FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 485/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRAMBATI SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano BRAMBATI, e della società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BRAMBATI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Acquanegra Cremonese ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della gara Acquanegra Cremonese – Oratorio Sabbioni del 24.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro di tale incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, inviando in data 26.3.2024 alla casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Cremona del Comitato Regionale Lombardia una email contenente espressioni dal tenore offensivo;

SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano Brambati;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BRAMBATI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BRAMBATI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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