F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0225/CSA pubblicata del 17 Maggio 2024 – Villa Valle SSD ARL

Decisione/0225/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0307/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0307/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Villa Valle SSD ARL, in data 24 aprile 2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23 aprile 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 2 maggio 2024, il dott.  Agostino Chiappiniello; udito il sig. Dario Silini, segretario della società reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Villa Valle SSD ARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Daniel Offredi dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23 aprile 2024, in relazione alla gara Villa Valle/Legnano del 21 aprile 2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone B.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere trattenuto per il collo il calciatore Bagatini Tulio, n. 6 della società Legnano, esclamando le seguenti parole: sei una scimmia”.

La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Daniel Offredi, non abbia posto in essere una condotta violenta e non abbia trattenuto per il collo il calciatore del Legnano, sig. Bagatini Tullio, essendosi piuttosto avvicinato dalla panchina ad un calciatore della propria squadra che aveva subito un fallo molto grave, al fine di sincerarsi delle sue condizioni di salute.

La reclamante rappresenta che, probabilmente l’arbitro ha confuso il calciatore Daniel Offredi con l’accompagnatore della società, sig. Mostosi Ivano, il quale nell’occasione appoggiava le mani sulle spalle del calciatore Bagatini Tulio dicendogli di stare calmo, tentando, quindi, di rasserenare l’ambiente.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Daniel Offredi.

Nel corso dell’udienza è stato udito il sig. Dario Silini Segretario della Società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Il Collegio rileva che, nella fattispecie, il comportamento del calciatore Offredi debba essere sanzionato quale condotta gravemente antisportiva, non essendo ravvisabili i connotati della violenza, con conseguente riduzione della squalifica inflitta da tre a due le giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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