F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0229/CSA pubblicata del 20 Maggio 2024 – S.S.D. Avezzano Calcio a r.l.

Decisione/0229/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0301/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0301/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio a r.l. in data 22.04.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 120 del 16.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 2 maggio 2024, l’Avv. Stefano Agamennone e udito il Sig. Andrea Pecorelli, Presidente della società reclamante.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Avezzano Calcio a r.l. in data 22.04.2024 ha proposto reclamo avverso le sanzioni: - ammenda di 2.500,00 alla reclamante; - squalifica per quattro giornate effettive  di gara inflitta all’allenatore Pagliarini Mirko, comminate  dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone F Avezzano Calcio a r.l. del 14/04/2024

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: - alla società “ Per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato alcuni sputi che colpivano un tesserato della società avversaria. Per essere inoltre, propri tesserati non autorizzati entrati sul terreno di gioco da un cancello lasciato aperto” - all’allenatore Pagliarini Mirko “Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “ in via principale la cancellazione della squalifica al tecnico Pagliarini e successiva eventuale squalifica per Enzo Agliano e l’annullamento dell’ammenda di 2.500,00; in via subordinata una  congrua riduzione della  squalifica e dell’ammenda”.

La Soc Avezzano, relativamente alla posizione di Andrea  Pagliarini, deduce nel reclamo che ci sarebbe stato uno scambio di persona, perché a pronunciare le frasi che hanno dato origine all’allontanamento dell’allenatore sarebbe stato il dirigente addetto all’arbitro, seduto in panchina. La soc Avezzano ha allegato al reclamo una dichiarazione con la quale il dirigente  sig Enzo Agliano si è assunto la paternità delle espressioni offensive rivolte all’Assistente Arbitrale.

Per quanto riguarda la sanzione di 2.500,00, la reclamante ha dedotto che propri tesserati al termine della gara erano presenti sul terreno di gioco “in segno di esultanza senza alcun gesto irriguardoso o violento verso terna arbitrale e avversari” e che “nessuno sputo è stato rivolto verso la panchina avversaria”

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 maggio 2024, il ricorso è stato   ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Per quanto riguarda la posizione del sig Mirko Pagliarini si rileva che la tesi dello “scambio di persona” non può essere presa in considerazione, perché smentita dal referto arbitrale.

L’Ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti (art. 61, comma 1, C.G.S.) e l’AA ha descritto  in maniera molto chiara la violazione contestata al tesserato “si rivolgeva nei miei confronti in modo plateale e volgare, tra le due panchine e sotto la tribuna principale, urlandola frase  ma che cazzo stai a guardà? Svegliati!”.

Per quanto riguarda le espressioni rivolte dal sig Mirko Pagliarini all’A.A., invece, ritiene la Corte che nelle stesse non debba essere ravvisato un comportamento offensivo, quanto piuttosto  una scomposta protesta, gravemente antisportiva da sanzionare, secondo il disposto dell’art 39, co 2  del C.G.S. con la squalifica per 3 giornate.

Relativamente  alla sanzione di 2,500,00 è scritto nel referto arbitrale “Alla fine del secondo tempo, dopo il fischio finale da parte dell’AE, mentre i calciatori della Società F.C. Vigor Senigallia si recavano presso la propria panchina , tifosi della Società Avezzano calcio a R.L. posizionati in tribuna proprio sopra la panchina della società F.C.Vigor Senigallia, sputavano per ben due volte colpendo  un tesserato della società F.C. Vigor Senigallia. Gli sputi erano indirizzati esclusivamente ai tesserati della società F.C. Vigor Senigallia”

Per quanto riguarda gli sputi, non può essere negato quanto riportato nel referto arbitrale, per il valore di prova privilegiata allo stesso attribuita, come sopra già evidenziato.

La presenza di propri tesserati, non autorizzati, all’interno del terreno di gioco a fine gara, invece,  deve essere valutata, a giudizio di questa Corte, con minor rigore rispetto a quanto statuito dal Giudice Sportivo.  Le persone presenti, come riportato dallo stesso Direttore di Gara, infatti, si limitavano ad esultare per l’esito favorevole del risultato conseguito dalla propria squadra, senza tenere alcun comportamento violento o anche solo minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara o degli avversari .

In considerazione di ciò, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione da 2.500,00 ad 1.500,00

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda a 1.500,00 e, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre)  giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                                                                                                                                                  

PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                                                                                                                        

Pat

Leozappa             

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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