FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 498/AA del 27/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da HUBER FINESCHI A.S. CHIANTIGIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Raphael HUBER, Gianluca FINESCHI, e della società A.S.D. CHIANTIGIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAPHAEL HUBER, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Chiantigiana all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie “Esordienti” e "Pulcini" al sig. Fineschi Gianluca, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIANLUCA FINESCHI, dirigente tesserato per la società A.S.D. Chiantigiana all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. G, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per aver svolto nella stagione sportiva 2023 - 2024 il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società Chiantigiana militanti nelle categorie “Esordienti” e "Pulcini", pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; A.S.D. CHIANTIGIANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Huber Raphael e Fineschi Gianluca;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raphael HUBER, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHIANTIGIANA, e dal Sig. Gianluca FINESCHI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raphael HUBER, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca FINESCHI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIANTIGIANA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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