FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 490/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540 pfi 23-24 adottato nei confronti della società SSD REAL FABRICA ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:
SSD REAL FABRICA ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il Sig. Simone Luconi, con riferimento alle contestazioni a lui imputate nel procedimento n. 540 pfi 23-24;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROSSI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD REAL FABRICA ROMA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD REAL FABRICA ROMA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.