FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 486/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOSCARINI SANTINI ASD TERNI FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 409 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio SANTINI, Matteo BOSCARINI, e della società A.S.D. TERNI F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SANTINI, Presidente e Rappresentante Legale della ASD TERNI FC all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in via diretta ed autonoma per aver consentito che, in data 19 luglio 2023, sulla pagina “Facebook” ufficiale della società ASD Terni FC venisse pubblicato un comunicato recante il sig. Matteo Boscarini quale “responsabile tecnico Under 15 A2” della predetta società, nonostante quest’ultimo fosse ancora tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA, omettendo altresì di pubblicare qualsivoglia successiva rettifica;

MATTEO BOSCARINI, tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver visto e consentito che, in data 19 luglio 2023, sulla pagina “Facebook” ufficiale della società ASD Terni FC venisse pubblicato un comunicato recante lo stesso quale “responsabile tecnico Under 15 A2” della predetta società, nonostante fosse ancora tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA, omettendo altresì di richiedere la pubblicazione di qualsivoglia successiva rettifica;

ASD TERNI FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio SANTINI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo BOSCARINI e Maurizio SANTINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TERNI FC;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio SANTINI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Matteo BOSCARINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD TERNI FC;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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