F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0123/CFA pubblicata il 23 Maggio 2024 (motivazioni) – Presidente federale/Sig. Mohamed Chaib Bilal-A.P.D. Fonte Bel Verde

Decisione/0123/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0120/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vincenzo Barbieri – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Salvatore Casula – Componente

Salvatore Lombardo Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0120/CFA/2023-2024, proposto dal Presidente federale in data 15 aprile 2024,

contro

Sig. Mohamed Chaib Bilal e la Società A.P.D. Fonte Bel Verde,

per la riforma della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Toscana, di cui al C.U. n. 53 del 15 febbraio 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 14.05.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Salvatore Lombardo; nessuno è comparso per il reclamante, per il sig. Mohamed Chaib Bilal e per la società APD Fonte Bel Verde.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 15 aprile 2024, il Presidente pro tempore della F.I.G.C. ha proposto reclamo ex art. 102 C.G.S. avverso la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Toscana, di cui al C.U. n. 53 del 15 febbraio 2024, relativa alla sanzione irrogata al tesserato Mohamed Chaib Bilal, per il comportamento tenuto in occasione della gara S.P. Acquaviva ASD APD Fonte Bel Verde del 21 gennaio 2024;

Nel detto reclamo il Presidente della FIGC ha fatto presente quanto segue.

Nel corso della gara S.P. Acquaviva ASD - APD Fonte Bel Verde del 21 gennaio 2024, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R. Toscana, stagione sportiva 2023/2024, il calciatore Mohamed Chaib Bilal, al 45' del primo tempo, a seguito dell'espulsione di 2 giocatori della APD Fonte Bel Verde, dava una spinta alle spalle, con il braccio aperto, all'arbitro, facendogli compiere un paio di passi avanti, inveiva contro lo stesso e quindi mentre l'arbitro, accerchiato da numerosi calciatori e dirigenti e non riusciva a notificare i provvedimenti di espulsione, veniva spinto nuovamente, con la mano aperta sul petto, dal detto calciatore Mohamed Chaib Bilal, facendolo cadere, con il sedere a terra. Dopo questo episodio, la gara veniva sospesa definitivamente dall’arbitro (che non si trovava più nelle condizioni per continuare a dirigerla). Il direttore di gara si recava presso il Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Val Di Chiana di Montepulciano, ove veniva refertato lieve trauma lombosacrale, con una prognosi di tre giorni clinici, prescrivendo riposo ed antidolorifici.

Il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana, acquisiti gli atti ufficiali e la certificazione medico ospedaliera di cui sopra, infliggeva, per la condotta violenta tenuta nei confronti del d.g., al calciatore Mohamed Chaib Bilal, la sanzione della squalifica fino a tutto il 25 gennaio 2028 (4 anni), ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 35 CGS, comminando, altresì, le sanzioni amministrative di cui al comma sette dell'art.35.

La Corte sportiva d’appello territoriale del Comitato regionale Toscana, con la decisione oggetto della presente impugnativa, tenuto conto del comportamento del tesserato e delle motivazioni addotte nel reclamo dalla società APD Fonte Bel Verde, accogliendo parzialmente il reclamo, riduceva la sanzione, squalificando il calciatore per un anno e cioè fino al 25 gennaio 2025, poiché "le lesioni supposte sono, se non proprio inesistenti, quantomeno dubbie e non accertate dall'Ospedale"; riteneva, quindi di non applicare il disposto dall'art. 35, comma 4, in riferimento al comma 1, ma soltanto l'art. 1 (rectius: commi 1-2) che comportano una sanzione minima di un anno (rectius: due anni ai sensi del C.U FIGC n. 165/A del 20/4/2023).

Il Presidente FIGC ritenendo che "i fatti di cui è causa rientrano nella fattispecie di cui all'art. 35, comma 4, CGS" e che pertanto quanto deliberato dalla Corte sportiva d’appello territoriale del Comitato regionale Toscana "si pone in contrasto con quanto sancito dal detto articolo", ha proposto reclamo ai sensi dell’art.102 CGS", contestando la violazione e falsa applicazione dell' art. 35, comma 4, e conseguentemente la mancata applicazione del comma 7 dello stesso articolo del  Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.

In data 14 maggio 2024 si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per come richiamato anche dal ricorrente e per come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte “L’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo" (ex multis: CFA, SS.UU., n. 73/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 75/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 76/2023-2024).

Proprio a tutela di ciò ed a seguito di sempre più numerosi casi di aggressione nei confronti degli arbitri, il legislatore sportivo, con il Codice del 2019, è intervenuto, prevedendo un articolo specifico - art. 35 CGS, Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara - ed inoltre, con altri interventi (per ultimo con la novella introdotta con il C.U. FIGC 165/A del 20 aprile 2023) ha inasprito le sanzioni.

L'art. 35, comma 1, prevede: "Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata di una volontaria aggressività..."; il comma 4 "i calciatori ed i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria, sono puniti con la sanzione minima di quattro anni di squalifica."

Dalla lettura dei documenti del procedimento, emerge che il calciatore Mohamed Chaib Bilal, al 45' del primo tempo, a seguito dell'espulsione di 2 giocatori della APD Fonte Bel Verde, dava una spinta alle spalle, con il braccio aperto, all'arbitro, facendogli compiere un paio di passi avanti, inveiva contro lo stesso e quindi, mentre l'arbitro era accerchiato da numerosi calciatori e dirigenti e non riusciva a notificare i provvedimenti di espulsione, veniva spinto nuovamente, con la mano aperta sul petto, dal detto calciatore Mohamed Chaib Bilal, facendolo cadere con il sedere a terra. Dopo questo episodio, la gara veniva sospesa definitivamente dall’arbitro, che non si trovava più nelle condizioni per continuare a dirigerla. Il direttore di gara si recava presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Val Di Chiana di Montepulciano, ove veniva refertato lieve trauma lombosacrale, con una prognosi di tre giorni clinici, prescrivendo riposo ed antidolorifici.

Che la condotta del Mohamed Chaib Bilal sia violenta avendo posto in essere un'azione impetuosa e incontrollata, per più volte, connotata da volontaria aggressività, è comprovata da quanto risulta dagli atti e su ciò concordano sia il Giudice sportivo che la Corte sportiva di appello territoriale presso il C.R. Toscana.

Quest'ultima però, nella decisione impugnata, non ritiene che debba applicarsi il comma 4 ma soltanto il comma 2 dell'art. 35 CGS che, tra l'altro, sanziona, erroneamente, con un anno di squalifica mentre il minimo edittale è di due anni (novella C.U. FIGC n. 165/A del 20/4/2023) perché ritiene che il referto ospedaliero non sia ben stilato e che pertanto "non si evinca la lesione riportata né quale parte del corpo del DG sia stata interessata dall'atto violento  e che le lesioni supposte sono se non proprio inesistenti quantomeno dubbie".

Le argomentazioni della Corte sportiva di appello territoriale presso il C.R. Toscana non possono essere condivise.

Al riguardo va premesso che, secondo il costante orientamento in materia, il sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali – quali quelli che si esprimono in  referti medici - è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice.

Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell’opinabilità. (ex multis: Consiglio di Stato, sez. II, n. 2458/2021).

Il che non è nel caso in esame, là dove si evidenzia che nel referto non sussiste alcun travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza.

In ogni caso, nel verbale di Pronto soccorso dell'Ospedale, anche se, in diversa collocazione, risulta la diagnosi "lieve trauma lombosacrale", la prognosi "giorni clinici 3" e la prescrizione "riposo ed antidolorifici al bisogno....".

A prescindere da qualsiasi considerazione effettuata nella decisione impugnata in merito alla diagnosi, è notorio che la prognosi e la prescrizione derivino dal riconoscimento e classificazione di una malattia (diagnosi); non si può indicare una cura, lo sviluppo futuro delle condizioni e le aspettative di guarigione (prognosi) e la denominazione ed il dosaggio delle medicine (prescrizione), senza un giudizio clinico che riconosca una condizione presente nel paziente (diagnosi).

Sulla base di quanto sopra considerato questa Corte ribadisce che la decisione della Corte sportiva di appello territoriale non può essere condivisa nel suo percorso logico giuridico in quanto la condotta del sig. Mohamed Chaib Bilal rientra appieno nella previsione dell'art. 35, comma 4, dovendosi qualificare come condotta violenta che ha provocato lesione personale all'arbitro, attestata da referto medico rilasciato da struttura pubblica.

Tale condotta deve essere sanzionata con quattro anni di squalifica, pari al minimo edittale di cui all'art. 35 comma 4.

Parimenti fondato è l'altro motivo di doglianza.

Nel provvedimento impugnato, la Corte sportiva di appello territoriale ha omesso di specificare che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violente nei confronti degli ufficiali di gara (art. 35, comma 7, C.G.S.).

Il dato letterale della norma (art. 35, comma 7, C.G.S.), peraltro, lascia pochi dubbi interpretativi in merito al fatto che le “misure amministrative” deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta si applichino automaticamente e di esse debba rinvenirsi specifica menzione allorquando viene irrogata una sanzione per condotta violenta nei confronti di un direttore di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Mohamed Chaib Bilal la sanzione della squalifica fino al 25 gennaio 2028 applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Lombardo                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it