maggio 2023 – Reg. Prot. 191/TFN-SD

Decisione/0225/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0178/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Valentina Ramella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23181/414pf2324/GC/GR/ff del 15 marzo 2024 nei confronti dei sigg.ri Enrico Landi, Stefano Valentini, Federico Barbini e della società ASD Tirreno Sansa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. 23181/414pf23-24/GC/GR/ff del 13 marzo 2024, depositato il 15 marzo 2024, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Enrico Landi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tirreno Sansa: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Federico Barbini, di svolgere di fatto nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, l’attività di allenatore sia durante le gare ufficiali sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società A.S.D. Tirreno Sansa per le categorie Under 14 e Under 16 regionali, unitamente ed al posto dell’allenatore abilitato sig. Stefano Valentini, benché il sig. Barbini non sia iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

- il sig. Stefano Valentini, all’epoca dei fatti allenatore tesserato con la società A.S.D. Tirreno Sansa: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito ed essersi avvalso dell’attività del sig. Federico Barbini, il quale ha svolto nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024 l’attività di allenatore di fatto sia durante le gare ufficiali sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società A.S.D. Tirreno Sansa per le categorie Under 14 e Under 16 regionali, sia unitamente che al proprio posto, benché il sig. Barbini non sia iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

- il sig. Federico Barbini, all’epoca dei fatti dirigente-allenatore tesserato con la società A.S.D. Tirreno Sansa: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, l’attività di allenatore di fatto sia durante le gare ufficiali sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società A.S.D. Tirreno Sansa per le categorie Under 14 e Under 16 regionali, unitamente e al posto dell’allenatore abilitato sig. Stefano Valentini, benché il sig. Barbini non sia iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

- la società A.S.D. Tirreno Sansa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Landi, Stefano Valentini e Federico Barbini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale con e-mail del 30.10.2023, con la quale venivano segnalati dal Settore Tecnico della FIGC (informato dal Gruppo Regionale Lazio dell’AIAC) comportamenti irregolari posti in essere dal sig. Barbini, dirigente tesserato con la società A.S.D. Tirreno Sansa, per essersi avvalso dell’attività di prestanome del tecnico Stefano Valentini – UEFA B cod.117.347 - dotato della necessaria abilitazione per la conduzione tecnica della società ASD Tirreno Sansa. Alla segnalazione veniva allegato l’organigramma “AGONISTICA” pubblicato sulla pagina Facebook della società ove venivano indicati come “MISTER U14: VALENTINI STEFANO/BARBINI FEDERICO”, oltre a diversi articoli di stampa che indicavano il Barbini come allenatore della società insieme al Valentini.

In fase di indagini venivano auditi Stefano Valentini, allenatore tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa, Federico Barbini, dirigente tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa, Enrico Landi, Presidente della società A.S.D. Tirreno Sansa, Davide Sentinelli, Direttore Sportivo tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa, Christian Camplese, calciatore tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa, i quali confermavano una collaborazione stabile tra il tecnico tesserato Valentini ed il sig. Barbini per le gare e gli allenamenti della squadra under 14, sebbene quest’ultimo sprovvisto del patentino di allenatore UEFA B.

Venivano acquisite agli atti di indagine le schede di tesseramento della società comprovanti il tesseramento di Federico Barbini quale Dirigente-Allenatore, nonché la distinta di gara ASD Pro Calcio Tor Sapienza – ASD Tirreno Sansa del 01/04/2023 in cui il Barbini veniva inserito come “Massaggiatore”.

Esperita l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 02.02.2024, la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini ai sigg.ri Landi, Valentini e Barbini nonché alla società ASD Tirreno Sansa.

In data 16.02.2024 il Presidente Enrico Landi faceva pervenire alla Procura Federale una memoria difensiva con richiesta di archiviazione sottoscritta congiuntamente dai tre deferiti ove veniva sottolineato il ruolo del Barbini di collaboratore in affiancamento all’allenatore Valentini e quale mero esecutore delle indicazioni tecniche da quest’ultimo fornite tanto in gara quanto in allenamento.

In data 15.03.2024 la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto ai sigg.ri Landi, Valentini e Barbini nonché alla società ASD Tirreno Sansa.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza dell’11.04.2024 il Tribunale, rilevato che l'avviso di convocazione era stato comunicato ai sigg.ri Enrico Landi e Federico Barbini senza il rispetto del termine di comparizione, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9 maggio 2024.

All’udienza del 09.5.2024, svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2023, risultavano presenti in collegamento da remoto l’Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Stefano Valentini in proprio. Nessuno per le altre parti deferite.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Enrico Landi, mesi 6 di inibizione;

- per il sig. Stefano Valentini, mesi 6 di squalifica;

- per il sig. Federico Barbini, mesi 6 di inibizione;

- per la società ASD Tirreno Sansa, euro 600,00 di ammenda.

Prendeva la parola il sig. Valentini, il quale, con riferimento alla contestazione, evidenziava come il portale dei tesseramenti FIGC consenta di tesserare con la qualifica di “dirigente-allenatore” anche soggetti non abilitati, nonché come sia prassi comune nel settore dilettantistico avvalersi di collaboratori in attesa di abilitazione da parte del competente Settore Tecnico, ferma la presenza di tecnico abilitato come nel caso di specie.

La decisione

L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione, da parte dei deferiti, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF per avere consentito al sig. Barbini Federico - privo di abilitazione del Settore Tecnico e ciò nonostante tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa ambiguamente come dirigente-allenatore – di svolgere nelle stagioni sportive 2022-2023 e 20232024, l’attività di allenatore di fatto sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della medesima società A.S.D. Tirreno Sansa per le categorie Under 14 e Under 16 regionali, unitamente all’allenatore abilitato della società sig. Stefano Valentini.In particolare, l’art. 23 comma 1 delle NOIF, rubricato “I tecnici” prevede che “1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” mentre il sig. Barbini, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione – fatti confermati nei tratti salienti dagli stessi deferiti in sede di audizione e di memoria difensiva - non risultava iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico federale.

Per quanto concerne, nello specifico, la posizione dell’allenatore Valentini, avvalsosi in maniera duratura e stabile delle prestazioni del Barbini sia in gara che in allenamento, pur consapevole della mancanza del titolo abilitante allo svolgimento di tale attività, si configura la violazione del contestato art. 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, rubricato “Norme di comportamento” nella parte in cui prevede che “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”.

Le menzionate disposizioni risultano, quindi, pacificamente violate dai soggetti deferiti in quanto i documenti acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale, nonché le stesse dichiarazioni rese, ne comprovano l’inosservanza.

Lo stesso Mister Valentini in sede di audizione ha dichiarato “ Preciso che mi avvalgo della collaborazione del tesserato dirigente/allenatore Federico Barbini sprovvisto del patentino di allenatore UEFA B. Dichiaro che Federico Barbini durante le gare, autorizzato dal sottoscritto spesso ha dato disposizioni di gioco ai calciatori alzandosi in piedi nell'area tecnica… Dichiaro che d'intesa con il Presidente della società Tirreno Sansa Enrico Landi ho concordato la scelta del mio collaboratore tecnico Federico Barbini.”.

Nello stesso senso le dichiarazioni acquisite dal sig. Barbini: “Mr Valentini mi ha consegnato ad inizio stagione sportiva 2022/23 un programma di allenamento che faccio svolgere ai calciatori durante la settimana su indicazione di mr. Valentini presente anch'egli sul terreno di gioco. Dichiaro che in assenza di mr. Valentini avvenuto una sola volta, mi sono occupato su sua delega di far svolgere ugualmente l'allenamento dei calciatori… Dichiaro che durante le partite mi alterno con mr. Valentini nel dare disposizioni tecniche ai giocatori”.

Nel caso in esame risulta, pertanto, dalla esperita istruttoria versata in atti che il sig. Barbini ha svolto in maniera stabile e continuativa attività come allenatore sebbene privo delle necessarie abilitazioni del Settore Tecnico, alternandosi con il Mister Valentini e con il consenso dei dirigenti della società ASD Tirreno Sansa, in tal modo violando l’ordinamento federale.

Incorre nella violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, il sig. Valentini per essersi avvalso dell’attività del Barbini sia nel corso delle gare ufficiali che degli allenamenti.

Incorre nella violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF il sig. Barbini per aver svolto attività di allenatore di fatto sebbene non iscritto nei ruoli del settore tecnico e non abilitato alla conduzione tecnica.

Incorre nella violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma 1 delle NOIF, il Presidente della società Enrico Landi per aver consentito lo svolgimento dell’attività di allenatore in assenza delle prescritte abilitazioni federali.

Dei fatti ascritti al Presidente e legale rappresentante della società, al dirigente ed al tecnico, risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, co. 1 e 2, CGS anche la società di appartenenza e di riferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Enrico Landi, mesi 3 (tre) inibizione;

- per il sig. Stefano Valentini, mesi 3 (tre) squalifica;

- per il sig. Federico Barbini, mesi 3 (tre) inibizione;

- per la società ASD Tirreno Sansa, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 17 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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