F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0232/CSA pubblicata del 22 Maggio 2024 – Benevento Calcio S.r.l.

Decisione/0232/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0308/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0308/CSA/2023-2024, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l. in data 24.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 114 del 22.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.05.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Benevento Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Matteo Del Gaudio, dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (cfr. Com. Uff. n. 114 del 22.04.2024), in relazione alla gara del Campionato Under 16 Serie C, Benevento / Turris del 21.04.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione a 3 giornate di gara.

Secondo la società Benevento il calciatore sanzionato ha protestato sopra le righe, senz’altro in maniera gravemente antisportiva, ma non sanzionabile nei termini di cui alla decisione impugnata. A sostegno la reclamante ha, altresì, dedotto che il “vaffa” sia entrato oramai a far parte del linguaggio comune e spesso venga utilizzato anche con accezione di ilarità, risultando, pertanto, scevro di qualsivoglia portata offensiva. A supporto ha richiamato alcune precedenti decisioni.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 08 maggio 2024 per la reclamante è comparso l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operate dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, prevede la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

--REFERTO dell’Arbitro “Al 20' del secondo tempo espellevo il n.4 Matteo Del Gaudio perché a gioco fermo mi mandava a quel paese e di conseguenza veniva espulso.”

--INTEGRAZIONE referto, trasmessa dall’Arbitro con mail del 22.04.2024: “Al 20’ del secondo tempo espellevo il n.4 locale Matteo Del Gaudio perché a gioco fermo mi diceva: «arbitro vaffanculo non stai capendo nulla» di conseguenza veniva espulso.”

Il tenore dell’espressione proferita dal Sig. Del Gaudio, come sopra refertata e chiarita, risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.

In particolare, con riferimento al significato di semplice dissenso oppure di condotta gravemente antisportiva che la reclamante vorrebbe attribuire alla espressione proferita dall’atleta sanzionato, il Collegio ritiene che la stessa sia indubitabilmente offensiva e irriguardosa, non potendosi, peraltro, qualificare il termine “vaffa…” alla stregua di una semplice protesta sopra le righe o tanto meno utilizzabile con accezione di ilarità, specie con riferimento alla interlocuzione atleta/ufficiale di gara, risultando, infine, inconferenti rispetto al caso di specie le precedenti decisioni richiamate dalla società Benevento.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it