F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0226/CSA pubblicata del 17 Maggio 2024 – SSSARL Tivoli Calcio 1919

Decisione/0226/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0310/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0310/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSSARL Tivoli Calcio 1919 in data 27.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.05.2024, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante; è presente, altresì, il Presidente Sig.ra Patrizia Diodati.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSSARL Tivoli Calcio 1919 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Ruci Alessio in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone F,  Tivoli Calcio 1919 - Avezzano Calcio del 21.04.2024 (cfr. Com. Uff. n.  124 del 02.04.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Ruci Alessio la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A."

La società reclamante, anche mediante l'intervento in udienza dell'avv. Rodella, ha proposto una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata negli atti ufficiali, sostenendo che il calciatore, nervoso e amareggiato per la mancata concessione di un calcio di rigore a favore della propria squadra, avrebbe pronunciato le frasi in questione recriminando ad alta voce con sé stesso.

La società reclamante, inoltre, ha lamentato la mancata corrispondenza tra il provvedimento del Giudice sportivo ed il referto arbitrale in ordine all'episodio dal quale è derivata la sanzione della squalifica, nonché l'abnormità del provvedimento sanzionatorio, per le sue conseguenze in capo alla società, concludendo con la richiesta di ridurre la sanzione a due giornate o, in subordine, rideterminarla nella misura ritenuta di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 2 maggio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta "Lo stesso protestava chiedendo la concessione di un cdr, pronunciando la seguente frase 'come cazzo hai fatto a non vederlo, sei vergognoso".

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario allegati dal reclamante, costituiscono il perimetro nel quale la Corte è chiamata ad esprimere le sue valutazioni.

Nè possono assumere rilevanza nel presente giudizio le argomentazioni relative all'importanza della gara per la società reclamante, perché, trattandosi di stati d’animo soggettivi, peraltro generalmente ricorrenti nella disputa di gare a fine stagione sportiva, esse sono evidentemente inidonee a configurare una circostanza attenuante e meno che mai esimente. Anche la eccepita discrepanza tra il referto arbitrale ed il provvedimento del Giudice Sportivo appare irrilevante, trattandosi di palese errore materiale.

Pertanto, alla luce della indubbia natura irriguardosa della frase pronunciata nei confronti dell’arbitro, per come chiaramente da questi refertato, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in misura pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, al calciatore Ruci Alessio appare congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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