F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0233/CSA pubblicata del 23 Maggio 2024 – Gladiator 1924 S.S.D. a R.L. – calciatore Luigi Castaldo

 

Decisione/0233/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0311/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0311/CSA/2023-2024, proposto dalla società Gladiator 1924 S.S.D. a R.L., in data 30.04.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.052024, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Gladiator 1924 S.S.D. a R.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Luigi Castaldo, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23 aprile 2024, in relazione alla gara Gladiator 1924 S.S.D. a R.L./Atletico Uri del 21 aprile 2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone G.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere a gioco fermo, vedendo un avversario infortunato a terra, prima lo stringeva al petto per trascinarlo e quindi lo spingeva fuori dal terreno di gioco, causandogli lieve dolore e gridando allo stessovai fuori cazzo non pigliare per il culo”.

La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Luigi Castaldo, non abbia posto in essere una condotta violenta e che, nel caso di specie, vi sarebbe stata la provocazione per tutta la partita da parte dei giocatori della squadra avversaria. Detta provocazione, a giudizio della società, concretizzerebbe l’esimente di cui all’art. 13, lett. a, del C.G.S., essendosi in presenza di una reazione ad un fatto ingiusto altrui.

Conclusivamente viene chiesta l’annullamento della squalifica inflitta o la riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Quanto alla sussistenza o meno nel caso di specie di una condotta violenta da parte del calciatore, sig. Luigi Castaldo, si rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Per avere a gioco fermo, vedendo un avversario infortunato a terra, prima lo stringeva al petto per trascinarlo e quindi lo spingeva fuori dal terreno di gioco, causandogli lieve dolore e gridando  allo stesso-vai fuori cazzo non pigliare per il culo”.

Alla luce di quanto refertato dall’arbitro, nella condotta posta in essere dal calciatore Luigi Castaldo non si ravvisano i connotati della violenza e della intenzionalità ad arrecare danno, quanto quelli del comportamento gravemente antisportivo, per cui la sanzione della squalifica va ridotta da tre a due giornate effettive di gara.

La Corte non ritiene che sussiste alcun presupposto per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, lett. a, del C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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