FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 495/AA del 27/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TION BERNARDO GABSI ASD POZZUOLO DEL FRIULI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 648 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Denni TION, Marco BERNARDO, Bilel GABSI, e della società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENNI TION, presidente della società A.S.D. Pozzuolo del Friuli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ai sigg.ri Marco Bernardo e Bilel Gabsi, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

MARCO BERNARDO, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuolo del Friuli all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Pozzuolo del Friuli – Udine United Rizzi Cormor disputata il 17.12.2023 e valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, dalla Tribuna posta dietro le panchine, rivolto all’arbitro espressioni offensive; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Pozzuolo del Friuli militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico; BILEL GABSI, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuolo del Friuli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Pozzuolo del Friuli militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Denni Tion, Marco Bernardo e Bilel Gabsi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BERNARDO, Bilel GABSI e Denni TION in proprio, e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Denni TION, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bilel GABSI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco BERNARDO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it